giovedì 12 settembre 2013

Software spia per cellulari e intercettazioni: controindicazioni!

Sono certo che almeno una volta nella vita è balenata a chiunque  l’idea di spiare il cellulare di qualcuno, quello del proprio partner, del proprio dipendente o quello di un concorrente commerciale. 
Oggi, esistono nel mercato centinaia di software spia utili allo scopo a costi irrisori, ingrado di svolgere molteplici operazioni:
  • Localizzazione del cellulare: La localizzazione del cellulare è effettuata utilizzando il gps integrato sul cellulare controllato. .
  • Copia foto e video. Tutte le foto video e documenti possono essere copiati.

  • Copia rubrica: I dati della rubrica come nome cognome numeri di telefono email associati vengono estrapolati e memorizzati in un server dedicato.

  • Avviso cambio sim: Nel caso in cui sul cellulare controllato viene sostituita la sim un sms spia invia il nuovo numero di telefono inserito.
  • Ascolto ambientale: la funzione ascolto ambientale permette di attivare il microfono del cellulare controllato. 
Apparentemente l'utilizzo di questi software possono sembrare la soluzione ideale per risolvere qualsiasi problematica, ma se andiamo ad analizzare difetti e ricshi legali, sconsiglieremo a chiunque questa soluzione.
  • Esistono centinaia di software spia, ma molti di loro non funzionano molto bene, e sono difficili da installare soprattutto per utenti poco esperti.  
  • Una volta installato  il software spia, il telefono cellulare spiato potrebbe manifestare malfunzionamenti e necessitare maggior dispendio energetico. Un calo sintomatico della capacità della batteria potrebbe allarmare l'utente del telefono spiato e far si che esso possa rivolgersi a tecnici specializzati in grado di identificare tali programmi.
  • L'approccio psicologio nella gestione di un dispositivo atto allo spionaggio prevede una preparazione mentale non indifferente, sapere ad esempio che la propria compagna si prenda gioco di te o parli male della tua persona, potrebbe scaturire in voi, un sentimento angosciante difficile da celare, quindi vuotare il sacco confessandole di aver spiato il proprio telefonino potrebbe essere plausibile. A tal punto la persona spiata potrebbe rivolgersi alle autorità di polizia che svolgendo i propri accertamenti andrebbero ad incriminarvi.
  • I risvolti legali sono gravissimi; Si tratta di intercettazioni che costituiscono un reato, punito dall’art. 617 bis del codice penale, quindi non essendo state effettuate con i crismi delle procedure legali, secondo l’art. 271 dello stesso codice non possono essere utilizzate come prove legali in un processo.  
Cos’è una intercettazione illegale (fonte http://www.alexbottoni.com/2012/07/17/intercettazioni-illegali/)

L’esempio più classico è quello del marito che vuole sorvegliare la moglie e decide di piazzarle una “cimice” sul telefono cellulare (vedi oltre per gli strumenti e le tecniche utilizzati). In questo caso siamo di fronte ad un privato cittadino, come voi e come me, che decide di intercettare le comunicazioni di un altro privato cittadino.
Ebbene, questo comportamento in Italia (come in quasi tutto il mondo) è illegale.
Con il termine “illegale” non intendo dire che “non si dovrebbe fare ma… vabbè, lo fanno tutti…”. Il termine illegale significa che è un reato punito con il carcere (fino a cinque anni). Si va in galera per una cosa del genere.
Anche sommando tutte le possibili attenuanti e contando sulla clemenza della corte, si va in galera lo stesso.
Il fatto che si tratti della moglie, del marito, dei figli o dei genitori con l’Alzaimher, è irrilevante. Si va in galera lo stesso.
Il fatto che l’intercettazione la metta in atto un “investigatore privato” è una aggravante (perché configura l’associazione a delinquere…). Finiscono in galera (per molto più dei cinque anni previsti per la sola intercettazione illegale) sia il “detective” che il suo cliente.
Non è necessario che la “vittima” denunci il suo persecutore: trattandosi di un reato vero e proprio (Codice Penale…), si procede d’ufficio. Il Pubblico Ministero non può nemmeno scegliere se trascinare in giudizio l’intercettatore: è costretto a farlo dalla legge.
Insomma: intercettare qualcuno è una pessima idea. Si finisce in galera per una cosa del genere.

Per concludere:
In molte città italiane sono sorti degli appositi negozi che vendono tutti gli strumenti necessari sia alle intercettazioni telefoniche che a quelle ambientali; nel web la scielta è ancora più ampia. Bene, sappiate che i gestori di queste attività non finiranno mai in galera per avervi venduto un microfono spia, poichè sono i loro clienti gli utenti finali e quindi i possibili "criminali".
In Italia (come in quasi tutto il mondo), il commercio di strumenti adatti alle intercettazioni telefoniche ed ambientali è legale, invece, l’uso di questi strumenti è sempre e comunque illegale. Si finisce sempre e comunque in galera, qualunque sia il motivo per cui si è effettuata l’intercettazione e qualunque sia il modo in cui la si è effettuata. Vi prego di riflettere a lungo sul significato di “sempre e comunque”. Non sto scherzando. Non esistono “attenuanti” o “giustificazioni” che si possano invocare per restare fuori di galera.
Il mio consiglio è quello di rivolgervi sempre ad un agenzia investigativa  autorizzata, la quale valuterà nei modi previsti dalla legge, come affrontare e risolvere il vostro probelema.
Info: agenzia investigativa Roma

