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martedì 14 marzo 2017

Cosa può fare un investigatore privato?



Negli ultimi decenni si parla molto di investigatori privati e agenzie investigative: detective messi alle calcagna di lavoratori dipendenti apparentemente in malattia o in permesso legge 104, di mariti e mogli fedifraghi, di soci e dipendenti che potrebbero svelare a terzi i segreti industriali o girare i clienti ai concorrenti per attuare una concorrenza sleale; a questo punto la domanda è d’obbligo… è consentito dalla legge far pedinare una persona, utilizzare registratori e, in definitiva, ingaggiare un investigatore privato? Che valore hanno le loro risultanze all’interno di un processo?
Iniziamo subito col ribadire che è legale assumere un investigatore privato, a prescindere dallo scopo per il quale questo viene ingaggiato e dalla persona che sarà oggetto di accertamenti; ciò che potrebbe essere illecito è la modalità con cui l’investigatore svolge il proprio incarico professionale. Il garante della privacy ha emanato una sorta di codice disciplinare per gli investigatori, la cui attività non può mai andare in contrasto con le norme che tutelano la privacy.
La responsabilità penale è personale, quindi se l’investigatore viola tali norme, sarà lui a risponderne e non il cliente, a meno che questi non gli abbia espressamente commissionato una specifica attività illegale.
Dunque, è consigliato lasciare l’investigatore libero di svolgere le proprie indagini per come meglio intende procedere in relazione al caso specifico, consapevole egli, di ciò che è legale e ciò che non lo è, e comunque, diversamente, rispondendo solo lui dei reati commessi.
Per svolgere l’attività di investigatore privato il professionista deve essere munito della licenza rilasciata dal Prefetto. 


L’investigatore privato può occultare microspie o registratori in auto o a casa?
L’uso di microspie, microcamere e micro registratori è vietato dalla legge. Quindi non  lecito utilizzare, ad esempio, nel contesto di un procedimento di separazione, l’audio di una conversazione telefonica intrattenuta dal soggetto indagato, all’interno della propria autovettura, nella quale l’investigatore privato abbia occultato di nascosto un registratore.


Le registrazioni e le foto prodotte dell’investigatore privato, sono valide?
La legge stabilisce che le riproduzioni meccaniche (come le fotografie o le registrazioni audio) sono considerate prove solo se non contestate dalla parte contro la quale sono prodotte. Per far fronte a questo problema la giurisprudenza ha reso possibile completare la prova con la testimonianza orale dell’investigatore privato il quale potrà essere chiamato a confermare i fatti e le circostanze di cui si è reso testimone e che ha registrato o fotografato, rendendo in tale modo, “provati” i relativi eventi documentati in modo meccanico.
 
L’investigatore privato può pedinare una persona?
L’investigatore è libero di pedinare la persona da lui attenzionata, senza che ciò però possa diventare una molestia e, quindi, in modo persecutorio, continuativo e assillante o in condizioni da stalkerizzare la vittima. A riguardo la Cassazione (Cass. sent. n. 48264 del 20.11.2014) ha detto che il pedinamento diventa reato qualora la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza. Se, invece, la vittima è all’oscuro di essere pedinata, non si configura alcun illecito, in quanto non si attua una molestia.
L’investigazione privata non può spingersi all’interno dei luoghi di privata dimora come anche la sede dell’azienda o dell’abitazione privata (accedendo ad esempio nel giardino).

L’investigatore privato può registrare una conversazione?
L’investigatore privato (come qualsiasi cittadino) è libero di registrare una conversazione da lui intrattenuta con il soggetto “indagato”, anche a insaputa di quest’ultimo. Registrare una conversazione tra presenti è lecito. Non è legale invece non essere presenti fisicamente alla registrazione; chi registra deve essere presente al dialogo, anche se non proferisce parola.
Sulla base di ciò, l’investigatore privato può anche registrare una conversazione telefonica intrattenuta con il soggetto delle indagini. 

L’investigatore privato può fare fotografie?
Come può registrare e pedinare una o più persone, l’investigatore privato è libero di fotografarlo purché fuori dai luoghi di privata dimora o dove si svolge la sua attività lavorativa. La fotografia all’interno del cortile o del giardino di una abitazione, se non protetta da recinzioni, alberi o siepi e quindi in definitiva, non vi è alcun ostacolo all’occhio dei curiosi è considerata legale.

