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martedì 28 aprile 2020

Isolamento forzato per il Covid-19: boom dei tradimenti

Dall’inizio dell’isolamento “forzato”, ovvero dallo scorso 11/03/2020, molti siti che favoriscono “incontri”, anche per mariti e mogli infedeli, hanno visto crescere i loro iscritti in maniera esponenziale e raddoppiare il loro traffico giornaliero, tanto da mettere in crisi i server gestionali.
L’exploit di questi siti internet dedicati, in parte al tradimento, non sono certo una novità per gli investigatori privati, gran parte delle infedeltà coniugali nascono di fatto da conoscenze fatte in rete, attraverso prima lo scambio di messaggi e poi di fotografie che li ritraggono, in molti casi, anche in atteggiamenti erotici.

La domiciliazione forzata ha creato in molte coppie, conflitti ed incomprensioni che hanno fatto riemergere divergenze e vecchie dispute; discrepanze che per molti versi hanno reso la convivenza con il proprio partner, insostenibile.
È un dato di fatto, l’isolamento obbligatorio non ha fatto bene a nessuno e per quanto riguarda la vita sentimentale, molte coppie hanno ricevuto il colpo di grazia, specie quelle che già da tempo erano in crisi.
Sono molte le persone che non vogliono accettare o affrontare il fallimento del proprio matrimonio, fidanzamento o convivenzala, e proprio l’infedeltà coniugale diventa per molti di questi, una scappatoia per guardare altrove.
Da qui, tante persone sfogano le loro frustrazioni sul web, con la frequentazione di siti ed app appositi, creati per favorire piccoli flirt, corteggiamenti virtuali, incontri sessuali e sexting.

Chi, per abitudine era già avvezzo al tradimento e all’infedeltà coniugale, ora, uscirà dal lockdown ancora più motivato ed agguerrito di prima, cercando nella frequentazione della propria amante l’appagamento sessuale ed emotivo a cui ha dovuto rinunciare per troppo tempo.
Chi invece ha maturato consapevolezza del proprio rapporto di coppia e ha scoperto l’incompatibilità della convivenza con il proprio coniuge, se non vorrà affrontare una separazione, molto probabilmente farà finta di nulla e pianificherà la propria fuga emotiva utilizzando gli unici strumenti che fin ora gli sono stati concessi, la rete, e da un incontro virtuale alla camera da letto…sicuramente il passo è breve.

Investigazioni private: Quali saranno le richieste post - lockdown?

La massiccia frequentazione di Facebook, Instagram ed altri siti “particolari” come, Lovepedia, Badoo, Meetic, Tinder, Lovoo, Adottaunragazzo, ha favorito sicuramente lo scambio di fotografie e dati sensibili, quindi, sulla base della mia esperienza professionale possono indicativamente presupporre che, oltre alle infedeltà coniugali e le indagini sui tradimenti (finalizzati anche a tutelare la salute individuale del cliente), l’investigatore privato Roma lavorerà molto su diverse vicende che possono comportare reati penali e che insidiano la sicurezza privata delle persone, come ad esempio:
  • Il Revenge Porn (la divulgazione in rete di foto e video di atti erotici e sessuali privati);
  • La Sostituzione di persona (quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di creare un danno, persuade qualcuno in errore, sostituendo illecitamente la propria identità con quella di altri, o conferendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato giuridico);
  • Lo Stalking;
  • Il Furto di identità (quando un qualcuno si spaccia per un'altra persona al fine di ottenere indebitamente denaro o vantaggi):
  • L’Epidemia colposa e dolosa (commesso da chi con dolo o colpa favorisce la diffusione di un virus letale per la popolazione).
ed altri ancora.

Potrei dire molto altro ancora, a riguardo della sicurezza privata ed aziendale, ma mi riservo di farlo in un secondo momento.

venerdì 24 agosto 2018

Investigatore privato aggredito: quella del detective una vita difficile


Qualche giorno fa un investigatore privato che opera nella provincia di Avellino è finito in pronto soccorso a causa di una aggressione subita mentre agiva legittimamente nel tentativo di escutere informazioni ed accertare le circostanze di un avvenimento che riguardava un indagine in ambito assicurativo. 

Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima. Troppi gli investigatori privati vittime di aggressioni o di episodi turbolenti il più delle volte non denunciati alle autorità per paura di ritorsioni; situazioni che mettono a repentaglio la loro incolumità fisica e legale, soprattutto nell’adempimento delle indagini in ambito privato e per la difesa penale.
Sfortunatamente la mia categoria, ovvero quella degli investigatori privati è ancora considerata borderline. 

Una attività disciplinata in Italia nel 1926 con una specifica normativa contenuta nel T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che malgrado l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (1998), con il quale l'investigatore diventa un consulente tecnico della difesa, l’avvento del D.P.R.153/2018 dove viene riconosciuto all’investigatore privato il ruolo di "professionista della sicurezza privata” e l’introduzione del D.M. 269/2010 - ad oggi, dopo quasi un secolo - non è stata ancora riconosciuta come vera e propria professione, tanto da non essere inquadrata in alcun un ordine professionale.

Da parte del governo nulla è stato fatto per creare un albo in grado di svolgere funzioni disciplinari e di tutela per quella che è a tutti gli effetti una palese attività professionale e non un semplice mestiere.

Ad oggi gli investigatori privati sono lavoratori autonomi che nello svolgere un'attività di tipo intellettuale, attraversano una crisi drammatica dovuta non solo dal crollo economico del paese, ma dal contesto di mercato e di regole, in cui essi sono attualmente collocati.

Per maggiore chiarezza, ciò che metto personalmente in discussione non sono le competenze professionali o la capacità del singolo “professionista” di gestire gli aspetti legali, amministrativi e tecnici del proprio lavoro, (sebbene la competenza e la professionalità richieda un continuo aggiornamento e non sporadico), ma la presenza, più in generale, di regole troppo farraginose e complesse, tali da rendere eccezionalmente complicato lo svolgimento e la gestione dell’attività, con totale assenza di norme che agevolano o migliorano lo svolgimento delle indagini.

Troppi oneri e pochi, pochissimi vantaggi. L’investigatore privato paga e subisce sempre! Nonostante l’introduzione del decreto ministeriale D.M. 269/2010, nulla è cambiato per i detective privati che oltre a pagare cospicue fidejussioni alle prefetture di competenza, devono affrontare continui adeguamenti strutturali e legali delle proprie agenzie investigative. 

A complicare la situazione adesso è il nuovo regolamento europeo sulla privacy, il fantomatico GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati Personali) che ha dato il via a una miriade di libere decodificazioni e di congetture che hanno ulteriormente disorientato il professionista creando la libera interpretazione di norme che, per la categoria degli investigatori privati, devono essere attuate alla lettera.

Che dire?
  •  senza porto d’armi;
  • privo di un tesserino di riconoscimento rilasciato dallo stato;
  • senza la possibilità di poter richiedere online le targhe dei veicoli appartenenti ad un nominativo;
  • senza la possibilità di poter ricevere incarichi professionali online o comunque fuori dai propri uffici;
  • pur avendo una licenza di “polizia” sprovvisto di ogni autorizzazioni necessaria per accedere alle banche dati dello stato; 
  • obbligato in alcune circostanze a rende noto agli indagati, circa la propria identità, la propria professione e le finalità del suo operato anche se ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda impossibile l’esercizio della funzione;

L’investigatore privato vive la sua vita professionale camminando su un filo di rasoio molto affilato e contando sulle personali abilità che lo aiutano a fronteggiare le mancanze e le attenzioni che invece meriterebbe in quanto una attività volta a far valere e difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.