Giuseppe Titalongo

mercoledì 11 settembre 2013

Porto d'armi e maneggio

I vari tipi di armi
Le armi si distinguono in armi improprie, o strumento atti alla offesa, e in armi proprie.
Le armi proprie si distinguono come segue
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non conformi al DM 12 maggio 2011 n. 10. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se contengono solo olio di peperoncino e non più di 20 ml (20 gr.) di liquido; altrimenti sono armi proprie.
Per la Cassazione sono armi proprie i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d’armi e denunziarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. La Cassazione ha detto che non è arma propria il pugnale da subacqueo o una sciabola puramente ornamentale .
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.
Armi da sparo o  da fuoco: fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l’uso di un combustibile; ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas). Si distinguono giuridicamente in:
A. da guerra o armi comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra; queste sono le armi pesanti e tutte le armi a raffica; non sono mai da guerra pistole semiautomatiche e le rivoltelle; fra le armi lunghe semiautomatiche  sono da guerra, fucili d’assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco. Fucili in calibro tipicamente da guerra sono comuni se con caratteristiche di arma da caccia o sportiva e limitato numero di colpi. Le armi da guerra non possono essere detenute, salvo quelle in collezioni esistenti fino dal 1975. Per le pistole in cal. 9 para il D. L.vo 204/2010 ha stabilito che non sono da guerra ma che sono vietate ai privati; forse sono soggette alle disposizioni dell’art. 28 TULPS. Le munizioni in cal. 9 para non sono più fa guerra e possono essere usate in carabine e revolver .
Il Catalogo delle armi è stato abolito assieme alla Commissione per le armi. Le armi già dichiarate comuni o sportive rimangono tali. Per le armi di nuova produzione o importazione provvede ora il Banco di Prova attenendosi ai criteri già elaborati in passato, se non superati.
Le armi comuni si distinguono poi in:
• A. comuni sportive : quelle già catalogate come tali e quelle che verranno classificate dal Banco di Prova; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.
A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica fra quelli a percussione centrale rimane escluso il .221, il 22 Hornet e pochi rari calibri americani. Si discute se la limitazione si applichi anche ai combinati (pare di no). Sono armi da caccia quelle nei calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in calibri per pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.). Attenzione: la cartuccia rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta e se ne possono detenere solo 200 al massimo. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce.
Se una delle canne è in calibro non consentito, essa deve essere resa inutilizzabile sul terreno di caccia. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi. I fucili semiautomatici a canna rigata devono avere il caricatore ridotto, sul terreno di caccia, a contenere solo due colpi. Anche moschetti militari o fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia. Le armi ad aria compressa sono vietate per la caccia.
Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle con misure inferiori.
Armi comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive e non liberalizzate, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.
Armi antiche : quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Che siano antiche anche armi costruite dopo il 1890, e oltre il 1920, lo stabilisce l’art. 4 del DM 14 aprile 1982. Si tenga presente che:
 - Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);
 - Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette repliche). Le repliche ad avancarica monocolpo sono liberalizzate
Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po’ diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia. La licenza di collezione per armi bianche antiche è stata abolita, ma potrebbe essere ancora rilasciata sia per poterle acquistare senza formalità, sia per poterle importare (art. 49 Reg. TULPS).
Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola) salvo quelle ad avancarica costruire dopo il 1920 che devono avere la matricola (ipotesi molto rara).
Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!
Repliche: Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono recare tutti i prescritti segni distintivi e passano la prova al Banco di Prova.
Armi liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo (quindi non i revolver e le armi con più canne o a ripetizione) e le armi ad aria compressa od a gas, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denunzia. Se però l’arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun illecito nel detenerla. Possono essere importate solo con licenza di importazione, e ne è vietata la vendita per corrispondenza. La maggior parte delle norme del Regolamento ministeriale sono illegittime perché non autorizzate dalla legge. Ai fini della legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente cacciare con esse: quindi non far sorgere il sospetto che si sia in atteggiamento di caccia. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello.
Strumenti atti ad offendere (armi improprie) . Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono armi improprie se portati senza le frecce o non incordati (è comunque chiaramente solo un trasporto). Per il D. L.vo 204/2010 vi rientrano i laser di classe superiore alla 3b e le armi a salve e i simulacri di armi. Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza denunzia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Il cacciatore e l’escursionista possono portare ogni tipo di coltello. Chi è uscito di casa portando l’oggetto per un giustificato motivo, è legittimato a portarlo fino a che non rientra a casa. Il porto senza giustificato motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975.
Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate. Però ogni tanto qualche sciocco sequestra e denunzia a sproposito dimenticandosi che i negozi sportivi sono pieni di questi oggetti e che è lo stesso Stato a dare agli allievi ufficiali la spada come oggetto da parata.
Strumenti riproducenti armi  Il D. L.vo 204/2010 ha introdotto la categoria degli Strumenti riproducenti armi, caotica e scoordinata in cui sono finiti:
- armi giocattolo che imitano armi vere ma non in metallo e che sparano sono cappette per giocattoli; sono del tutto libere e non devono avere il tappo rosso;
- gli stessi, ma in materiale metallico; devono avere il tappo rosso (perché mai?); vi rientrano quindi le armi disattivate;
- armi giocattolo in qualsiasi materiale che sparano proiettili con potenza inferiore a un J. (softair): tappo rosso solo se confondibili con un’arma vera; altrimenti devono avere la parte anteriore colorata in rosso per almeno tre cm.;
- strumenti in metallo a forma di arma che possono sparare cartucce a salve; devono avere la canna occlusa e il tappo rosso; sono soggetti a bancatura; non possono sparare razzi.
Come si vede sono disposizioni in parte deliranti e che servono solo a far diventare carissimi i giocattoli importati e che devono essere prodotti apposta per l’Italia. Il detentore può eliminare tappo rosso e verniciature senza conseguenze.
Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati . Il reato di procurato allarme è una invenzione di ignoranti
Per un erronea interpretazione del Ministero vengono considerate armi da sparo i lanciasiringhe veterinari che funzionano con cartuccia a salve od aria compressa, sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana e siano un tipico strumento da lavoro.
Attenzione: il D. L.vo 204/2010 vieta le armi a salve con sfogo dei gas attraverso la canna. Inoltre vieta il porto senza giustificato motivo di tutti gli strumenti riproducenti armi. Ma il motivo è nello strumento stesso: fare segnali sonori, scacciare un cane, giocare, ecc.!!
Le armi softair sono libere se con potenza non superiore a 1 Joule; le paintball sono vietate se hanno forma di arma