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sabato 13 settembre 2014

Una mattinata di indagine alle costole del Sig. X


Anche oggi è stata una giornata di lavoro lunga e faticosa, fatta di molti imprevisti...quelli non mancano mai, sono li nascosti da qualche parte pronti a manifestarsi nel momento meno opportuno e più propizio per l'indagine.
Questa mattina ho aspettato per più di un ora il mio collega Alessio che mi avrebbe dovuto affiancare durante le operazioni di localizzazione del veicolo e poi di pedinamento... ma proprio a casusa di un imprevisto, la sua autovettura, una nuovissima Smart two, lo ha lasciato in panne nel bel mezzo del GRA, in attesa del soccorso stradale.
"Bella fregatura"! Mi sono fatto coraggio e proprio come accadeva agli inizi della mia carriera professionale, ho ingranato la marcia e sono andato in servizio da solo.
Premetto - quando avevo 19 anni la localizzazione dei veicoli la vedevi solamente nei film di 007 e quando dovevi fotografare la persona investigata, dovevi essere molto abile nel coordinare lo zoom, la messa a fuoco manuale e taratura gli ISO - oggi le fotocamere sono automatizzate, tutta un altra storia.
Il soggetto delle mie indagini è davvero una brutta persona, di quelle con cui non vorresti mai avere nulla a che fare nella vita. A dire della mia cliente, il Sig. X è un uomo che campa di espedienti e piccole truffe, non ha precedenti penali ma é comunque alla stregua dei peggiori criminali, munito (dice la cliente) di una pistola semiautomatica con annesso silenziatore nascosta nel capannone di casa.
Alle ore 03:00 istallo il dispositivo GPS calamitato sotto la scocca di una Mercedes Classe A, autovettura questa utilizzata dalla persona oggetto delle mie indagini.
Per non destare sospetto mi allontano dalla zona ed attendo che il Sig. X si muova.
Alle ore 04:00 "aggancio" il mio uomo mentre percorre la via Ardeatina,  la sua guida è pacata, non sospetta certo della mia presenza ne tanto meno che l'intelligence della mia agenzia investigativa a Roma, "Atlantica Investigazioni" stia svolgendo da circa 10 giorni una ricerca e raccolta informazioni sul proprio conto.
La strada è ancora libera e decido per tanto di dargli una distanza di circa 200 metri - penso fra me e me - "rischio zero".
Dopo circa venti minuti l'uomo ferma l'auto all'interno del parcheggio riservato ai clienti del supermercato Pim, situato in zona Ardeatina; vista l'ora il posto risultata essere particolarmente isolato e privo di altri soggetti.
Devo stare molto attento a non farmi notare, un appostamento azzardato insospettirebbe il Sig. X, che per causa mia potrebbe repentinamente cambiare i suoi programmi, del resto non so ancora quale siano le sue intenzioni e di certo questo posto isolato non promette nulla di buono, ho la sensazione che stia per accadere qualcosa di particolare che dovrò assolutamente documentare. Il tempo stringe ed è arrivato il momento di guadagnarsi la parcella.
Abbandono la mia Alfa lontano dal parcheggio in parola e con lo zaino in spalle che contiene la mia attrezzatura, di corsa raggiungo il posto segnalato dalla mappa del palmare,  che comanda il localizzatore GPS.
Ora intravedo il parcheggio e l'autovettura dell'uomo posteggiata nel bel mezzo del piazzale. Arresto la mia corsa e rapidamente do uno sguardo attento nella zona che circonda il supermercato - devo essere breve e risoluto - quindi intravedo una fitta vegetazione alle spalle della Mercedes, dove il Sig. X è in attesa.
Rapidamente scavalco una rete ed aggiro il piazzale in questione, quindi inizio ad insinuarmi  all'interno della radura, dimenandomi tra foglie e rami, alla ricerca disperata di un punto ottimale dove poter posizionare il mio teleobiettivo.
L'adrenalina mi spezza il fiato e la storia della pistola silenziata mi rende ancora più nervoso, ripeto tra me e me "nulla di buono" - devo assolutamente essere invisibile altrimenti finisco male!
Il ricordo va inevitabilmente a quando ero in servizio nei Parà e alle lezioni di mimetizazione che ero costretto a sorbirmi durante i continui addestramenti; il tenente gridava con tono marziale "spezzando le sagome e i profili sarete salvi"...così con molta premura preparo la mia reflex, inserisco il teleobiettivo posizionandolo sul trepiede telescopico, programmo l'esposizione del diaframma e vado immediatamente in puntamento.
La sensazione che provo in queste situazioni è molto strana, mi immedesimo in un cecchino o peggio ancora in un killer che appostato con il suo fucile attende il momento giusto per esplodere il colpo fatale.
Nel frattempo il sudore pervade la mia fronte mentre le zanzare si cibano del mio sangue, che a giudicare dalle numerose punture, pare piacergli molto.
Il sudore ora gronda sul volto e l'occhio che mira, strizza al sale e alla stanchezza di quella estenuante attesa; non so ancora quanto potrò resistere rannicchiato in attesa degli eventi.
Sono le ore 05:30 e finalmente vedo arrivare una motocicletta, modello Ducati Monster, che prima di sostare nel piazzale, effettua diversi giri nel parcheggio come per controllare che tutto sia apposto.
La Ducati accosta velocemente vicino alla Mercedes e con fare circospetto l'uomo toglie il casco, scende dalla moto e velocemente accede a bordo dell'auto.
La mia reflex immortala quelle immaggini come una mitragliatrice, effettuando in pochi secondi più di 25 scatti.
Trattasi di un ragazzo avente l'età apparente di circa 27 anni, dai lineamenti del viso marcati e dalla corporatura esile.
I due rimangono in auto a conversare animatamente mentre la mia reflex continua ad immortalare ogni attimo di quell'incontro, alla ricerca di qualche evidenza.
Sono le ore 06:00 e nel parcheggio iniziano ad arrivare altre vetture che nulla hanno a che fare con i fatti che mi interessano.
Improvvisamente il motociclista scende dall'auto per portarsi dietro la vettura, apre il bagagliaglio e prelevare un pacco di piccole dimensioni che poi riposa nel suo zaino - quindi infila il casco e rapidamente si allontana dal piazzale a gran velocità.
A questo punto il Sig. X accende il motore della propria Mercedes per riprendere la corsa in direzione della propria abitazione, quindi ripongo il materiale fotografico all'interno del mio zaino ed esco dal mio appostamento con le ginocchia intorpidite dalla scomoda posizione, cercando di guadagnarmi velocemente a strada per uscire dalla vegetazione.
Tornato a bordo della mia auto, seguo le indicazioni del mio palmare per raggiungere la posizione del GPS istallato nella Mercedes del mio uomo.