MUGNANO. Medico aggredisce investigatore privato: “Ecco cosa è accaduto”
La vittima è l’investigatore privato S.D. - Quest’ultimo sarebbe stato aggredito da un medico del posto mentre cercava di effettuare i rilievi di rito in merito ad un rimborso assicurativo. L’agenzia investigativa dell’investigatore aggredito precisa: “Dopo aver bussato alla porta del medico per affrontare con lui le questioni inerenti la richiesta di risarcimento, il detective S.D. è stato dapprima aggredito verbalmente e poi fisicamente, con calci e con un pugno alla tempia. La vittima ha successivamente avvertito i Carabinieri al fine di identificare la persona, ma il professionista si è barricato all’interno dello studio senza uscire”. L’aggredito ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso di Avellino. Per lui è stata diagnosticata una prognosi di dieci giorni. S.D., inoltre, ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Avellino. L’agenzia investigativa “esprime forte preoccupazione per la categoria relativamente alle indagini anti frode per conto delle compagnie di assicurazioni. Questo istituto di investigazioni, regolarmente autorizzato con legge dello Stato non può non disapprovare con energica e indignata fermezza il comportamento manifestato dal professionista di Mugnano del Cardinale. Pertanto, ho chiesto all’autorità giudiziaria un incisivo intervento, adottando i provvedimenti del caso per valutare i comportamenti sotto il profilo penale. In Campania ci sono oltre 175 titolari di istituti di investigazioni. Siamo a rischio tutti i giorni anche nelle attività di pedinamento”.


Fonte - http://www.mandamentonotizie.it/mugnano-medico-aggredisce-investigatore-damore-ecco-cosa-e-accaduto/

martedì 21 agosto 2018

Se l'ex coniuge ha un altro partner perde l'assegno di mantenimento

Svolgendo l'attività di investigatore privato Roma da oltre vent'anni, mi capita spesso di dover eseguire investigazioni private finalizzate alla modifica o alla revoca dell'assegno di mantenimento.
Il mio compito è quello di accertare se la persona che percepisce l'assegno di mantenimento svolga una attività lavorativa non dichiarata in sede di separazione o che abbia intrapreso una relazione more uxorio con un altra persona -viceversa- verifico se la persona condannata a versare l'assegno di mantenimento abbia facoltà economiche maggiori da quelle dichiarate in tribunale.
Questa sentenza stravolge in parte il concetto di convivenza more uxorio stabile e duratura, una relazione sentimentale costituita di fatto per creare una nuova famiglia.
Ho letto l'ordinanza emessa dal Presidente delegato Dott.ssa Donatella Montanari e ho notato come nello specifico caso vi siano elementi importanti (figli, redditi e altro) che possano aver influenzato la decisione del presidente - come spesso ricordo ai miei clienti - ogni caso fa giurisprudenza!

L'ex moglie ha un compagno? Stop all'assegno di mantenimento

Il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa. Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, con la recente ordinanza del 12 aprile 2018. Ordinanza emessa a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla moglie, quasi ex, l’assegno stabilito in separazione.

La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Decisione assunta dalla moglie, forse, proprio per non perdere l’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in sede di separazione e del quale chiedeva la conferma in sede divorzile. Fino a poco tempo fa, infatti, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse “realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito”.

Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro ex coniuge.Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento.

Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio 2018,  si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona il quale – in una causa di modifica delle condizioni di divorzio  e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como –, ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie.
In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme “a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza”, e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza).
Dunque, costruire  una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i  Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi: “la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio”.


Fonte: http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/2018/07/06/news/l_ex_moglie_ha_un_compagno_stop_all_assegno_di_mantenimento-199534935/

lunedì 20 agosto 2018

Separazione: Addebito a chi intrattiene relazioni virtuali in rete


Tutto iniziò con la chat Mirk, ma la cosa era ancora molto circoscritta, poi con l'avvento dei social network e soprattutto di facebook il collasso - è un dato di fatto - da quando  è nato internet l'infedeltà coniugale è aumentata verticosamente. Grazie alla facilità con cui si può relazionarsi con altre persone, sparse in tutto il mondo, il web è divenuto il mezzo prediletto per uomini e donne in cerca di relazioni sentimentali, avventure, amicizie e sesso - la rete ha difatto sostituito - la vita reale.
Non serve certo un investigatore privato per comprendere che un tradimento è tale quando si istaura una relazione sentimentale extraconiugale con un altro soggetto; ciò vale anche per quelle relazioni virtuali.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come l'infedeltà sul web sia pienamente punibile, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo infedele in considerazione all'assegno di mantenimento da corrispondere alla moglie.

La decisione della Cassazione

L'uomo, dopo aver intrapreso diverse relazioni extraconiugali, è arrivato fino alla Cassazione per tentare di annullare le rivalse della propria moglie.
La Corte d'Appello lo aveva di fatti condannato a risarcire la propria moglie con un assegno di 600 Euro al mese, in quanto riconosciuto colpevole di tradimento online.
L'uomo aveva invece richiesto che fosse la moglie a riconoscergli un assegno in quanto aveva abbandonato il tetto coniugale dopo essere venuta a conoscenza dell'infedeltà perpretata dal marito.
Gli ermellini, però, hanno invece escluso la violazione dell'obbligo di coabitazione, mentre hanno ritenuto valida l'accusa di violazione dell'obbligo di fedeltà a danno della donna.


Secondo i giudici, l'uomo era intento nella ricerca di relazioni fuori dal matrimonio tramite internet e questo è stato ritenuto sufficiente a condannarlo. "Questa circostanza è ritenuta fattivamente idonea nella compromissione della fiducia tra moglie e marito provocando l'insorgenza di una crisi matrimoniale che ha causato in nessocausale della separazione".

A conti fatti, la Suprema Corte ha respinto ogni richiesta avanzata dal marito avvallando le conclusioni espresse dalla Corte d'Appello. Ora il soggetto della vicenda sarà costretto a versare 600 Euro al mese all'ex moglie come diritto di separazione.

La violazione dell'obbligo di fedeltà

Ciò che più si evidenzia in questa sentenza è la palese violazione dell'obbligo di fedeltà che prevale su quella dell'abbandono del tetto coniugale.
L'uomo, per difendersi, ha sempre cercato di ridimensionare la sua condotta, cercando di convincere i giudici che si trattasse meramente di contatti virtuali.

venerdì 18 settembre 2015

Figlia molestata ma padre deve risarcire famiglia stupratore

Una storia che ha dell’incredibile, una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione, tra il giusto e l’ingiusto, tra la giustizia e la legge.
Accade a Faenza dove un professore, tale Enzo Foschini è stato condannato in Cassazione per le molestie ai danni di una sua alunna e sta scontando la pena di 3 anni di carcere. Accade che un padre, il Sig. Davide Zaccarelli, padre della fanciulla che anni dopo le molestie si è tolta la vita, ha perso la causa civile e ora dovrà risarcire la famiglia del molestatore.

Fonti giornalistiche rivelano che la figlia di Zaccarelli fu molestata dal suo docente nel 2007, quando aveva da poco compiuto 15 anni. Più tardi nel 2014 la giovane si è tolta la vita, mentre Enzo Foschini è stato condannato in Cassazione per il reato commesso. Nel frattempo però il padre, Davide Zaccarelli intentò una causa civile contro il molestatore e la sua famiglia, causa che ha perso e per cui è stato condannato a risarcire la famiglia del molestatore:

    “Il processo civile per il risarcimento del danno ha invece visto un giudice condannare il padre della ragazza a un risarcimento, nei confronti della famiglia del molestatore, di 40mila euro di spese processuali e morali. La sentenza è immediatamente esecutiva e Zaccarelli sta pagando con un quinto dello stipendio ma la madre di Foschini, attraverso un legale, ha chiesto 21mila euro entro 10 giorni, pena il pignoramento dei beni.

La condanna di Zaccarelli al risarcimento parte da un’indagine della Guardia di finanza secondo cui Enzo Foschini, per evitare di pagare la provvisionale per la condanna per molestie, avrebbe spostato somme di denaro nel conto di un parente (sembrerebbe la madre), Trasformando il suo stato economico in nulla tenente. In primo luogo un giudice dispose, dunque, il sequestro del conto del padre di Foschini. Poi però un altro giudice fece fare una perizia contabile, secondo cui non c’era prova che il denaro nel conto fosse effettivamente quello trasferito dal figlio. A quel punto i familiari di Foschini, ritenendosi danneggiati dal sequestro, pretesero il risarcimento del danno, accordato dal giudice, che ha dunque condannato Zaccarelli”.