Parti di armi : Sono parti essenziali di armi, per norme internazionali ed italiane, le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule; le norme europee vi aggiungono l’otturatore e, per espressa assimilazione (cioè non è una parte, ma viene assoggettato allo stesso regime) il silenziatore. I caricatori non sono più parti di arma e sono di libera vendita e detenzione. Rimangono proibiti i caricatori che sono parti di arma da guerra (stesso innesto e stesso numero di colpi); questi, se ridotti, lo devono essere in modo irreversibile. I caricatori per armi comuni che eccedono il numero di colpi un tempo indicato in catalogo, se usati sull'arma, possono portare ad una accusa (ingiusta!) di alterazione di arma; meglio attendere chiare decisioni. Sono parti di arma solo quelle finite; quelle in lavorazione che non possono essere direttamente montate a comporre un'arma, sono libere.  Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un’arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un’arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un’arma intera devono essere denunziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunziate le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori.
Armi disattivate o inefficienti: un’arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste da circolari ministeriali per i fabbricanti. Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Per le armi da fuoco verrà emanato un regolamento.
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d’armi ha già dimostrato all’autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa. Per le munizioni si veda apposita voce. I limiti per la detenzione di armi sono:
- Armi da caccia,               senza limite
- Armi sportive,                 6 pezzi
- Armi comuni in genere,  3 pezzi
Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.
Chi non ha una licenza di porto d’armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; occorre presentare un certifi­cato di sanità mentale da cui risulti che non si è matti e non ci si droga o ubriaca. Per ora viene rilasciato dal medico di base; verrà poi fatto un regolamento e da allora verrà rilasciato dall'ASL o da un medico militare o della PS. Occorre inoltre l’idoneità al maneggio delle armi. Essa è presunta per chi ha prestato servizio militare, ma solo per dieci anni dal congedo; dopo occorre andare al TSN. Chi ha ottenuto una licenza per cui è richiesta tale idoneità, si considera idoneo per dieci anni da quando ha cessato di avere la licenza.
In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il maneggio armi se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l’arma; soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, a chi vuol acquistare un’arma bianca o un’arma antica! Sono illegittime le imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l’atto tipico previsto dalla legge.
Chi detiene armi deve presentare ogni sei anni un certificato di sanità mentale (D. L.vo 204/2010; si attende un regolamento)
Il nulla osta è gratuito, non si pagano bolli, e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. Chi chiede il nulla osta o licenze di porto d'armi dovrà avvisare i conviventi (si deve attende un regolamento).
Gli obiettori al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunziato allo status di obiettore riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.
I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura anche il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali.
La legge prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne. È provvedimento amministrativo che deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l’arma o cartuccia corpo di reato, si portino via “in via cautelare” tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di violenza) il “capo dell’ufficio di PS del luogo”, e non altri, può adottare un provvedimento provvisorio da trasmettere con urgenza al prefetto. Se il prefetto non provvede rapidamente, le armi vanno restituite perché ciò significa che non vi era alcuna urgenza.
Denunzia e custodia di armi
Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle entro 72 ore dalla ricezione; è opportuno indicare l’ora della ricezione nel documento di cessione. La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze di porto. La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l’originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni o la trascrizioni su moduli ufficiali, verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax, allegando sempre la fotocopia di un documento di identità. Si consiglia di inviare la denunzia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro.
La denunzia deve contenere anche l’elenco delle armi già denunziate, specialmente se in altri luoghi. Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate e si possono detenere anche senza avere alcuna arma.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi le riceve se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia e che ad esso il proprietario dell’arma possa accedere liberamente. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi sono mal custodite, denunzierà tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte all’uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati; nel momento in cui una persona capace è in casa, non occorre alcuna misura di custodia. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è richiesto che esse siano abilitate al maneggio di armi. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L’obbligo di custodia non riguarda le parti di armi; perciò l’arma privata di una parte essenziale non richiede un particolare dovere di custodia; ma comunque è doveroso fare un po' di attenzione. Le armi non vanno mai lasciate all’aperto in auto, se non custodita da una persona.
I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunziare né armi né munizioni poiché le devono caricare sul registro giornaliero. Non deve denunziare le armi l’agente di PS che le detiene per servizio (la detenzione risulta da atti pubblici).
In futuro, dopo l'uscita di un regolamento, chi ha armi dovrà presentare ogni sei anni il certificato di sanità mentale come indicato per il nulla osta.
Collezione di armi
Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione ; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l’inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l’inserimento dell’arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell’acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne possono detenere due esemplari con la stessa denominazione e calibro ; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque). Il problema dovrà essere riesaminano a causa della abolizione del catalogo (D. L.vo 204/2010); forse farà fede il numero di classificazione attribuito dal Banco ad un modello.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l’uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Però molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione erronea, ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in collezione in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza per i nuovi locali.
Anche la licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate od omesse; infatti le repliche di armi ad avancarica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione! È vietato detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi corte da fuoco). È bene che il genere di armi che si intendano collezionare venga indicato in licenza.
Chi ha una stanza blindata per la collezione di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione.
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.
Porto di armi
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d’armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN (si vedano le nuove disposizioni alla voce Nulla Osta). Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia. La riabilitazione cancella interamente i vecchi reati, ma non per molte questure. L'attuale orientamento è di non concedere licenze a chi ha commesso delitti o contravvenzioni, a chi ha fatto uso di droga, a chi ha avuto disturbi psichici.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza e senza idoneità al maneggio: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di porto d’armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità). Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto a particolare rischio.
Le licenze di porto d’arma sono:
• Licenza di porto di arma corta per difesa personale; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. In futuro ogni licenza scadrà sempre al compleanno del titolare. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all’acquisto di armi e al loro trasporto.
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi contestata dalla PS, ma in contrasto con l’espressa volontà del legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell’abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d’armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se licenziate può essere sospesa dal prefetto.
La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.
Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE.
Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia  doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.
Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. cacciare con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali ; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine). Il Ministero insiste ottusamente a negare l'evidenza.
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune da caccia, purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo dichiari lo stesso autore del fatto. Attenzione; si può discutere se sia o meno consentito portare un'arma lunga sportiva o non da caccia: in pratica però bisogna far conto che non sia consentito e ci si risparmia un sacco di grane. Andare sul filo del rasoio della legge è cosa che fa chi la vuol violare.
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l’arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.
Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE.
Licenza di porto di fucile per il tiro a volo: qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).
Dall’insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. La lettera della legge autorizza chiaramente il porto, ma consiglio vivamente di limitarsi a trasportare il fucile; ormai la regola è che quando il fucile non si può usare deve essere in custodia. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie od ecologiche.
Trasporto di armi
Trasportare un’arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa e neppure per minacciare. Quindi: se l’arma è di tipo scomponibile dovrà essere smontata in almeno due parti, (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l’arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l’arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l’arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche l’apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l’arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.
Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l’arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l’arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d’armi.
Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:
- Di apposita licenza di trasporto (detta “avviso di trasporto”) rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.
- Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto. È ormai prassi assodata che la legge vieta solo il porto senza licenza in luogo pubblico o aperta al pubblico; perciò si può trasportare un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria, poligono) e “portarla”, vale a dire impugnarla e se, il luogo lo consente, sparare con essa.
Quindi in un poligono privato può sparare anche chi non ha licenza di porto d’armi o è minorenne, sotto il controllo di una persona capace.
Si ritiene che due persone con licenza di porto possano trasportare 12 pezzi su di un’auto; ma non vi sono decisioni ufficiali.
Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:
- La licenza di trasporto di armi sportive: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica, ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre invece l’attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.
La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all’acquisto in armeria di armi o munizioni.
- La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.
Vendita o cessione di armi
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell’acquirente. Anche se non espressamente prescritto dalla legge è opportuno denunziare la cessione entro 72 ore.
La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi).
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle (alcuni prefetti, ottusamente, non la danno!); altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma il venditore spedisce l'arma ad un armiere che poi la consegna all'acquirente. Il divieto non vale per le parti di arma, ma non provate a spedire un'arma suddivisa in due pacchi!
Esportazione di armi
L’esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell’accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione).
- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo: se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere licenza di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi!), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario.
- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un’arma da difesa se si parteciperà a gare sportive La regolamentazione italiana non è delle più chiare.
La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.
Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l’arma perché in certi paesi è importante, e cioè:
- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D
- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C
- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C
- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C
- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d’assalto, cat. C.
- Tutte le altre appartengono alla cat. B
Dal 30-9-2013 la Carta Europea potrà essere usata anche per esportare armi in paesi extraeuropei. Si attendono circolari in proposito.
Importazione di armi
L’importazione temporanea dall’estero è regolata come l’esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. L’importazione con C.E. è regolata come l’esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate se il detentore si sposta per cacciare o per gare di tiro o se riespatria entro 72 ore.
L’importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che importa oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.
Le armi di modello già catalogato in passato od ora già classificato dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite del punzone di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già riconosciuta quale comune va autocertificato nella domanda di importazione.
È vietata , salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l’importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l’importazione ai commercianti. È norma obsoleta e ridicola nonché  contraria alle regole europee sul commercio.
Segni distintivi
Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un’arma priva di matricola o marchio del produttore, nei casi in cui sono prescritti, è arma clandestina.
La matricola deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l’arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per una o più volte, su qualsiasi parte essenziale dell’arma, canna compresa ; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. È possibile che vi sia un matricola sul corpo dell’arma e una diversa sulla canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un’arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un’arma al fine di individuarla. Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Dal 2011 sulle nuove armi essa dovrà essere visibile.
Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore; essi devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio 2012 le nuove armi dovranno recare anche anno e paese di fabbricazione e, almeno sulla canna, il calibro.
Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo la cui mancanza rende clandestina l’arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio).
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.
Modifica di armi
È vietato alterare le armi da sparo mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne in modo rilevante la potenzialità o mediante modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm. per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l’arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità; la modifica del calibro va denunziata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata in misura più ampia purché non si giunga a creare una “lupara”. Ora che non vi è più il Catalogo, non verrà neppure resa nota la lunghezza della canna di un'arma e sono perciò consentite variazioni rilevanti. Il reato di alterazione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato l’arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso nel reato di alterazione o abbia commesso ricettazione.
Eredità di armi
Chi per essere l’erede o per altro motivo. alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d’armi oppure ad un armiere. Se l’interessato richiede il nulla osta o ha porto d’armi, può intestarsi le armi definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. È insensata la richiesta del consenso di altri eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l’autorità di P.S.! La denunzia di un’arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l’obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e a provvedere alla custodia; poi gli eredi decideranno sulla proprietà che rimane assolutamente impregiudicata. Non è certo pensabile che se gli eredi litigano fra di loro, le armi rimangano in custodia ai Carabinieri o alla P.S., che poi risponderebbero anche per danni derivati da mala custodia.