Segue...

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Investigatore privato

lunedì 30 giugno 2014

Come diventare un investigatore privato

Il settore delle investigazioni private è un ambito estremamente delicato, tratta circostanze e fatti che appartengono alla vita personale di ciascuno di noi, quindi la materia deve essere trattata in modo serio e professionale.

La mia attività di investigatore privato a Roma, iniziò nel lontano 1997, quando appena congedato dai paracadutisti della Folgore, iniziai a collaborare con rinomate agenzie investigative a Roma, impiegato nel più classico dei servizi, "il pedinamento".

La mia gavetta fu molto dura; sottoposto ad orari di servizio disumani, sottopagato e senza alcuna nozione tecnica, facevo esclusivamente affidamento nelle mie doti personali e all'addestramento ricevuto nei corpi speciali, cercando di apprendere il mestiere in maniera autonoma.

Successivamente inizia a frequentare dei corsi privati molto costosi che mi aiutavano a comprendere il mio settore professionale sotto ogni punto di vista (legale, tecnico, operativo, ecc...).

Oggi per diventare investigatori privati bisogna essere davvere pazienti e credere in ciò che si è scelto di fare. Il nuovo DL 269/2010 ha stravolto le regole del settore, dando maggiori specifiche la dove vi erano "buchi legislativi."

Come vedremo sono state introdotte delle regolamentazioni che distinguono chi può essere Investigatore Privato da chi non può esserlo (per una trattazione completa si legga il DM 269/10). Da un punto di vista psicologico, l’investigatore deve avere ottima capacità di comunicazione e di lettura della situazione e degli altri partendo da segnali minimi, un buon investigatore deve avere inoltre un’ottima flessibilità e capacità di reggere situazioni stressanti.

Il lavoro dell’investigatore privato Roma riguarda cittadini e aziende. L’Investigatore Privato si occupa della raccolta di informazioni di vario genere.

Di solito gli investigatori raccologono informazioni in caso di minacce, tradimenti del coniuge, lettere anonime e le forniscono al committente. Nel caso dell’attività che l’investigatore con l’azienda, solitamente si traggono informazioni sulla concorrenza sleale, sui temi della contraffazione e del controspionaggio industriale. (Scopri qui le 20 regole fondamentali per l’investigatore privato)

Il DM 269/10 ha distinto nettamente diverse figure:

- investigatore privato titolare d’istituto

- investigatore autorizzato dipendente

- informatore commerciale titolare d’istituto

- informatore autorizzato dipendente

Esiste dunque una procedura che consiste nell’apertura di una vera e propria agenzia investigativa, in questo articolo ci occuperemo invece per diventare investigatore privato dipendente. Come diventare un investigatore privato Per esercitare il ruolo di Investigatore Privato dipendente occorre superare alcuni step.

avere un diploma di scuola superiore aver fatto pratica per almeno 3 anni come Collaboratore per Incarichi Elementari dipendente di un investigatore privato titolare di agenzia autorizzato a lavorare in ambito civile da almeno cinque anni. La pratica come Collaboratore Incarichi Elementari deve essere continuativa e durare un minimo di 80 ore al mese.