Questa storia ha dell’incredibile, abbiamo una ragazza che impaurita si rivolge ai propri genitori confidandogli il dramma che la stava vivendo, dell’esistenza di un molestatore che approfittando del suo incarico professionale abusava di lei.
Abbiamo dall’altra parte una famiglia “per bene” che crede nelle istituzioni e nella giustizia e che forte di ciò intraprende una causa penale e civile che vedrà la giovane vittima del vile gesto protagonista di un percorso legale lungo e tortuoso. Posso lontanamente immaginare quale sofferenze, quali tensioni e disagio possa aver causato questa sventura nella giovane ragazza, che oggi non c’è più.

Una famiglia quella dei Zaccarelli che dovrà pagare a mio avviso un risarcimento del danno causato dall’adozione di una prassi giudiziaria a loro non imputabile, di una interpretazione della legge che fa in inorridire!
Mi chiedo a questo punto dove è la sensibilità e la comprensione di un genitore che, invece di implorare perdono per le meschine azioni condotte dal proprio figlio, arrivi a chiedere denaro per aver subito un danno imparagonabile a quello subito dalla famiglia Zaccarelli.

Mi vengono in mente le parole di un “tizio” che in una trasmissione televisiva che mi vedeva ospite, asseriva che la buona scuola doveva essere l’agenzia educativa principale e che assumere un investigatore privato a Roma era un azione che andava contro la tutela del minore.
Il Sig. Zaccarelli ha affidato la propria figlia alla buona scuola, fiducioso delle istituzioni scolastiche, ma, ai me è stato sfortunato come lo sono molte altre famiglie o ragazzine e ragazzini che per timore di subire ritorsioni non denunciano i loro docenti!

giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: è diffamazione parlar male su Facebook anche senza fare nomi

Annullato il proscioglimento di un maresciallo della Gdf che sul proprio profilo aveva insultato un collega senza nominarlo. Perché si configuri il reato "è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa"

ROMA - Chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d'Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

"Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto per vendetta...." scriveva sul Facebook il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata, poi assolto dalla Corte militare d'appello di Roma dato l'anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato. Il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto fondato, disponendo un nuovo processo d'appello. "Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata oggi - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa".

Osservano i giudici di 'Palazzaccio': "Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due".

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, "non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".


Info: agenzia investigativa Roma 



venerdì 21 febbraio 2014

Delitto di Fiumicino, barista romena indagata per omicidio volontario.

La sua posizione è stata per alcuni giorni al vaglio dei magistrati che la hanno indagata per omicidio volontario. Al tempo stesso però, ricostruendo la dinamica dell'accaduto e valutando attentamente la posizione della donna, è stata stabilito che la sua reazione è stata per legittima difesa. Questa la attuale posizione di Alina, la barista rumena che giovedì scorso aveva reagito con un coltello a un tentativo di rapina nel bar di via Hermada in cui lavora a Isola Sacra e che aveva provocato la morte del pregiudicato romano 29enne Manuel Musso

La cosa che mi lascia perplesso è come difronte ad un fatto di evidente legittima difesa, una persona onesta, debba comunque subire l’iter burocratico della giustizia, facendo spendere tempo e denaro a quei, già pochi magistrati, oberati di lavoro e causando malessere e preoccupazione ad una persona che onestamente, conduce una vita di lavoro e sacrificio.
Quando un delinquente armato di pistola, minaccia un altro soggetto, esplodendo n°6 colpi in aria, intimandole di consegnare il denaro della cassa; questa è una chiara situazione di legittima difesa, poiché il rapinatore armato ha già premuto il dito sul grilletto e quindi fuori controllo, mentre la persona aggredita, priva di ogni via di fuga è in quel momento in pericolo di vita!
Nella mia professione di investigatore privato a Roma, non ho mai avuto un incarico per difendere una persona indagata per una situazione simile...sicuramente sarebbe un indagine memorabile.

martedì 14 gennaio 2014

Un investigatore privato ingaggiato per l’omicidio al cimitero di Catania

E' notizia recente che il Sig. Angelo Matà, figlio di Maria Concetta Velardi, la donna trovata morta in circostanze misteriose, con il cranio fracassato martedì pomeriggio al cimitero di Catania, ha assunto un investigatore privato per aiutare gli inquirenti a risolvere il giallo della morte della madre.
L'investigatore privato ingaggiato è un ex poliziotto che per molti anni ha svolto servizio alla sezione omicidi della squadra mobile, la stessa struttura investigativa che sta seguendo il caso. Sarà lui a indagare assieme alla polizia per tentare di risolvere un dei delitti più intrigati degli ultimi anni avvenuti a Catania.
Si scava intanto nel passato della Velardi e gli investigatori della scientifica che hanno fatto i rilievi al cimitero hanno messo uno dietro l’altro tutti gli elementi che compongono il mosaico dell’omicidio: a partire delle macchie di sangue trovate su una pietra, ma anche le impronte delle grosse mani scoperte poco dopo accanto al corpo riverso della donna.
Gli investigatori sono rimasti colpiti dal modo maniacale con cui Maria Concetta Velardi curava, al cimitero, la tomba di famiglia, una sorta di seconda casa visto che lei tutti giorni e per molte ore la frequentava: dai fiori, mazzi di rose bianche, sempre freschi al vischio appeso accanto alla porta, alle stelle di natale, al tappeto di finto prato dinanzi alla cappella. Un’area che lei aveva completamente invaso e che viveva accanto al marito e al figlio morti meno di dieci anni fa.
In questo contesto potrebbe essere maturata la vendetta di qualcuno che Maria Concetta Velardi forse conosceva e che magari ha rifiutato o con cui ha avuto un litigio. Un rancore covato per diverso tempo sfociato con tanta rabbia, visto che l’assassino si è accanito contro il capo della donna.
Angelo Matà figlio della vittima, subito dopo il delitto è stato sentito per diverse ore dalla polizia, ma non è mai stato iscritto sul registro degli indagati perché sospettato di avere avuto responsabilità nell’omicidio della madre.
Al cimitero intanto c’è paura: la morte violenta di Maria Concetta Velardi preoccupa i tanti che spesso fanno visita ai loro cari defunti.
Non si conosce al momento il giorno dell’autopsia che è stata decisa dal magistrato titolare dell’inchiesta.
Auguro quindi al collega, buon lavoro, con la speranza che la verità venga a galla in tempi celeri e che quindi il responsabile di tale delitto venga al più presto assicurato alla giustizia.

Info: http://catania.blogsicilia.it

giovedì 12 dicembre 2013

Investigatore privato, condizioni e limiti...

Con questo post, vorrei rispondere in maniera "chiara”, ad alcune delle domande che mi vengono rivolte quotidianamente, quando rispondo al  mio telefono di servizio, le quali per il 70%, rappresentano un istigazione a delinquere o una mera perdita di tempo!

Per svolgere la professione di investigatore privato, cosa è necessario fare? 
    Per svolgere la professione di investigatore privato è necessario possedere l'autorizzazione del Prefetto, che al termine di una istruttoria, rilascia una regolare licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. 
Tale licenza viene concessa in base a criteri discrezionali e alle nuove norme previste dal nuovo Decreto Legge 269/2010, che prevedono una laurea, un curriculum adeguato che dimostri le competenze tecniche e teoriche del richiedente, essere stato alle dipendenze di un agenzia investigativa per almeno 5 anni (quindi con un vero contratto), essere incensurato, milite esente, cittadino Italiano o comunitario.

Per svolgere la professione di collaboratore, cosa devo fare?
    Nel nuovo DL 269/2010 è menzionata la figura del collaboratore, ovvero “operatore investigativo”, il quale viene a sua volta classificato in collaboratore elementare (idoneo per limitate operazioni investigative, quali sopralluoghi, accertamenti di tipo patrimoniale, tutto fare in ufficio ecc...) e operatore investigativo, ovvero, persona munita da decreto così detto Mini Licenza, che può svolgere investigazioni, sotto il controllo del proprio datore di lavoro.
In entrambi i casi, le due figure professionali devono essere assunte all’interno dell’agenzia investigativa attraverso un regolare contratto di lavoro, preposto per la categoria.
Chi lavora “in nero” o abusivamente, viola la legge e può essere denunciato per esercizio abusivo della professione, violazione della sfera privata, violazione della privacy e un altra decina di reati che non sto ad elencare.