Rinvenimento armi
Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il rinvenimento all’autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l’autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all’autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento).
Sparare in campagna
In via molto generale chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all’aperto, dove gli pare, osservate certe regole. Ovviamente può sempre sparare in luoghi chiusi (cantina di casa, magazzino, ecc.). Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all’aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile; se spara sotto il controllo di una persona capace può farlo anche se del tutto privo di una licenza. In un locale chiuso può sparare chiunque. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto negli abitati, salvo che per legittima difesa (anche sparare in aria per far scappare un ladro è legittima difesa); non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati.
Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone
Sparare in poligoni
Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall’istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita triennale rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti nel poligono.
Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori.
Non è previsto per ora alcun tipo di licenza di P.S. per l’apertura di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e ambientale. In futoro sarà necessaria una licenza di PS, ma si deve attendere un regolamento ministeriale (D. L.vo 204/2010).
In futuro, dopo l'uscita di un regolamento, chi ha armi dovrà presentare ogni sei anni il certificato di sanità mentale come indicato per il nulla osta.
Munizioni
Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:
 - per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia; l’all. B al Reg. TULPS ha eliminato la nozione di munizione da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è certamente sbagliata).
- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina; molte sono dichiarate tali nelle tabelle del CIP.
 - a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;
 - a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Per la Cassazione si considerano da guerra ai fini della pena; decisione senz'altro bizzarra.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l’acquisto, ma la detenzione ; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro 72 ore non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunziate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunziate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono essere denunziate in qualsiasi quantitativo.
Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Essendo materia controversa è consigliabile denunziare sempre ogni tipo di munizione detenuta.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce (una cartuccia per arma lunga = gr 1,785 gr. di polvere; una per arma corta = 0,25 gr); si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l’intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Ma comunque una circolare autorizza il trasporto di 600 cartucce per arma corta alla volta ; tale il numero è stato scelto a caso!
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992, che la prevedeva, non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma (mio consiglio) in locali separati o almeno in armadi separati.
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito, ma tenendo i singoli quantitativi separati.
Ricarica: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce caricate; anzi la Cassazione una volta ha affermato che non è necessario neppure denunziare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse). Però poi ci ha ripensato! Se si consumano entro 72 non vanno sicuramente denunziate e non è facile per chi solleva contestazioni di dimostrare che sono trascorse più ore.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Il cal. 9 para o Luger è ormai comune sia totalmente camiciato che in piombo; solo le pistole semiautomatiche in tal calibro sono proibite ai privati in Italia (D. L.vo 204/2010).
Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili. Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto. Unica a non capire ciò, la Cassazione.
Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65 Browning., 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.
Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni comuni è sufficiente praticare un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione. Per le munizioni da guerra è meglio usare misure più drastiche.
Artifizi pirotecnici
Le norme di riferimento sono caotiche e spesso incomprensibili; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:
- Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE.
- La classificazione è attribuita dal ministero con decreto.
- L'artificio deve recare una etichetta con l’indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplodente poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva.
- I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplodenti
Gli artifici di IV cat. sono i fuochi professionali
- Gli artifici rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi:
V/C Giocattoli pirici
V/D Manufatti pirotecnici da divertimento, da segnalazione, fumogeni.
Il regime giuridico sarà il seguente.
Vendita: È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione della vendita.
È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo).
Registrazione da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplodenti:
IV              Registrazione acquisto e vendita
V/C                        Registrazione acquisto e vendita
V/D                        Esente da registrazione
V/EI           Munizioni giocattolo (vendita libera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg).
Acquisto:
IV              Nulla osta o porto d’armi
V/C                        Carta di identità e vendita solo a maggiorenni
V/D                        Libero fino a 25 kg netti
Detenzione:
IV              Denunzia; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
V/C                        Pare che non occorra la denunzia fino a 25 kg
V/D                        Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
Trasporto:   Sempre libero per ogni categoria fino a 25 kg
Impiego:     I prodotti declassificati sono accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone. L’accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato (divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per Capodanno e Natale vi è tolleranza purché in concreto non vi sia pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi.
Nota bene: La categoria che pone più dubbi è la V/C perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine decrescente, era:
- IV            artifici con effetto esplodente
- V/C          giocattoli pirici.
Attualmente è:
- IV            artifici
- V/C          giocattoli pirici
- V/D manufatti pirotecnici.
Purtroppo non sono neppure comunicati i parametri che servono per distinguere i tre gruppi e non è stato mai emanato un regolamento chiarificatore!
Il commercio e/o riparazione di armi
Per vendere armi  occorre apposita licenza rilasciata dal questore; per tenere in deposito e vendere materie esplodenti occorre la licenza del prefetto; le due licenze sono valide tre anni. Le due licenze possono essere richieste anche separatamente. I requisiti sono gli stessi visti per l'acquisto di armi, ma in più occorre acquisire la certificazione della "capacità tecnica" che viene rilasciata a chi supera l'apposito esame presso una qualsiasi questura (alcune fanno esami ogni anno, altre di rado). Occorre dimostrare di conoscere la normativa su armi ed esplodenti, le norme sulla sicurezza del lavoro e di avere una sufficiente conoscenza delle armi. La licenza va richiesta "per ogni tipo di arma propria bianca o da sparo e per armi da sparo liberalizzate" e deve indicare il numero di armi che si intende mettere in commercio; meglio indicare anche un numero di armi che si potranno ricevere in deposito o custodia per vari motivi. Occorre avere locali con idonee misure di sicurezza in relazione al numero di armi autorizzato. La licenza vale esclusivamente per i locali indicati.
Se si tengono in deposito anche munizioni, polveri o artifici occorrono locali con specifici requisiti esposti nello allegato B al Reg. al TULPS e controllati da una commissione in cui in sostanza decidono i Vigili del Fuoco. Essa stabilisce il quantitativo massimo di materiali esplodenti detenibili e il titolare della licenza può poi scegliere come  distribuire il carico fra i vari prodotti, secondo certi parametri di conversione (ad es. può scambiare polveri con cartucce, o viceversa).
Il titolare della licenza è personalmente responsabile della tenuta del registro di PS su cui vengono segnate le operazioni giornaliere che non può delegare ad altri. Oppure deve avere in negozio un "rappresentante" munito anch'egli della capacità tecnica. Quindi una persona può avere licenza per due negozi, ma in uno dovrà necessariamente essere nominato un rappresentante. L'armeria può essere anche di proprietà di una società, ma vi deve essere un titolare o rappresentante con la capacità tecnica.
Gli armieri devono comunicare ogni mese alla PS l'elenco delle vendite o acquisti di armi e di materie esplodenti.

