I vari tipi di armi
Le armi si distinguono in
armi improprie, o strumento atti alla offesa, e in
armi proprie.
Le armi proprie si distinguono come segue
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni,
bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici,
bombolette lacrimogene non conformi al DM 12 maggio 2011 n. 10. Le
bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se
contengono solo olio di peperoncino e non più di 20 ml (20 gr.) di
liquido; altrimenti sono armi proprie.
Per la Cassazione sono armi proprie i coltelli a scatto; per le
questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria;
nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d’armi
e denunziarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi
bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza
che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il
detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. La
Cassazione ha detto che non è arma propria il pugnale da subacqueo o una
sciabola puramente ornamentale .
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.
Armi da sparo o
da fuoco: fucili,
pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna
mediante l’uso di un combustibile; ad esse sono talvolta equiparate
le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas). Si distinguono
giuridicamente in:
•
A. da guerra o armi comuni: Sono comuni tutte
quelle non da guerra; queste sono le armi pesanti e tutte le armi a
raffica; non sono mai da guerra pistole semiautomatiche e le rivoltelle;
fra le armi lunghe semiautomatiche sono da guerra, fucili d’assalto
semiautomatici con elevata capacità di fuoco. Fucili in calibro
tipicamente da guerra sono comuni se con caratteristiche di arma da
caccia o sportiva e limitato numero di colpi. Le armi da guerra non
possono essere detenute, salvo quelle in collezioni esistenti fino dal
1975. Per le pistole in cal. 9 para il D. L.vo 204/2010 ha stabilito
che non sono da guerra ma che sono vietate ai privati; forse sono
soggette alle disposizioni dell’art. 28 TULPS. Le munizioni in cal. 9
para non sono più fa guerra e possono essere usate in carabine e
revolver
.
Il Catalogo delle armi è stato abolito assieme alla Commissione per
le armi. Le armi già dichiarate comuni o sportive rimangono tali. Per
le armi di nuova produzione o importazione provvede ora il Banco di
Prova attenendosi ai criteri già elaborati in passato, se non superati.
Le armi comuni si distinguono poi in:
• A. comuni sportive :
quelle già catalogate come tali e quelle che verranno classificate dal
Banco di Prova; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a
volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.
•
A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili
per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna
liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da
caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.),
che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, devono
impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In
pratica fra quelli a percussione centrale rimane escluso il .221, il 22
Hornet e pochi rari calibri americani. Si discute se la limitazione si
applichi anche ai combinati (pare di no). Sono armi da caccia quelle
nei calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in
calibri per pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.). Attenzione:
la cartuccia rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta e se ne
possono detenere solo 200 al massimo. Le armi devono avere al massimo
tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di
caccia, più di due cartucce.
Se una delle canne è in calibro non consentito, essa deve essere resa
inutilizzabile sul terreno di caccia. I fucili a ripetizione manuale
possono contenere nel caricatore più di due colpi. I fucili
semiautomatici a canna rigata devono avere il caricatore ridotto, sul
terreno di caccia, a contenere solo due colpi. Anche moschetti militari o
fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia. Le armi ad aria
compressa sono vietate per la caccia.
•
Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una
lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm;
corte sono quelle con misure inferiori.
•
Armi comuni in genere: tutte le altre, quali
pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive e non
liberalizzate, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia
in Italia.
Armi antiche : quelle di modello anteriore al 1890,
anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito
nel 1920). Che siano antiche anche armi costruite dopo il 1890, e oltre
il 1920, lo stabilisce l’art. 4 del DM 14 aprile 1982. Si tenga
presente che:
- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche
(di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);
- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono
modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si
considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette
repliche). Le repliche ad avancarica monocolpo sono liberalizzate
Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un
po’ diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto
deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può
vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza,
senza farne denunzia. La licenza di collezione per armi bianche antiche è
stata abolita, ma potrebbe essere ancora rilasciata sia per poterle
acquistare senza formalità, sia per poterle importare (art. 49 Reg.
TULPS).
Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi,
matricola) salvo quelle ad avancarica costruire dopo il 1920 che devono
avere la matricola (ipotesi molto rara).
Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!
•
Repliche: Le repliche sono le riproduzioni di armi
da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono
recare tutti i prescritti segni distintivi e passano la prova al Banco
di Prova.
•
Armi liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad
avancarica monocolpo (quindi non i revolver e le armi con più canne o a
ripetizione) e le armi ad aria compressa od a gas, di potenza non
superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri
e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con
esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben
recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in
poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima
del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già
marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova;
per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo
illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla
denunzia. Se però l’arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun
illecito nel detenerla. Possono essere importate solo con licenza di
importazione, e ne è vietata la vendita per corrispondenza. La maggior
parte delle norme del Regolamento ministeriale sono illegittime perché
non autorizzate dalla legge. Ai fini della legge penale non sono armi
proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare.
Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare
in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente
cacciare con esse: quindi non far sorgere il sospetto che si sia in
atteggiamento di caccia. Ad esse non si applicano i reati in materia di
armi ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di
fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello.