Quindi non bisogna essere ex appartenenti alle forze di polizia?
    Assolutamente no, se così fosse, avremmo investigatori vecchi, stanchi, demotivati e non competenti, poi che le investigazioni private non hanno nulla a che vedere con quelle eseguite dalla PG, in quanto non possiedono le stesse autorizzazioni e metodologie operative, tecniche e legali.

Vorrei far eseguire accertamenti su una persona con cui non ho nulla a che fare, posso farlo?
    Assolutamente NO, l'investigatore privato viene assunto solo secondo precisi criteri previsti dalla legge, l'incarico può essere dato esclusivamente da un avente diritto; mi spiego meglio, il cliente, in fase di colloquio, dovrà esporre al proprio investigatore quali sono i motivi che lo spingono ad investigare su una persona, se da una attenta analisi dei fatti, emerge un diritto da tutelare o da far valere in sede giudiziale, il detective, deciderà o meno se accettare o rifiutare l’ingaggio, assumendosi anch’esso, tutte le responsabilità civili e penali relative all’incarico che dovrà successivamente eseguire.

L’investigatore privato è armato?
    Gli investigatori privati svolgono un lavoro delicato che prevede dei rischi altissimi dovuti da circostanze imprevedibili e dal contesto geografico, sociale in cui operano; malgrado ciò, non tutti gli investigatori privati sono armati, poichè, come accade per un qualsiasi cittadino, il porto di postola può essere concesso a discrezione del  Prefetturo/Questore). 
Vorrei avere le fotografie di (es.) mio marito, durante i suoi spostamenti quoditiani...
    L’investigatore privato è autorizzato a svolgere indagini private per conto di qualsiasi persona, a patto che egli rispetti le norme vigenti in materia di privacy. 
E' consentito a quest’ultimo la possibilità di effettuare registrazioni tramite strumenti di ripresa audio/video anche occultati, ma solo se portati indosso o comunque mai posizionati in modi e luoghi che sanciscono la violazione della privacy, precisando che, se bene in luogo pubblico si possono fare tutte le fotografie che si vogliono, bisogna comunque valutare quando si rischia di invadere la privacy della persona monitorata, mi spiego meglio:
Se durante il pedinamento, l’investigatore privato ha la possibilità di riprendere una fatto “probatorio” che avviene in luogo pubblico, ma con poca visibilità, dovuta ad esempio dal buio serale o dalla volontà del pedinato di rendersi “non visibile” al pubblico, il detective dovrà limitarsi a fotografare o video registrare i fatti, senza alterare la situazione, cioè dovrà limitarsi ad usare apparecchiature che non vadano ad interferire in alcun modo, con le condizioni ottiche, di visibilità dell’evento a cui assiste, quindi, se al contrario, utilizzasse un visore notturno o un intensificatore di luce, incorrerebbe sicuramente in una violazione della privacy.
C'è in oltre da aggiungere che l'investigatore privato e tenuto a non eccedere in alcun modo dal raggiungimento dello scopo che l'incarico commissionatogli prevede, altrimenti incorrerebbe inevitabilmente nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
Detto ciò, si ingaggia una agenzia investigativa per verificare l'eventuale infedeltà coniugale del proprio marito/moglie, quest'ultima, dovrà limitarsi a riportare i fatti inerenti all' incarico.

Vorrei conoscere i tabulati telefonici di una persona, cosa può fare l’investigatore privato?
    La risposta è semplice, UN BEL NIENTE!
Non esistono in Italia e in Europa, agenzie investigative autorizzate ad acquisire il traffico delle telefonate, di qualsiasi gestore esso sia.
Non esiste un terminale investigativo dove il detective si collega per tirare fuori quanto richiesto, se ci sono investigatori privati in grado di vendere e divulgare queste informazioni, significa che le acquistano da compiacenti, corrotti (dipendenti della compagnia telefonica, hacker, e via dicendo).
Chiedereste mai ad un investigatore di rubare un documento? Inconsciamente lo fareste, nel momento in cui richiedete queste informazioni riservate, trasformandovi in possibili ricettatori del corpo del reato, quindi, punibili penalmente.

Vorrei conoscere il numero del cellulare di una persona, cosa può fare l’investigatore privato?
    Come sopra, UN BEL NIENTE!
Il fatto che il tabulato telefonico, sia fisicamente più “sostanzioso”, mentre l’intestatario di un numero cellulare, no, in ambito penale il reato non si differenzia...

Vorrei intercettare le telefonate di una persona, il contenuto del proprio profilo WhatsApp, Facebook o istallare una microspia, cosa può fare l’investigatore privato?
    Mi spiace!!! UN BEL NIENTE!
Tutti le apparecchiature come microspie , cimici, software spia ecc. ecc. usati in un luogo privato (autovettura compresa) sono illegali, solo la Magistratura può autorizzare un indagine che comprenda queste operazioni investigative.
Se vi capitasse di trovare persone (tecnici, investigatori, hacker, ecc..) che assecondano queste vostre richieste, siate coscienti delle eventuali conseguenze penali relative a questo/i reati gravissimi!
Tenete a mente, che in vista di un reato penale, l’investigatore privato ha l’obbligo di avvisare le forze di PG; questo significa che se richiedete un intercettazione, un tabulato, il numero cellulare di una persona, o quanto sopra specificato, state violando la legge e in ragione di ciò, l’investigatore che vi risponde ha il dovere, non chè il sacrosanto diritto di avvisare la Polizia di quanto accaduto, per prevenire o investigare su un possibile reato.
Sono convinto che, se domani un investigatore vi chiamasse per chiedervi di rubare una macchina, vi preoccupereste allo stesso modo...sbaglio? 

Ho chiesto un preventivo ad una agenzia investigativa che è di molto più basso del suo, come mai?
In genere, io rispondo con un ironico “IN BOCCA AL LUPO”!
Un preventivo viene stilato in base alla difficoltà e all’impegno che il singolo caso richiede, e perchè no? anche dalla bravura, dalle competenze tecniche e dall’esperienza maturate dall’agenzia investigativa che volete ingaggiare.
Signori, qui non si compra pane, prosciutto e formaggio che comunque vada il sapore, si mangiano comunque... In questa professione si richiedono servizi che riguardano la sfera intimo privata, che  possono essere eseguiti in maniera egregia o in maniera del tutto errata, fuorviante, imprecisa, aleatoria, illegale, creando un danno per la persona indagata e per lo stesso committente.
Se si vuole agire con efficacia all’incarico commissionato, l’agenzia investigativa che vi confeziona il prezzo, dovrà tener conto di impiegare nel caso, i migliori investigatori privati presenti sul mercato e le migliori tecnologie investigative utili alle operazioni che verrano eseguite durante il periodo investigativo preso in esame.
Detto ciò, l’agenzia investigativa dovrà in oltre considerare nel vostro preventivo, i costi di gestioni dell’intera attività, come accade in un normale esercizio commerciale.
In particolare, dovrà tener presente delle spese: di fideiussione, della gestione strutturale (uffici, parco auto-moto, assicurazioni, attrezzature video fotografiche professionali, gps localizzatori ecc...) dei corsi di aggiornamento obbligatori per legge, delle disposizioni e notifiche da comunicare al Garante della Privacy, dei legali al servizio dell’agenzia e dei propri clienti, delle campagne sponsor, delle pubbliche relazioni utili ai fini investigativi, ecc...
Questo non deve in alcun modo giustificare un prezzo troppo caro, ma sicuramente darvi consapevolezza nei confronti di un preventivo troppo basso.

Info: Agenzia investigativa Roma




martedì 12 novembre 2013

Tecniche anti aggressione per la sicurezza personale.

La criminalità può essere un momento sfortunato che si manifesta all'interno della vostra vita, in questa circostanza limitare i danni è fondamentale.

È possibile imparare le tecniche per proteggere se stessi , sia che siate in casa , in macchina o in viaggio .
In questo Blog, gli esperti di Investigatori Privati Roma dell'Agenzia Investigativa Atlantica offrono consigli per aiutarvi a proteggervi quando siete in fuori casa.