Il Titolare dell’Agenzia dovrà testimoniare il successo del periodo di collaborazione Corso di Perfezionamento Universitario di carattere Teorico Pratico accreditato dal MIUR in ambito di Investigazioni Private o in alternativa è necessaria l’esperienza di almeno 5 anni di investigazioni in Polizia.

In bocca al lupo!!

mercoledì 25 giugno 2014

Investigatore e licenziamento

Il datore di lavoro può ingaggiare una agenzia investigativa per pedinare il dipendente se ha il fondato sospetto che questi non fruisca correttamente dei permessi della legge 104.     Inoltre, qualora dalle indagini investigative risulti che effettivamente il dipendente utilizzi i permessi per attività diverse da quelle consentite, il datore di lavoro può procedere legittimamente al licenziamento per giusta causa.
La legge vieta al datore di lavoro di spiare i dipendenti al fine di verificare qualità, produttività, moralità ecc...     Il controllo è invece consentito qualora vi sia il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito ed è pertanto necessario tutelare il patrimonio aziendale .
L'investigatore privato può, attraverso un lavoro di pedinamento e osservazioni dinamiche, riportare prove a sostegno della violazione del permesso della legge 104.
Il suo lavoro potrà essere quindi utilizzato in sede giudiziale, per le finalità previste dalla legge.

il datore di lavoro non può spiare i dipendenti al fine di verificare che adempiano gli obblighi previsti dal contratto di lavoro.

Il controllo è invece consentito qualora vi sia il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito ed è pertanto necessario tutelare il patrimonio aziendale
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/52753_abuso-dei-permessi-legge-104-si-investigatore-e-licenziamento#sthash.zNf0bOXQ.dpuf
Il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato per pedinare il dipendente se ha il fondato sospetto che questi non fruisca correttamente dei permessi della legge 104 [1].

Inoltre, qualora dalle indagini investigative risulti che effettivamente il dipendente utilizzi i permessi per attività diverse da quelle consentite, il datore di lavoro può procedere legittimamente al licenziamento per giusta causa.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/52753_abuso-dei-permessi-legge-104-si-investigatore-e-licenziamento#sthash.zNf0bOXQ.dpuf

giovedì 12 dicembre 2013

Investigatore privato, condizioni e limiti...

Con questo post, vorrei rispondere in maniera "chiara”, ad alcune delle domande che mi vengono rivolte quotidianamente, quando rispondo al  mio telefono di servizio, le quali per il 70%, rappresentano un istigazione a delinquere o una mera perdita di tempo!

Per svolgere la professione di investigatore privato, cosa è necessario fare? 
    Per svolgere la professione di investigatore privato è necessario possedere l'autorizzazione del Prefetto, che al termine di una istruttoria, rilascia una regolare licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. 
Tale licenza viene concessa in base a criteri discrezionali e alle nuove norme previste dal nuovo Decreto Legge 269/2010, che prevedono una laurea, un curriculum adeguato che dimostri le competenze tecniche e teoriche del richiedente, essere stato alle dipendenze di un agenzia investigativa per almeno 5 anni (quindi con un vero contratto), essere incensurato, milite esente, cittadino Italiano o comunitario.

Per svolgere la professione di collaboratore, cosa devo fare?
    Nel nuovo DL 269/2010 è menzionata la figura del collaboratore, ovvero “operatore investigativo”, il quale viene a sua volta classificato in collaboratore elementare (idoneo per limitate operazioni investigative, quali sopralluoghi, accertamenti di tipo patrimoniale, tutto fare in ufficio ecc...) e operatore investigativo, ovvero, persona munita da decreto così detto Mini Licenza, che può svolgere investigazioni, sotto il controllo del proprio datore di lavoro.
In entrambi i casi, le due figure professionali devono essere assunte all’interno dell’agenzia investigativa attraverso un regolare contratto di lavoro, preposto per la categoria.
Chi lavora “in nero” o abusivamente, viola la legge e può essere denunciato per esercizio abusivo della professione, violazione della sfera privata, violazione della privacy e un altra decina di reati che non sto ad elencare.

Quindi non bisogna essere ex appartenenti alle forze di polizia?
    Assolutamente no, se così fosse, avremmo investigatori vecchi, stanchi, demotivati e non competenti, poi che le investigazioni private non hanno nulla a che vedere con quelle eseguite dalla PG, in quanto non possiedono le stesse autorizzazioni e metodologie operative, tecniche e legali.