Principali reati in materia di armi
a = anno; m = mese; arr.= arresto; amm. = ammenda
Reato Norma Pena
Accensione fuochi artificio in abitato Art. 57 TU Amm. fino a 103 €
Acquisto armi senza titolo Art. 35 TU Arr. fino a 1 a. + amm.
Acquisto munizioni senza titolo Art. 55 TU Arr. fino a 6 m. + amm.
Acquisto per corrispondenza Art. 17 L. 110/75 Recl. 1-6 m. + multa
Affidamenti illecito armi da sparo a incapaci Art. 20 bis L. 110/75 Arr. fino a 2 a.
Alterazione di arma Art. 3 L. 110/75 Recl. 1-3 a. + multa
Arma antica, detenzione Art. 697 CP ? Arr. fino 18 mesi o amm
Arma antica, porto Art. 699 CP ? Arr. fino a 18 mesi
Arma clandestina, commercio Art. 11 e 23 L. 110/75 Recl. 3-10 a.+ m.
Arma clandestina, detenzione Art. 11 e 23 L. 110/75 Recl. 1-6 a. + m.
Arma clandestina, porto, cancellazione numeri Art. 11 e 23 L. 110/75 Recl. 2-8 a. + m.
Arma impropria, porto in riunione Art. 4 L. 110/75 Arr. 1-3 . + amm.
Arma impropria, porto senza giustificato motivo Art. 4 L. 110/75 Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 a 1000 €
Arma propria, detenzione Art. 697 CP ? Arr. fino 18 mesi o amm. fino 371 €
Arma propria, porto Art. 699 CP ? Arr. fino a 18 mesi + amm.
Armi giocattolo irregolari - Produzione, importazione commercio Art. 5 L. 110/75 Recl. 1-3 anni + m.
Armi liberalizzate, altri illeciti L. 422/2000 Sanz. amm. 516-3.098 €
Armi liberalizzate, porto senza giustificato motivo Art. 4 L. 110/75 Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 - 1000 €
Cessione di munizioni da armeria a persona non legittimata Art. 55 TU Arr. 6 m - 2 anni a. + amm.
Cessione di munizioni da privato a persona non legittimata Art. 55 TU Arr. fino 6 m. + amm.
Collezione armi antiche senza licenza Art. 695 CP Amm. fino a 1239 €
Collezione armi comuni senza licenza Art. 10 L. 110/75 Rec. 1-4 + m.
Collezione con munizioni Art. 10 L. 110/75 Rec. 1-4 + multa
Collezione senza antifurto Art. 20 L. 110/75 Arr. fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 €
Commercio armi comuni senza licenza Art. 1 L. 985/1967 Rec. 2-8 a. + m.
Commercio armi non da sparo senza licenza Art. 695 CP Arr. fino a 3 anni + amm.
Commercio armi senza licenza Art. 678 CP Arr. fino a 18 m. + amm.
Commercio giocattoli senza tappo rosso Art. 5 L. 110/75 Recl. 1-3 a. + multa
Comodato di armi non consentite Art. 22 L. 110/75 Rec. 2-8 a. + m.
Deposito di munizioni senza licenza Art. 678 CP Arr. fino 18 m + amm.
Deposito esplosivi senza licenza Art. 678 CP Arr. fino 18 m.+ amm.
Detenzione ill. - Armi da guerra Art.2 L. 895/1967 Rec. 1- 8 a. + multa
Detenzione ill. arma propria Art. 697 CP ? Arr. fino 18 mesi o amm fino € 371
Detenzione ill. armi comuni Art.2 L. 895/1967 Rec. 8 m.-5 a. + multa
Direttore di tiro senza licenza. Art. 31 L. 119 Amm. da 206 a 1032 €
Esplosivi, omessa tenuta registro Art. 25 L. 110/75 Rec. 6 m.-3 a. + multa
Esplosivi, superamento limite licenza Art. 17 TU Arr. fino a 3 m. o amm.
Esportazione armi da guerra Art. 28 TU Arr. 1 m. – 3 a. + amm.
Esportazione armi non da guerra Art. 695 CP Arr. 3 m, -3 a. + amm.
Esportazione di collezione armi antiche Art. 695 CP Amm. fino a 3.718 €
Fabbricazione esplosivi Art. 1 L. 95/1967 Rec. 3-12 a. + multa
Getto pericoloso di cose Art. 674 CP Arr. fino a 1 m. o amm.
Importazione armi comuni Art. 1 L. 95/1967 Rec. 2-8 a. + multa
Importazione armi da guerra Art. 1 L. 95/1967 Rec. 3-12 a. + multa
Importazione armi proprie Art. 695 CP Arr. 3 m. - 3 a. + amm.
Importazione di collezione armi antiche Art. 695 CP Amm. fino a 1.239 €
Importazione di esplosivi o munizioni Art. 678 CP Arr. fino 18 m. + amm.
Mezzo di caccia non consentito Art. 30/h L. 157/92 Amm. fino € 1550, oblabile
Munizioni da guerra L. 895/1967 Come armi da guerra
Omessa custodia armi da sparo Art. 20 L. 110/75 Arr. da 1-3 a. + amm.
Omessa custodia verso incapaci Art. 20 bis L. 110/75 Arr. fino 1 a. + amm.
Omessa denuncia di rinvenimento armi, parti di armi o esplosivi Art. 20 L. 110/75 Arr. fino a 6 m. + amm.
Omessa denunzia cessione Art. 58 e 221 TU Arr. fino 3 m. o amm. fino 309 € -
Omessa denunzia di munizioni Art. 697 CP Arr. fino 12 m. o amm.
Omessa denunzia di polvere Art. 679 CP Arr. fino a 12 m. o amm.
Omessa denunzia furto o smarrimento di armi o esplosivi Art. 20 L. 110/75 Amm. fino a 516 €
Omessa denunzia trasferimento armi Art. 58 e 221 TU Arr. fino a 2 m. o amm. fino103 € - oblabile
Omessa tenuta registri TSN Art. 31 L. 110/75 Arr. 3 m. – 2 a. + multa
Omessa tenuta registro armeria e minuta vendita Art. 35 e 55 TU Arr. 3-12 m. + amm.
Omessa tenuta registro esplosivi Art. 25 L. 110/75 Recl. 5 m.- 3 a. + multa
Parte di arma L.895/1967 Come per arma intera
Porto arma da sparo in riunione pubblica con licenza Art. 4 L. 110/75 Arr. 1-3 a. + amm.
Porto arma propria Art. 699 CP ? Arr. fino a 18 mesi + amm.
Porto di arma di ogni genere in riunione senza licenza Art. 4 L. 110/75 Arr. 3-6 anni + amm.
Porto di armi su aereo L. 694/1974 Recl. fino a 5 a. + multa
Porto di pistola non di ordinanza Art. 77 L. 21/1981 Recl. fino a 3 anni + multa
Porto illegale armi comuni Art. 4 L. 895/1967 Recl. 16 m. – 6a. 8m.+ mu
Porto illegale armi da guerra Art. 4 L. 895/1967 Recl. 2-10 a. + multa
Porto arma da caccia senza pag. tassa L. 157/1992 Sanz. amm. da 258 a 1550 €
Sparo pericoloso con arma
Se vi è adunanza di persone Art. 703 C.P.
Art. 7 L. 95/1967 Amm. fino a € 309
Min. 3 m. arresto
Trasporto armi comuni o da guerra senza preavviso Art. 17 TU Arr. fino 3 m. o amm. fino 206 €
Trasporto armi senza osservanza prescrizioni Art. 50 Reg. TU Arr. fino 2 m. o amm. fino 100 €
Trasporto esplosivi Art. 678 CP Arr. fino 18 m. + amm.
Trasporto esplosivi senza osservanza prescrizioni Art. 221 TU Arr. 3-6 m. o amm.
Vendita armi da armiere a persona non legittimata Art. 35 TU Arr. da 3 a 12 m + amm.
Vendita armi da privato a persona non legittimata Art. 35 TU Arr. fino 6 m. + amm. fino a 129 €
Vendita armi senza Banco di Prova Art. 5 L. 186/1960 Amm. da 2,5 a 25 €
Vendita armi per corrispondenza Art. 17 L. 110/75 Recl. 1-6 m. + multa