  •  Non ostentare. Esponete gioielli e accessori costosi al minimo, portando il portafoglio, chiavi ed altri oggetti di valore dentro uno zainetto o nella tasca anteriore dei vostri pantaloni. Mantenete sempre i vostri oggetti di valore vicino alla vostra percezione. Non mettete mai la vostra borsa, il cellulare o il portafoglio su un bancone o su un tavolo, in un luogo pubblico .
  • Compagnia. Qualora abbiate già subito minacce o aggressioni, invece di camminare da solo per un parcheggio buio o in altri settori potenzialmente non sicuri, chiedere ad un amico di camminare con voi o richiedete un servizio di accompagno. Mantenete sempre le mani libere; oggetti in eccesso possono ostruire la vista e rendere difficile la vostra reazione in caso di emergenza.
  • Nascondere le informazioni personali . Quando si parcheggia l'auto , nascondi il libretto di circolazione ed altri documenti riportanti dati personali, spesso dietro un furto, un vetro rotto o una portiera forzata, c'è il tentativo di acquisire informazioni riservate.
  • Mostrare sicurezza. Camminate con passo deciso proiettando fiducia in modo da non apparire vulnerabile e nel contesto prestate attenzione all'ambiente circostante. Se vedete qualcosa di sospetto o vi sentite minacciati, tornate in un luogo ben illuminato. Se pensate di essere seguiti, non andate a casa, ma recatevi in una zona popolata, dove in sicurezza potrete contattare la Polizia.
  •  Evitare il confronto. Se qualcuno cerca di prendere i vostri oggetti di valore con la forza , non combattere. A nessuno piace essere derubati, ma i vostri beni sono meno importanti della vostra vita, quindi assecondate il criminale, cercando di concentrare la vostra attenzione sull'acquisizione di dettagli utili ai fini di un indagine. (abiti, corporatura, nazionalità, ecc...)
 Altre info e suggerimenti, si possono avere contattando l'investigatore privato, Giuseppe Tiralongo.

sabato 24 agosto 2013

L'investigatore privato e la criminologia...

In passato il criminologo occupava un ruolo in penombra, difficilmente nel nostro paese si comprendeva l'importanza di questo mestiere, ma recentemente grazie alle attenzioni della stampa internazionale sui recenti casi di cronaca nera, questa professione è stata messa in risalto e investita di nuova luce.
La professione dell’investigatore privato e del criminologo hanno acquisito negli ultimi anni un grado di autorevolezza sempre maggiore, dimostrandosi in alcuni casi, fondamentali nella conduzioni di importanti indagini di polizia.
Quindi è assodato che il lavoro del criminologo affianca in maniera esponenziale le normali indagini investigative, eseguite tramite pedinamenti, intercettazioni, investigazioni professionali, analisi psicologiche e sistemi di indagini scientifiche.
Questo clima di buona condotta ha favorito l’espansione di nuove agenzie investigative a Roma e in tutta Italia, che hanno in qualche modo commercializzato le problematiche investigative della società attuale.
Rivolgersi ad una agenzia investigativa vuol dire di fatto, mettersi nelle mani di un organizzazione presumibilmente seria, in grado di riuscire a rispondere alle esigenze del cliente in modo professionale, senza dover puntare esclusivamente al guadagno; a mio avviso, sono pochi i professionisti che conducono le loro attività investigative considerando solo il fattore umano, la passione e la dedizione che ogni singolo caso presenta.

giovedì 8 agosto 2013

A morte i Pedofili!

ROMA - Il pedofilo ha baciato un bimbo di 4 anni sulla bocca e quando la gente ha visto la scena ha linciato il 72enne.

L'anziano con una scusa si è avvicina al bambino ieri mattina intorno alle 11,30 a Ostia. Il 72enne italiano, è stato subito arrestato dalla polizia. E gli agenti sono riusciti - con non poca difficoltà - a sottrarlo dalle mani di una folla di presenti, testimoni dell'accaduto.

Dopo averlo fatto salire sull'auto di servizio, i poliziotti hanno accompagnato il pedofilo negli uffici del Commissariato e arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata.

Nella circostanza, su un marciapiede in via Carlo Del Greco, un nonno - a passeggio con il suo nipotino di 4 anni, è stato fermato da un uomo anziano. Qualche chiacchiera, poi gli usuali complimenti per il bell'aspetto del bambino, per poi arrivare ad una richiesta: poter dare un bacio al piccolo.

Negando il permesso, ed esprimendo il proprio disagio per la situazione venutasi a creare, il nonno si stava allontanando; ma in un attimo, con una mossa repentina l'anziano signore si è chinato baciando sulla bocca il bambino.

Il nonno, evidentemente sorpreso dagli eventi, ha urlato richiamando l'attenzione dei presenti, mentre l'anziano cercava di allontanarsi. Sul posto anche un poliziotto del Reparto Mobile - libero dal servizio - che immediatamente intervenuto, ha per qualche attimo calmato gli animi, in attesa della Volante del Commissariato di Ostia giunta in pochi minuti.

L'arrivo della pattuglia ha «salvato» l'anziano dal linciaggio della folla - tra cui anche alcuni testimoni dell'accaduto - riuscendo a farlo salire a bordo sull'auto di servizio. Accompagnato negli uffici di Polizia l'uomo, identificato per M.I. 72enne originario della provincia di Catanzaro, è stato ascoltato dagli investigatori. Confessando di essere attratto dai minori, l'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dal fatto che il minore avesse meno di 14 anni.

info: Agenzia investigativa Roma

venerdì 26 luglio 2013

Cassazione: coniuge tradito ha diritto a risarcimento




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
by Investigatore privato Roma
Sentenza 15 settembre 2011, n. 18853
Svolgimento del processo
1. La sig.ra G.M. con citazione del 22 giugno 2001  convenne dinanzi al tribunale di Savona il marito Gh.Pa. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con CTU sulle condizioni di salute dell'attrice, il tribunale respinse la domanda. L'attrice propose appello e il convenuto propose appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di primo grado. La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, rigettò entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 29 giugno 2007 alla controparte, formulando due motivi, ai quali il sig. Gh. resiste con controricorso notificato il 4 settembre 2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. All'esame dei motivi va premessa la reiezione delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso nel suo insieme prospettate dal controricorrente risultando, contrariamente a quanto dedotto con esse, il ricorso autosufficiente, essendo chiaramente indicate nei motivi le ragioni della decisione impugnata che s'intendono censurare ed i necessari riferimenti agli atti del processo, mentre del tutto irrilevanti ai fini della eccepita inammissibilità è la citazione (in memoria) di sentenze di merito (di alcuni tribunali) conformi alla decisione impugnata.
2.1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, dopo avere affermato di condividere la tesi secondo la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l'applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana, ha poi affermato che nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al risarcimento.
Tale mancanza emergerebbe dall'avere la ricorrente "in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale". Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe incongrua, non comprendendosi in che cosa consista quel "presupposto", nè perchè mancherebbe la prova di esso.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 - 2059 - 151 cod. civ.). Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia, come nella specie, una pronuncia di addebito in sede di separazione. Il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nel caso di specie nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione personale. Avrebbe pertanto errato la Corte d'appello nel ritenere che l'abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi, di non accertare la causa della crisi coniugale, "così erroneamente trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti specificamente, ad altro fine, dettati dall'art. 151 cod. civ.".
Regole e limiti validi per la pronuncia di separazione con addebito e comportanti il divieto di mutamento del titolo, ma non la proponibilità di una domanda di risarcimento, come quella proposta dalla ricorrente. L'addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitate, e in certi casi può essere anche privo di conseguenze pratiche, come lo sarebbe stato nel caso di specie per la ricorrente la quale, rinunciando al giudizio di separazione, non aveva espresso alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni.
L'azione di risarcimento pertanto, secondo la ricorrente, era comunque esercitabile, in relazione ad una condotta dell'altro coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto. Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 9801 del 2005, circa la concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e della legislazione speciale, di tutele concorrenti con l'azione risarcitoria.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti". 2.2. Deve premettersi che la "ratio" della decisione impugnata va ravvisata nella statuizione in essa contenuta secondo la quale la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio "non può trovare accoglimento" in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. In relazione a tale "ratio" va esaminato con precedenza il secondo motivo.
2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli.
Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità, nonchè dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicchè deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.
Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.
In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo, (agenzia investigativa Roma).
La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente.
2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
2.5. Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue.
Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.
Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, nè tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo.
In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perchè possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione:, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.
Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
2.6. In relazione ai su detti principi, deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.
Deve infatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l'affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la "ratio decidendi") censurata con il motivo, secondo la quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell'esperibilità dell'azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi, come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all'accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.
Tale statuizione viene erroneamente collegata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio (ex multis Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279; 29 marzo 2005, n. 6625).
Quella giurisprudenza pone a fondamento del su detto principio la statuizione dell'art. 151 cod. civ., comma 2, che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito al giudice della separazione. Ma ai fini che qui interessano va rilevato che l'art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull'addebito, che in essi trova la "causa petendi". Cioè in relazione a quello specifico "petitum", costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). "Petitum" al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento.
Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, nè essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sè a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.
Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell'addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un'azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare - risultato al quale condurrebbe la "ratio" della decisione impugnata - alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.
Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto - dichiarandosi assorbito il primo - e la sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Info: Agenzia investigativa Roma