Vorrei far eseguire accertamenti su una persona con cui non ho nulla a che fare, posso farlo?
    Assolutamente NO, l'investigatore privato viene assunto solo secondo precisi criteri previsti dalla legge, l'incarico può essere dato esclusivamente da un avente diritto; mi spiego meglio, il cliente, in fase di colloquio, dovrà esporre al proprio investigatore quali sono i motivi che lo spingono ad investigare su una persona, se da una attenta analisi dei fatti, emerge un diritto da tutelare o da far valere in sede giudiziale, il detective, deciderà o meno se accettare o rifiutare l’ingaggio, assumendosi anch’esso, tutte le responsabilità civili e penali relative all’incarico che dovrà successivamente eseguire.

L’investigatore privato è armato?
    Gli investigatori privati svolgono un lavoro delicato che prevede dei rischi altissimi dovuti da circostanze imprevedibili e dal contesto geografico, sociale in cui operano; malgrado ciò, non tutti gli investigatori privati sono armati, poichè, come accade per un qualsiasi cittadino, il porto di postola può essere concesso a discrezione del  Prefetturo/Questore). 
Vorrei avere le fotografie di (es.) mio marito, durante i suoi spostamenti quoditiani...
    L’investigatore privato è autorizzato a svolgere indagini private per conto di qualsiasi persona, a patto che egli rispetti le norme vigenti in materia di privacy. 
E' consentito a quest’ultimo la possibilità di effettuare registrazioni tramite strumenti di ripresa audio/video anche occultati, ma solo se portati indosso o comunque mai posizionati in modi e luoghi che sanciscono la violazione della privacy, precisando che, se bene in luogo pubblico si possono fare tutte le fotografie che si vogliono, bisogna comunque valutare quando si rischia di invadere la privacy della persona monitorata, mi spiego meglio:
Se durante il pedinamento, l’investigatore privato ha la possibilità di riprendere una fatto “probatorio” che avviene in luogo pubblico, ma con poca visibilità, dovuta ad esempio dal buio serale o dalla volontà del pedinato di rendersi “non visibile” al pubblico, il detective dovrà limitarsi a fotografare o video registrare i fatti, senza alterare la situazione, cioè dovrà limitarsi ad usare apparecchiature che non vadano ad interferire in alcun modo, con le condizioni ottiche, di visibilità dell’evento a cui assiste, quindi, se al contrario, utilizzasse un visore notturno o un intensificatore di luce, incorrerebbe sicuramente in una violazione della privacy.
C'è in oltre da aggiungere che l'investigatore privato e tenuto a non eccedere in alcun modo dal raggiungimento dello scopo che l'incarico commissionatogli prevede, altrimenti incorrerebbe inevitabilmente nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
Detto ciò, si ingaggia una agenzia investigativa per verificare l'eventuale infedeltà coniugale del proprio marito/moglie, quest'ultima, dovrà limitarsi a riportare i fatti inerenti all' incarico.

Vorrei conoscere i tabulati telefonici di una persona, cosa può fare l’investigatore privato?
    La risposta è semplice, UN BEL NIENTE!
Non esistono in Italia e in Europa, agenzie investigative autorizzate ad acquisire il traffico delle telefonate, di qualsiasi gestore esso sia.
Non esiste un terminale investigativo dove il detective si collega per tirare fuori quanto richiesto, se ci sono investigatori privati in grado di vendere e divulgare queste informazioni, significa che le acquistano da compiacenti, corrotti (dipendenti della compagnia telefonica, hacker, e via dicendo).
Chiedereste mai ad un investigatore di rubare un documento? Inconsciamente lo fareste, nel momento in cui richiedete queste informazioni riservate, trasformandovi in possibili ricettatori del corpo del reato, quindi, punibili penalmente.

Vorrei conoscere il numero del cellulare di una persona, cosa può fare l’investigatore privato?
    Come sopra, UN BEL NIENTE!
Il fatto che il tabulato telefonico, sia fisicamente più “sostanzioso”, mentre l’intestatario di un numero cellulare, no, in ambito penale il reato non si differenzia...

Vorrei intercettare le telefonate di una persona, il contenuto del proprio profilo WhatsApp, Facebook o istallare una microspia, cosa può fare l’investigatore privato?
    Mi spiace!!! UN BEL NIENTE!
Tutti le apparecchiature come microspie , cimici, software spia ecc. ecc. usati in un luogo privato (autovettura compresa) sono illegali, solo la Magistratura può autorizzare un indagine che comprenda queste operazioni investigative.
Se vi capitasse di trovare persone (tecnici, investigatori, hacker, ecc..) che assecondano queste vostre richieste, siate coscienti delle eventuali conseguenze penali relative a questo/i reati gravissimi!
Tenete a mente, che in vista di un reato penale, l’investigatore privato ha l’obbligo di avvisare le forze di PG; questo significa che se richiedete un intercettazione, un tabulato, il numero cellulare di una persona, o quanto sopra specificato, state violando la legge e in ragione di ciò, l’investigatore che vi risponde ha il dovere, non chè il sacrosanto diritto di avvisare la Polizia di quanto accaduto, per prevenire o investigare su un possibile reato.
Sono convinto che, se domani un investigatore vi chiamasse per chiedervi di rubare una macchina, vi preoccupereste allo stesso modo...sbaglio? 