Art. 699 C.P.
Art. 75 Reg. T.U.
Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944
DPR 753/1980
L. 157/1992
Art. 31 L. 157/1992, art. 15 L. 497/1974
Art. 34 T.U. di P.S., artt. 50 e segg. Reg. T.U., art. 18 L. 110/1975, Circ. 17 febbraio 1998
L. 85/1986
Art. 76 Reg. T.U.
Art. 35 T.U. di P.S.
Art. 17 L. 110/1975
Artt. 31 T.U. di P.S., 46 Reg. P.S., D.M. 24 novembre 1978
D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996
Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di P.S., DM 5 giugno 1978 e DM 635/1996
Art. 12 L. 110/1975
Art. 49 Reg. T.U.
Art. 11 L. 110/1975
Norme ONU ed europee; D:L.vo 204/2010
Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006
D. L.vo 204/2010
Art. 13 L. 110/1975
Art. 3 L. 110/1975
Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P.
Art. 674 C.P.
Art. 55 T.U. di P.S.
Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.
Circ. 7 agosto 2006
Cosi Circ. Min. Int. 6 settembre 2012
Circ. 22 marzo 1999
DM 19 settembre 2002 nr. 272, Direttiva CE 23 aprile 2004, L. 25 gennaio 2006 n. 29, che hanno modificato il Reg. TU e relativi Allegati;D. 58/2010