mercoledì 3 luglio 2013

Ecco tutte le società della Cia


Ieri abbiamo tracciato la storia delle intercettazioni e dello spionaggio made-in-usa. Abbiamo descritto in particolare come attraverso alcuni atti specifici sia stata creata una infrastruttura legale che consentisse la creazione e l’utilizzo di alcune strutture, prima Perfect Citizen e poi Prism.
Queste due creature rientrano in una galassia impressionante di società, progetti e software attraverso cui il governo americano attua la propria strategia di controllo e supervisione delle informazioni – non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo occidentale.
È bene ricordare infatti che la maggior parte di questi strumenti opera su protocolli e canali di comunicazione ben diversi (come linguaggio ed ingegneria informatica) rispetto a paesi come Russia, Cina, Iran (per citarne alcuni).
È chiaro quindi che quando parliamo di intercettazioni, stiamo parlando di un mondo specifico, e di aree geografiche ben definite, che poco c’entrano con la lotta al terrorismo o con il controllo dei cd. stati canaglia.
La questione si fa ancora più delicata se consideriamo questo complesso ed articolatissimo sistema in realtà non è fatto né gestito attraverso agenzie pubbliche o governative – soggette quindi ad un controllo anche di indirizzo e di legittimità da parte dell’esecutivo o delle commissioni di Camera e Senato – ma da un arcipelago di società private, alcune addirittura quotate in borsa.
Tutte queste società, a loro volta sono partecipate direttamente o controllate da una società di scopo, creata dalla CIA, che la usa come “investitore” nelle tecnologie e nelle applicazioni più utili.
Un mare di soldi stimato in circa 2 miliardi di dollari l’anno, dal 1999, quando venne appunto costituita la I-Q-Tel Corporation, e che secondo gli analisti specializzati è stato anche il motore dell’esplosione della cd. new-economy e che ne ha in molti modi condizionato l’indirizzo. Lanciato nel 1999 come un'organizzazione no-profit indipendente, IQT è stato creato per colmare il divario tra le esigenze tecnologiche dei servizi segreti degli Stati Uniti e i nuovi progressi della tecnologia.
La CIA aveva bisogno di un modo per trovare le aziende emergenti, e, cosa più importante, di lavorare con loro. Come una società privata con profondi legami con il mondo privato, ha operato per costruire e gestire relazioni con start-up tecnologiche al di fuori della sfera di competenza direttamente governativa.
Infatti, oltre il 70% delle aziende partecipate non ha mai avuto contratti governativi diretti (altro modo per evitare qualsiasi controllo delle commissioni parlamentari che hanno voce in capitolo sui contratti governativi).
Come un investitore strategico, IQT investe in aziende che hanno sviluppato tecnologie “business oriented” utili però a breve termine per la CIA. Lo fa sfruttando enormi masse di denaro pubblico che funge anche da attrattore di investimenti privati da parte di società di venture capital, che considerano un solido indicatore il co-investimento.
In media, per ogni dollaro che IQT investe in una società, la comunità di venture capital ha investito oltre nove dollari, e questo rinnova il problema sia sulle politiche di indirizzo che sul controllo effettivo sia su tutti i possibili (e più che probabili) conflitti di interesse.
Ma IQT è anche il soggetto che con maggiore peso influenza la ricerca di base finalizzata al settore ICT, attraverso il finanziamento di borse di studio, di dottorato, di specializzazione, e di interi programmi di ricerca delle maggiori università americane.
Un connubio complessivo che trova la sua migliore rappresentazione grafica nel consiglio di amministrazione, in cui troviamo Michael Corvo (presidente della Arizona State University) James Barksdale (Presidente e CEO di Barksdale Management Corporation) Peter Barris (della New Enterprise Associates - NEA) Howard Cox (della Greylock Venture Capital) Christopher Darby (Presidente e CEO di In-Q-Tel) Anita K. Jones (professore emerito di Informatica presso l'Università della Virginia) AB "Buzzy" Krongard (ex direttore esecutivo della Central Intelligence Agency) Jami Miscik (Presidente della Kissinger Associates) Michael Mullen (ex Capo di Stato Maggiore) Elisabeth Paté-Cornel (Presidente del Dipartimento di Scienze Ingegneria Gestionale presso l'Università di Stanford) Ted Schlein (Managing Partner di Kleiner Perkins Caufield Byers) Charles M. Vest (Presidente emerito del Massachusetts Institute of Technology – MIT)
Nell’elenco delle società partecipate da I-Q-Tel troviamo di tutto. Si va società che si occupano di cloud, immagazzinamento, condivisione e gestione di dati e informazioni ad aziende di sviluppo software e soluzioni hardware, e soprattutto aziende focalizzate sul controllo e ricerca intelligente e semantica di contenuti online, allo sviluppo dei sistemi di ricerca visivi e gestione delle immagini e dei filmati.
Se dunque Prism è un pezzo, importante, dell’intelligence americana, attraverso questa galassia di società, senza alcuna possibilità di controllo diretto e di indirizzo politico, si compie una rete straordinariamente capillare di possibilità di accesso a dati di qualsiasi tipo e livello, senza che vi sia alcun confine tra pubblico e privato, e quindi di accesso ad informazioni e dati altamente riservati da parte di soggetti privati, con interessi anche più privati.
Ecco le sorelle di Prism: 10gen - 3VR - Adaptive Computing – Adapx – Apigee - Basis Technology - Bay Microsystems - Carnegie Speech – Cleversafe – Cloudant – Cloudera – Connectify - D-Wave Systems – Delphix - Digital Reasoning - Elemental Technlogies – Etherstack – FireEye – FMS – Huddle – iMove – InnoCentive - KZO Innovations – Lingotek – Looxcie – LucidWorks – Mersive – MiserWare – Mocana – MotionDSP - Narrative Science – NetBase – NovoDynamics - Oculis Labs – OpenSpan - Palantir Technologies – piXlogic – Platfora - Power Assure - Pure Storage - Quantum4D - Recorded Future - RedSeal Networks – ReversingLabs - SkyBuilt Power - Signal Innovations Group (SIG) – SitScape - StreamBase Systems - Tenable Network Security – Tendril – Teradici - TerraGo Technologies – ThreatMetrix - Traction Software – Tyfone – Veracode - Visible Technologies – Vsee - Weather Analytics - Zspace