Ho chiesto un preventivo ad una agenzia investigativa che è di molto più basso del suo, come mai?
In genere, io rispondo con un ironico “IN BOCCA AL LUPO”!
Un preventivo viene stilato in base alla difficoltà e all’impegno che il singolo caso richiede, e perchè no? anche dalla bravura, dalle competenze tecniche e dall’esperienza maturate dall’agenzia investigativa che volete ingaggiare.
Signori, qui non si compra pane, prosciutto e formaggio che comunque vada il sapore, si mangiano comunque... In questa professione si richiedono servizi che riguardano la sfera intimo privata, che  possono essere eseguiti in maniera egregia o in maniera del tutto errata, fuorviante, imprecisa, aleatoria, illegale, creando un danno per la persona indagata e per lo stesso committente.
Se si vuole agire con efficacia all’incarico commissionato, l’agenzia investigativa che vi confeziona il prezzo, dovrà tener conto di impiegare nel caso, i migliori investigatori privati presenti sul mercato e le migliori tecnologie investigative utili alle operazioni che verrano eseguite durante il periodo investigativo preso in esame.
Detto ciò, l’agenzia investigativa dovrà in oltre considerare nel vostro preventivo, i costi di gestioni dell’intera attività, come accade in un normale esercizio commerciale.
In particolare, dovrà tener presente delle spese: di fideiussione, della gestione strutturale (uffici, parco auto-moto, assicurazioni, attrezzature video fotografiche professionali, gps localizzatori ecc...) dei corsi di aggiornamento obbligatori per legge, delle disposizioni e notifiche da comunicare al Garante della Privacy, dei legali al servizio dell’agenzia e dei propri clienti, delle campagne sponsor, delle pubbliche relazioni utili ai fini investigativi, ecc...
Questo non deve in alcun modo giustificare un prezzo troppo caro, ma sicuramente darvi consapevolezza nei confronti di un preventivo troppo basso.

Info: Agenzia investigativa Roma




mercoledì 4 dicembre 2013

Notificazione, risultanze anagrafiche, dimora effettiva, prova, investigatore privato


Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.05.2013 n° 11550
Con riferimento alle notifiche (nella specie di decreto ingiuntivo) le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora la quale, invece, è accertabile con ogni mezzo di prova, o con l'accertamento di un investigatore privato Roma, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale. (Nel caso di specie, in particolare, la società ricorrente aveva prodotto una relazione di un'agenzia informativa in cui era riferito che il controricorrente, pur avendo la residenza anagrafica in un luogo, al momento, abitava di fatto a da un'altra parte, ove poi l'atto fu ricevuto dal custode dell'immobile.)
Info: Investigatore privato Roma

sabato 24 agosto 2013

L'investigatore privato e la criminologia...

In passato il criminologo occupava un ruolo in penombra, difficilmente nel nostro paese si comprendeva l'importanza di questo mestiere, ma recentemente grazie alle attenzioni della stampa internazionale sui recenti casi di cronaca nera, questa professione è stata messa in risalto e investita di nuova luce.
La professione dell’investigatore privato e del criminologo hanno acquisito negli ultimi anni un grado di autorevolezza sempre maggiore, dimostrandosi in alcuni casi, fondamentali nella conduzioni di importanti indagini di polizia.
Quindi è assodato che il lavoro del criminologo affianca in maniera esponenziale le normali indagini investigative, eseguite tramite pedinamenti, intercettazioni, investigazioni professionali, analisi psicologiche e sistemi di indagini scientifiche.
Questo clima di buona condotta ha favorito l’espansione di nuove agenzie investigative a Roma e in tutta Italia, che hanno in qualche modo commercializzato le problematiche investigative della società attuale.
Rivolgersi ad una agenzia investigativa vuol dire di fatto, mettersi nelle mani di un organizzazione presumibilmente seria, in grado di riuscire a rispondere alle esigenze del cliente in modo professionale, senza dover puntare esclusivamente al guadagno; a mio avviso, sono pochi i professionisti che conducono le loro attività investigative considerando solo il fattore umano, la passione e la dedizione che ogni singolo caso presenta.

lunedì 5 agosto 2013

Chiude i ladri all'interno dell'auto, dovrà risarcirli con 18mila euro

Il proprietario del mezzo denunciato per sequestro di persona. Barista minacciato di querela perché non voleva servire un caffè ad uno spacciatore che stazionava tutto il giorno davanti al locale.