Cass. 26 aprile 1983 n. 3632
Direttiva europea 18 aprile 2008
Art. 1 e 2 L. 110/1975
Decisione del Banco di Prova
L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975
Art. 13 L. 157/1992
Direttiva europea e trattato di Schengen
Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982
L. 526/1999 , L. 422/2000 e DM 362/2001
Art. 4 L. 110/1975
Art. 703 C.P. e Art. 57 T.U. di P.S.
Art. 19 L. 110/1975 e D. L.vo 204/2010
Attenzione: la Cassazione ha detto il contrario, in contrasto con le norme europee.
Art. 35 T.U. di P.S.
Art. 3 L. 36/1990
L. 230/1998 e 130/2007
L. 130/2007
Art. 39 T.U. di P.S.
Art. 5 T.U. di P.S.
Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg. T.U.
Art. 702 C.P., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975
Cass. 21-12-2004 n. 4659
Art. 57 Reg. T.U.
Art. 10 e 20 L. 110/1975
DPR 311/2001
Circolare 10.9876/10/100(2) del 14 febbraio 1980

Fonte: http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm
agenzia investigativa Roma

lunedì 9 settembre 2013

Paola, Calabria: Capitale dei tumori...

Oggi ho deciso di pubblicare un articolo che nulla ha a che fare con il mondo delle investigazioni private ma che per la sua importanza, ho voluto inserire all'interno del mio blog.
In sintesi, in Calabria , abbiamo una discarica nucleare in mare aperto composta da 37 navi contenenti rifiuti nucleari, affondate volutamente dalla mafia.
 Lo stato non fa nulla per prendere i dovuti provvedimenti (ammesso che ci siano). Parliamo di Fukushima, di Chernobyl, siamo contraro le centrali nucleari e facciamo gli indifferenti di fronte a questo disastro ambientale che si perpetra nella nostra penisola, diffondento morti atroci causate da tumori maligni. ...Riflettiamo gente!

http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/paola-calabria-capitale-dei-tumori-la-morte-viene-dal-mare-litalia-indifferente-alle-39-navi-che-uccidono-115850/
Paola, Calabria, affacciata sulla costa tirrenica. Qui ci si ammala di tumore quattro volte di più che nel resto d’Italia. Li hanno contati i tumori a Paola e le cifre non lasciano dubbi: c’è qualcosa che uccide. Solo a Paola? Solo a Paola hanno avuto il coraggio e la voglia di contarli i tumori. Coraggio ci vuole perchè, a contarli, si finisce per arrivare alla conclusione che quel qualcosa che uccide viene dal mare. Il mare non solo di Paola ma di tutta la Calabria o quasi. Paola è a metà strada tra Cetraro dove fu affondata la nave Cunsky e Amantea dove  si arenò sulla spiaggia la Jolly Rosso. Due navi a perdere, con il loro carico di rifiuti mortali, scorie nucleari comprese. Ce ne sono altre 37 di navi così sul fondo del mare. Le hanno riempite di morte chi si voleva disfare dei materiali nocivi spendendo il meno possibile, le hanno portate nel mar di Calabria e affondate gli uomini della mafia nazionale e internazionale che controllano il territorio, il mare e la terra.
Trentanove fonti di morte sull’uscio di casa, trentanove piccole Chernobyl senza nessun “sarcofago” a fermare esalazioni e radiazioni. Ovunque al mondo sarebbe allarme di Stato, rivolta di popolo, angoscia nazionale, bonifica disperata e senza risparmio e respiro. Invece la Calabria sopporta in relativo silenzio e l’Italia considera la cosa un “problema ambientale”. Le trentanove navi, quelle conosciute, è possibile ve ne siano altre, non sono un’emergenza nazionale, non valgono nè l’ansia nè la mobilitazione dell’intero paese. Ci fossero 39 navi di morte al largo degli Usa o della Francia se ne occuperebbe Obama o Sarkozy in prima persona, tv e giornali non darebbero tregua al governo fino alla bonifica, la gente esigerebbe sicurezza. In Italia no, in Calabria ancor meno. Tutti sanno e tutti più o meno accettano che si conviva con la morte che viene dal mare. La morte che gli uomini della ndrangheta hanno seminato in mare. Occhio non vede, tumore uccide: tutto in ordine.
Agenzia investigativa Roma