Ed ecco chi sono e di cosa si occupano - in tutto il mondo
10gen è la società che sta dietro MongoDB, il più importante database NoSQL Fondata dai patron di DoubleClick Dwight Merriman ed Eliot Horowitz e guidato da tecnici esperti, 10gen è finanziato da Flybridge Capital Partners, NEA, Sequoia Capital e Union Square Ventures. Tra i suoi maggiori clienti O2, Craigslist, Disney, eBay, Forbes, Foursquare, Intuit, Shutterfly, Telefonica, oltre al governo britannico.
3VR società di Video Intelligence, 3VR è lo standard video sorveglianza per centinaia di clienti a livello mondiale, tra cui le principali banche, negozi, i governi e le forze dell'ordine e possiede CrimeDex, una comunità online di oltre 2.500 fonti di informazione e frode.
Adaptive Computing è il più grande fornitore di Computing (HPC), software per la gestione dei carichi di lavoro ad alte prestazioni e gestisce il più grande ambiente di cloud computing al mondo con Moab.
Adapx sta cambiando il modo in cui le squadre mobili di raccogliere dati e di collaborare con il software Capturx per le penne digitali. Capturx velocizza la raccolta dei dati sul campo e di condivisione per le squadre di difesa e di intelligence.
Apigee è il fornitore leader di tecnologie e servizi di API per le imprese e gli sviluppatori tra cui centinaia di aziende tra cui Walgreens, Bechtel, eBay, Pearson, e Gilt Groupe, nonché decine di migliaia di sviluppatori
Basis Technology fornisce soluzioni software per l'analisi del testo, ricerca di informazioni, e la risoluzione dei nomi in più di venti lingue.
Bay Microsystems è uno dei maggiori esperti nel campo delle comunicazioni ad alta velocità. L'azienda sviluppa soluzioni di rete all'avanguardia tra cui architetture scalabili di rete, sistemi, software e molto complessi circuiti integrati a supporto delle iniziative commerciali e di governo.
Cambrios società di elettronica dei materiali focalizzata sul settore display.
Carnegie Speech è un leader mondialee nello sviluppo di software di formazione linguistica parlata. Integra le competenze linguistiche e le innovazioni tecniche sviluppate in decenni di ricerca presso la Carnegie Mellon University Language Technologies Institute riducendo al minimo i tempi di formazione e di spesa.
Cleversafe è leader per i cloud di archiviazione digitali di massa con garanzia di riservatezza, l'integrità dei dati e la disponibilità illimitata.
Cloudant fornisce agli sviluppatori di grandi dimensioni o in rapida crescita applicazioni web e mobile con il primo layer al mondo distribuito a livello globale per caricare, memorizzare, analizzare e distribuire i dati delle applicazioni. È sostenuta da investitori di alto livello tra cui Avalon Ventures e Y Combinator.
Cloudera è un fornitore leader di software e servizi di Hadoop-based che aiutano le organizzazioni a trarre profitto da tutte le loro informazioni, soprattu per le interfacce concepite con software creato da Google, Facebook e Yahoo.
Connectify sviluppa software di rete di nuova generazione per PC e piattaforme mobili.
D-Wave Systems integra le nuove scoperte nel campo della fisica con l'informatica con nuovi approcci di calcolo. Il prodotto di punta dell'azienda, il D-Wave One, è costruito intorno a un nuovo tipo di processore superconduttore che utilizza la meccanica quantistica per accelerare in maniera massiccia calcolo. Nel 2010 la Lockheed Martin ha acquistato il numero di serie 1, completando la prima vendita del mondo storico di un computer quantistico commerciale. D-Wave ha una base di investitori blue-chip tra cui Business Development Bank of Canada, Draper Fisher Jurvetson, Goldman Sachs, GrowthWorks, Harris & Harris Group, e società di investimenti internazionali tra cui Underwriting, e Kensington Partners Limited.
Delphix è specializzata nella gestione del software per rendere agile ed economica oltre che rapida la gestione dei dati incrociati.
Digital Reasoning risolve il problema del sovraccarico di informazioni. L'azienda costruisce soluzioni analitiche di dati basati su un approccio matematico distintivo per la comprensione del linguaggio naturale. Il valore non è solo la possibilità di sfruttare la base di conoscenza esistente di un'organizzazione, ma anche rivelare informazioni nascoste o critiche e relazioni che non possono essere evidenti durante gli sforzi analitici automatizzati manuali.
Elemental Technologies è il fornitore leader di soluzioni di elaborazione video.
Etherstack è una società di concessione di licenze di tecnologia wireless specializzata in sistemi di comunicazione militari radiofonici e sicurezza pubblica.
FireEye è il leader in sistemi di protezione del malware e soluzioni di prevenzione delle minacce di nuova generazione di rete.
FMS Advanced Systems Group (FMSASG), è una divisione di FMS, Inc. Il gruppo Advanced Systems si concentra su soluzioni di visualizzazione e di analisi, nonché soluzioni nel settore delle analisi geospaziali e temporali di conoscenza dell'ambiente.
Huddle consente alle organizzazioni di tutto il mondo di collaborare in maniera intelligente rivoluzionando la gestione dei contenuti aziendali, consentendo alle organizzazioni di archiviare, scoprire, condividere e lavorare sui contenuti con gli altri in modo sicuro nel cloud. I clienti di Huddle comprendono l’80% delle aziende Fortune 500 e l’80%del governo centrale britannico, e aziende come Diageo, Kia Motors e PwC. Tra i soci di Huddle figurano DAG Ventures, Eden Ventures, Matrix Partners e JAFCO Ventures.
iMove è il fornitore leader di soluzioni per applicazioni di sorveglianza del mercato militare e di intelligence di sicurezza mission-critical.
InnoCentive ha costruito la prima comunità Web globale di innovazione aperta, dove le organizzazioni o "cercatori" sottopongono problemi complessi o "sfide" per la risoluzione di un "problema". La comunità ha più di 200.000 ingegneri, scienziati, inventori, uomini d'affari e le organizzazioni di ricerca in oltre 200 paesi. È di gran lunga il maggiore crowfounding dell’informatica mondiale.
KZO Innovations offre soluzioni innovative di video in streaming.
Lingotek offre ai clienti nuovi modi per coinvolgere le loro comunità a livello mondiale, fornendo, traduzioni rapide e affidabili per espandere e far crescere il business in un modo economicamente efficace. La sua esclusiva web-based Collaborative Traduction Platform rappresenta il prossimo passo nell'evoluzione della traduzione attraverso la tecnologia. Oggi, le organizzazioni globali, servizi segreti, e i maggiori enti governativi utilizzano la piattaforma, risparmiando tempo e risorse su progetti che vanno da poche pagine di diversi volumi.
Looxcie è il creatore del primo cellulare collegato, vivavoce, video cam indossabile che consente di liberare le persone ad essere partecipanti attivi nel momento in cui, durante la registrazione e la condivisione in movimento.
LucidWorks fornisce una soluzione di ricerca piattaforme di sviluppo costruito sulla potenza di Apache Solr/Lucene in open source.
Mersive è un fornitore leader di software di visual computing che crea e gestisce le esposizioni ad alte prestazioni, trasformando una sfida hardware in una soluzione software.
MiserWare crea il software che riduce lo spreco di energia nel computer.
Mocana fornisce l'unica piattaforma di sicurezza indipendente dal dispositivo che blocca tutti gli aspetti dei dispositivi collegati mobile, così come le applicazioni ei servizi che girano su di loro. Milioni di persone usano prodotti venduti da più di 200 aziende che si affidano a soluzioni di Mocana, tra cui Cisco, Honeywell, Dell, GE e General Dynamics, così come quattro dei primi cinque produttori di telefonini Android.
MotionDSP è un innovatore leader nel miglioramento video avanzato e software di elaborazione delle immagini; supporta implementazioni operative all'interno del Dipartimento della Difesa e Intelligence Community, ei suoi clienti includono alcuni dei più importanti video di laboratori forensi di tutto il mondo.
Narrative Science è il fornitore leader di analisi di business automatizzati e la tecnologia di comunicazione del linguaggio naturale che aiuta le organizzazioni a trasformare i dati in conoscenza narrativa. Il suo motore di intelligenza artificiale brevettato, Quill, analizza automaticamente i dati e crea storie che sono contestualmente pertinenti e personalizzate per qualsiasi tipo di pubblico. Analizza “in maniera intelligente” qualsiasi tipo di dato, tra cui i rapporti di business, articoli, riassunti, visualizzazioni, i titoli e Tweets.
NetBase consente di conoscere attraverso la sua tecnologia semantica di prossima generazione informazioni attraverso l’analisi comparata di miliardi di fonti di informazione on-line pubblica e privata. Sviluppato in collaborazione con cinque delle prime dieci aziende di beni di largo consumo, tra cui Coca-Cola e Kraft, e utilizzato da due dei tre principali editori STM, tra cui Reed Elsevier, aiuta a trovare le risposte più velocemente.