Condanna penale e risarcimento di 18mila euro ai ladri che gli stavano rovistando dentro l’autovettura e che il proprietario, incautamente, ha chiuso dentro in attesa della polizia. E non è l’unico caso di persone che da vittime di un reato diventano imputati per un’altra violazione.
È la disavventura vissuta da un perugino che una sera, uscendo da una discoteca, ha trovato due ladri che avevano aperto la sua vettura e stavano cercando soldi e oggetti da rubare. Il ragazzo avendo visto la scena da lontano ha subito chiamato la polizia denunciando il furto in atto e chiedendo di fare presto. Poi si è avvicinato all’auto in silenzio, ha chiuso lo sportello aperto e ha azionato la chiusura centralizzata: «Adesso non vi muovete da lì fino all’arrivo della polizia che ho già chiamato». Un comportamento che gli è costato molto caro.
Gli agenti, infatti, hanno portato via i due ladri per tentato furto e danneggiamento, ma una volta in questura hanno anche raccolto la denuncia dei due ladri a carico del proprietario dell’auto: sequestro di persona. Un’accusa assurda, ma che a norma di codice sussiste «pienamente se il ladro è impossibilitato ad uscire e a comunicare ad alcuno la propria posizione». Anche il giudice ha ritenuto che fosse così visto che ha condannato il proprietario della vettura a pagare 9mila euro a testa ai due ladri.

venerdì 26 luglio 2013

Cassazione: coniuge tradito ha diritto a risarcimento




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
by Investigatore privato Roma
Sentenza 15 settembre 2011, n. 18853
Svolgimento del processo
1. La sig.ra G.M. con citazione del 22 giugno 2001  convenne dinanzi al tribunale di Savona il marito Gh.Pa. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con CTU sulle condizioni di salute dell'attrice, il tribunale respinse la domanda. L'attrice propose appello e il convenuto propose appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di primo grado. La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, rigettò entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 29 giugno 2007 alla controparte, formulando due motivi, ai quali il sig. Gh. resiste con controricorso notificato il 4 settembre 2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. All'esame dei motivi va premessa la reiezione delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso nel suo insieme prospettate dal controricorrente risultando, contrariamente a quanto dedotto con esse, il ricorso autosufficiente, essendo chiaramente indicate nei motivi le ragioni della decisione impugnata che s'intendono censurare ed i necessari riferimenti agli atti del processo, mentre del tutto irrilevanti ai fini della eccepita inammissibilità è la citazione (in memoria) di sentenze di merito (di alcuni tribunali) conformi alla decisione impugnata.
2.1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, dopo avere affermato di condividere la tesi secondo la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l'applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana, ha poi affermato che nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al risarcimento.
Tale mancanza emergerebbe dall'avere la ricorrente "in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale". Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe incongrua, non comprendendosi in che cosa consista quel "presupposto", nè perchè mancherebbe la prova di esso.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 - 2059 - 151 cod. civ.). Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia, come nella specie, una pronuncia di addebito in sede di separazione. Il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nel caso di specie nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione personale. Avrebbe pertanto errato la Corte d'appello nel ritenere che l'abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi, di non accertare la causa della crisi coniugale, "così erroneamente trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti specificamente, ad altro fine, dettati dall'art. 151 cod. civ.".
Regole e limiti validi per la pronuncia di separazione con addebito e comportanti il divieto di mutamento del titolo, ma non la proponibilità di una domanda di risarcimento, come quella proposta dalla ricorrente. L'addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitate, e in certi casi può essere anche privo di conseguenze pratiche, come lo sarebbe stato nel caso di specie per la ricorrente la quale, rinunciando al giudizio di separazione, non aveva espresso alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni.
L'azione di risarcimento pertanto, secondo la ricorrente, era comunque esercitabile, in relazione ad una condotta dell'altro coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto. Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 9801 del 2005, circa la concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e della legislazione speciale, di tutele concorrenti con l'azione risarcitoria.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti". 2.2. Deve premettersi che la "ratio" della decisione impugnata va ravvisata nella statuizione in essa contenuta secondo la quale la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio "non può trovare accoglimento" in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. In relazione a tale "ratio" va esaminato con precedenza il secondo motivo.
2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli.
Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità, nonchè dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicchè deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.
Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.
In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo, (agenzia investigativa Roma).
La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente.
2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
2.5. Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue.
Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.
Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, nè tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo.
In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perchè possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione:, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.
Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
2.6. In relazione ai su detti principi, deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.
Deve infatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l'affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la "ratio decidendi") censurata con il motivo, secondo la quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell'esperibilità dell'azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi, come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all'accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.
Tale statuizione viene erroneamente collegata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio (ex multis Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279; 29 marzo 2005, n. 6625).
Quella giurisprudenza pone a fondamento del su detto principio la statuizione dell'art. 151 cod. civ., comma 2, che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito al giudice della separazione. Ma ai fini che qui interessano va rilevato che l'art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull'addebito, che in essi trova la "causa petendi". Cioè in relazione a quello specifico "petitum", costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). "Petitum" al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento.
Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, nè essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sè a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.
Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell'addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un'azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare - risultato al quale condurrebbe la "ratio" della decisione impugnata - alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.
Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto - dichiarandosi assorbito il primo - e la sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Info: Agenzia investigativa Roma

giovedì 16 maggio 2013

Agenzia Investigativa: Come scegliere un'Agenzia Investigativa ?