NovoDynamics sviluppa software di acquisizione dati intelligente e fornisce soluzioni di analisi avanzate che trasformano i dati in informazioni fruibili necessarie per prendere decisioni migliori.
Oculis Labs realizza prodotti progettati per proteggere gli utenti di computer non autorizzati dal suo software e protegge gli “ultimi due metri” di Internet - la distanza dallo schermo del computer per i tuoi occhi - attraverso due prodotti principali: PrivateEye e Chameleon. Il prodotto PrivateEye è una soluzione software progettata per fare affidamento su webcam a bordo o periferiche e fuzz fuori lo schermo e avvisare l'utente quando si osserva un potenziale "surfer spalla." Il prodotto Chameleon utilizza sia software che hardware per tracciare il movimento degli occhi dell'utente e dinamicamente crittografare tutte le parole sullo schermo di un computer, tranne coloro che vengono consultati dall'utente autorizzato.
OpenSpan aumenta la produttività e l'efficacia degli utenti di computer, semplificando le interfacce e l'automazione dei processi manuali all'interno di una singola applicazione complessa e su più sistemi eterogenei.
Palantir Technologies è una soluzione software completamente aperto ed estensibile progettato per l'integrazione dei dati e di analisi; è stato sviluppato per affrontare l'analisi dati più complessi e le sfide alla sicurezza affrontate dal intelligence degli Stati Uniti militare e delle forze dell'ordine.
piXlogic ha creato un software all'avanguardia che analizza automaticamente e cerca immagini e video in base al loro contenuto visivo
Platfora funziona con gli attuali Hadoop cluster (Cloudera, MapR, Amazon EMR, ecc), e si incrocia automaticamente le domande degli utenti business con le risposte.
Power Assure è leader nello sviluppo di infrastrutture di data center e software di gestione dell'energia per le grandi imprese, enti pubblici e fornitori di servizi.
Pure Storage si occupa di salvataggio dati e immagazzinamento; è l'ideale per i carichi di lavoro ad alte prestazioni, tra cui la virtualizzazione dei server, virtualizzazione desktop (VDI), di database (OLTP, analisi in tempo reale) e il cloud computing.
Quantum4D è una piattaforma di informazioni visive di prossima generazione; integra grandi insiemi di dati in modelli sofisticati che producono rappresentazioni visive che consentono agli utenti di identificare le tendenze, le relazioni, e anomalie nei dati in tempo reale.
Recorded Future approccia il problema di organizzare il web in un modo radicalmente nuovo; raccoglie costantemente qualsiasi tipo di colloquio e informazione in tutto il mondo e in qualsiasi lingua e mira a supportare gli utenti nel capire le relazioni tra le entità e gli eventi nel corso del tempo, per formare il primo motore di analisi temporale sul mondo.
RedSeal Networks sviluppa software di gestione della condizione di sicurezza che consente alle organizzazioni di valutare e rafforzare le cyber-difese. A differenza dei sistemi che rilevano gli attacchi una volta si verificano, RedSeal identifica buchi nella infrastruttura di sicurezza che potrebbe essere sfruttata, prima di essere scoperti dagli hacker.
ReversingLabs è un'azienda innovativa dedicata all'analisi di tutti i contenuti binari sconosciuto. Produce il TitaniumCore, piattaforma di analisi per i file che rimuove tutti gli artefatti di protezione e di offuscamento, scarta gli elementi di formattazione e gli estratti relativi meta-dati. I risultati vengono confrontati con report di analisi su miliardi di goodware e malware. Il contenuto binario normalmente non identificato da whitelist e blacklist può quindi essere analizzato e classificato.
SkyBuilt Power è una società che produce soluzioni di energia alternativa di utilizzo immediato e di emergenza.
Signal Innovations Group (SIG) è un leader emergente nell’analisi del segnale e delle informazioni di immagine e video per applicazioni governative e commerciali; fornisce una piattaforma avanzata per l'analisi video, tra cui il tracciamento del movimento, la creazione dei metadati, e il rilevamento di comportamento anomalo motion-based.
SitScape sviluppa un sistema per selezionare ed accedere alle informazioni rilevanti in maniera immediata; una sorta di motore di ricerca interno ed esterno visivo.
StreamBase Systems è un’azienda leader nel Complex Event Processing ad alte prestazioni (CEP), fornisce il software per i sistemi che analizzano e agiscono sui dati in streaming in tempo.
Tenable Network Security Le sue soluzioni SecurityCenter continuano a definire lo standard per l'individuazione delle vulnerabilità, prevenire attacchi migliorare la struttura di sicurezza dei network delle maggiori aziende e del pentagono.
Tendril è un fornitore leader di tecnologia di gestione energetica che sta contribuendo a guidare la distribuzione su larga scala delle Smart Grid. La piattaforma offre una soluzione end-to-end aperta, sicura e scalabile che crea un dialogo bidirezionale tra i fornitori di energia e dei loro clienti.
Teradici Corporation ha sviluppato la tecnologia PCoIP, un protocollo di visualizzazione remota unico, che rende la rete una realtà informatica aziendale praticabile.
Terrago Technologies sviluppa un software che consente la collaborazione geospaziale per le organizzazioni aziendali che si basano su mappe, immagini e relative informazioni basate sulla posizione consentendo la creazione in tempo reale di ogni genere di mappa 2,3, e 4D.
Il ThreatMetrix Cybercrime Defender Platform aiuta le aziende a proteggere i dati dei clienti e le transazioni sicure contro le frodi, malware, violazioni dei dati, così come “l'uomo-in-browser” (MITB) e attacchi di Trojan. La piattaforma è costituita da tecnologie di sicurezza informatica avanzate, che servono vari settori, compresi i servizi finanziari, e-commerce, pagamenti, reti sociali, di governo, e assistenza sanitaria.
Traction Software è il fornitore leader di software di collaborazione ipertestuale. Prodotto di punta è TeamPage, che combina l'editing di gruppo stile wiki con la semplicità di un blog per fornire alle organizzazioni commerciali e governative con il software che consente ai gruppi e team di comunicare e condividere le informazioni in modo più efficace.
Tyfone fornisce software, hardware di sicurezza, e di prodotti di pagamento per qualsiasi dispositivo mobile. La sua piattaforma produce una vasta gamma di operazioni altamente sicure, compreso l'accesso ai dati finanziari, reti aziendali e governative, di accesso, e on-line e transazioni di persona tramite Near Field Communication (NFC).
VeraCode è l’unico cloud-based Application Risk Management Platform nel mondo. È stata fondata nel 2006 da un team di classe mondiale di esperti di sicurezza delle applicazioni di @stake, Guardent, Symantec e VeriSign e ora costituisce la spina dorsale di valutazioni di sicurezza delle applicazioni per le aziende del Fortune500 organizzazioni e di medio-mercato in tutto il mondo.
Visible Technologies è l'unica soluzione di social media prontimpresa, offrendo una combinazione di software e servizi per sfruttare il valore di business dalle comunità sociali. È capace di monitorare leggere e analizzare oltre mezzo milione di siti web 2.0 al giorno ed oltre un milione di messaggi e conversazioni che hanno luogo sui blog, forum online, Flickr, YouTube, Twitter e Amazon. I clienti ottengono una analisi personalizzata, i feed in tempo reale di quello che viene detto su questi siti, in base a una serie di parole chiave.
VSee è una società di software di collaborazione visiva proveniente dalla ricerca di interazione uomo-computer presso la Stanford University. Permette l'implementazione su larga scala senza infrastrutture. I suoi requisiti di larghezza di banda vanno da 80 a 120kbps, mentre la tecnologia più convenzionale richiede ~ 350-400 kbps quindi più o meno equivalente a quello che è necessario per le comunicazioni vocali via Skype. La tecnologia comprende un algoritmo di sincronizzazione labiale per affrontare latenza di rete.
Weather Analytics fornisce informazioni globali sul clima, fornendo dati statisticamente stabili, formati da una vasta raccolta di contenuti meteo storici, attuali e previsti, insieme con analisi e metodologie proprietarie. Meteo Analytics trova, assembla, pulisce qualsiasi formato di dati meteo da tutto il mondo e fornisce informazioni che sono direttamente accessibili in una banca dati online per il supporto decisionale. Utilizza i dati aggregati per creare più di 580 variabili meteo per oltre 700.000 luoghi in tutto il mondo.
zSpace ha sviluppato una piattaforma multisensoriale che fornisce un modo altamente realistico di visualizzare, manipolare e comunicare idee complesse attraverso l'interazione diretta con zSpace simulazioni virtuali-olografici. - Agenzia investigativa Roma