Navigando sul web sono venuto a conoscenza di alcuni blog che forniscono indicazioni su come scegliere una valida agenzia investigativa.
Sono sinceramente contrariato da quanto ho avuto modo di leggere, poichè, a mio giudizio, la maggior parte delle informazioni riportate all’interno dei post, sono state scritte al solo scopo di fare pubblicità.
Credo sia necessario per tanto fornirvi più informazioni circa l’argomento in oggetto, nella speranza che in futuro, il web sia usato dai miei colleghi, con più diligenza.
  • Esperienza professionale:
Non è assolutamente vero, che una agenzia investigativa che opera nel campo da moltissimi anni, sia sicura ed affidabile.
Recentemente la cronaca, ci ha portato a conoscenza di arresti eclatanti che hanno interessato i titolari di famosissime agenzie investigative.
Il mio consiglio e quello di fidarsi del proprio istinto e di chiedere sempre le credenziali al proprio interlocutore, (titoli di studio, esperienze professionali, autorizzazioni ecc...) ...diffidate di chi vanta anni di esperienza e non ha modo per dimostrarvelo!
  • Personale investigativo
Molte agenzie investigative, millantano di collaboratori sparsi in tutto il territorio nazionale, questa affermazione è davvero poco plausibile, dato che per legge, ogni collaboratore investigativo, deve essere assunto per norma, con contratto a tempo indeterminato e deve essere inserito in agenzia rispettando alcune regole, che molto spesso ne delimitano l’operatività e la mansione.

  • Pubblicità e presenza nel web
Nel web si trova di tutto... recensioni, commenti, blog e siti, che il più delle volte ingannano il visitatore.
Tenete presente che, l’investigazione privata e un ambito molto delicato e riservato, rivolgersi ad un detective privato non è come andare in un ristorante o in un albergo, quindi difficilmente il cliente scriverà una recensione su internet.
Se analizzate i risultati delle vostre ricerche in rete, sarà facile individuare chi scrive argomentazioni e recensioni che promuovono la rispettiva agenzie investigative.
Questo è a mio parere  un comportamento poco professionale, che mira ad “ingannare” l’utente.

Organizzazione dell’agenzia investigativa
L’abito non fa il monaco. Ci sono molte agenzie investigative che spendono molto denaro per apparire agli occhi del pubblico, grandi e ben strutturate e al contrario, investono pochissimo per comprare apparecchiature e mezzi idonei alle investigazioni.
Gestisco personalmente l’agenzia Atlantica Investigazioni da moltissimo tempo, ed essendo nel settore da circa 17 anni, posso dirvi con franchezza che la professione dell’investigatore privato, non può essere considerata un attività aziendale.
I motivi sono tanti:
- La legge obbliga il titolare dell’agenzia investigativa, a gestire personalmente la propria attività e a ricevere personalmente la clientela;
Svolgere l’indagine in prima persona è una garanzia per il cliente, sintomo di professionalità e di dedizione;
Lavorando in team è fondamentale la presenza del titolare, per creare la giusta sinergia in campo.
Il fattore umano nell’ambito investigativo è importantissimo. Il cliente non ha solo la necessità di recuperare delle prove, ma vuole essere considerato, ascoltato e ben consigliato. Spesso un buon suggerimento è più importante del lavoro stesso.
I collaboratori sono tecnicamente preparati e motivati, ma senza il coordinamento dell’investigatore privato, titolare dell’agenzia investigativa...l’errore è dietro l’angolo.
  • Legalità e trasparenza
Ci sono agenzie investigative che pur di accaparrarsi un lavoro, vendono servizi illegali, approssimativi, o del tutto inesistenti.
La legge punisce chi viola la privacy e le norme sulla riservatezza dei dati sensibili, chiunque commissiona un incarico illegale è a tutti gli effetti, il “mandante” di un crimine.
La trasparenza è fondamentale, il solo fatto di promuovere la propria attività in maniera ingannevole, è sintomo di poca correttezza nei confronti dei colleghi e del cliente stesso.
Ricordate sempre che, un investigatore che vi convince a firmare il mandato di ingaggio con delle menzogne, va denunciato, così da poter pretendere il risarcimento del danno subito.