Strumenti atti ad offendere (armi improprie) .
Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e
dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i
fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi
sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può
ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo come
strumento sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono armi
improprie se portati senza le frecce o non incordati (è comunque
chiaramente solo un trasporto). Per il D. L.vo 204/2010 vi rientrano i
laser di classe superiore alla 3b e le armi a salve e i simulacri di
armi. Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili,
detenibili senza denunzia e trasportabili; possono essere portati solo
per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione
primaria. Il cacciatore e l’escursionista possono portare ogni tipo di
coltello. Chi è uscito di casa portando l’oggetto per un giustificato
motivo, è legittimato a portarlo fino a che non rientra a casa. Il
porto senza giustificato motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975.
Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle
questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le
shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o
strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di
divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno
denunziate. Però ogni tanto qualche sciocco sequestra e denunzia a
sproposito dimenticandosi che i negozi sportivi sono pieni di questi
oggetti e che è lo stesso Stato a dare agli allievi ufficiali la spada
come oggetto da parata.
Strumenti riproducenti armi Il D. L.vo 204/2010 ha introdotto la categoria degli Strumenti riproducenti armi, caotica e scoordinata in cui sono finiti:
- armi giocattolo che imitano armi vere ma non in metallo e che
sparano sono cappette per giocattoli; sono del tutto libere e non
devono avere il tappo rosso;
- gli stessi, ma in materiale metallico; devono avere il tappo
rosso (perché mai?); vi rientrano quindi le armi disattivate;
- armi giocattolo in qualsiasi materiale che sparano proiettili con
potenza inferiore a un J. (softair): tappo rosso solo se confondibili
con un’arma vera; altrimenti devono avere la parte anteriore colorata
in rosso per almeno tre cm.;
- strumenti in metallo a forma di arma che possono sparare cartucce
a salve; devono avere la canna occlusa e il tappo rosso; sono soggetti
a bancatura; non possono sparare razzi.
Come si vede sono disposizioni in parte deliranti e che servono
solo a far diventare carissimi i giocattoli importati e che devono
essere prodotti apposta per l’Italia. Il detentore può eliminare tappo
rosso e verniciature senza conseguenze.
Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare)
perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati
. Il reato di procurato allarme è una invenzione di ignoranti
Per un erronea interpretazione del Ministero vengono considerate
armi da sparo i lanciasiringhe veterinari che funzionano con cartuccia a
salve od aria compressa, sebbene si distinguano ben poco da una
cerbottana e siano un tipico strumento da lavoro.
Attenzione: il D. L.vo 204/2010 vieta le armi a salve con sfogo dei
gas attraverso la canna. Inoltre vieta il porto senza giustificato
motivo di tutti gli strumenti riproducenti armi. Ma il motivo è nello
strumento stesso: fare segnali sonori, scacciare un cane, giocare,
ecc.!!
Le
armi softair sono libere se con potenza non superiore a 1 Joule; le
paintball sono vietate se hanno forma di arma
Parti di armi :
Sono parti essenziali di armi, per norme internazionali ed italiane,
le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule; le norme europee
vi aggiungono l’otturatore e, per espressa assimilazione (cioè non è
una parte, ma viene assoggettato allo stesso regime) il silenziatore. I
caricatori non sono più parti di arma e sono di libera vendita e
detenzione. Rimangono proibiti i caricatori che sono parti di arma da
guerra (stesso innesto e stesso numero di colpi); questi, se ridotti,
lo devono essere in modo irreversibile. I caricatori per armi comuni
che eccedono il numero di colpi un tempo indicato in catalogo, se usati
sull'arma, possono portare ad una accusa (ingiusta!) di alterazione di
arma; meglio attendere chiare decisioni. Sono parti di arma solo
quelle finite; quelle in lavorazione che non possono essere direttamente
montate a comporre un'arma, sono libere. Non sono parti di armi
quelle che potrebbero appartenere anche ad un’arma giocattolo o
disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il
tamburo o il caricatore di un’arma a salve. Le parti essenziali di armi
che non facciano parte di un’arma intera devono essere denunziate
(giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunziate le canne
aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono
parti di arma i riduttori di calibro
(canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori.
Armi disattivate o inefficienti: un’arma si
considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese
inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino
sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha
migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che
il privato segua le procedure previste da circolari ministeriali per i
fabbricanti. Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma,
ma solo un pezzo di ferro. Per le armi da fuoco verrà emanato un
regolamento.
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e
che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha
diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di
porto d’armi ha già dimostrato all’autorità di essere sano di mente ed
onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei
limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi
corte, e viceversa. Per le munizioni si veda apposita voce. I limiti
per la detenzione di armi sono:
- Armi da caccia, senza limite
- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi comuni in genere, 3 pezzi
Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.
Chi non ha una licenza di porto d’armi deve invece richiedere apposito nulla osta
per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla
questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi
che si intendono acquistare; occorre presentare un certificato di
sanità mentale da cui risulti che non si è matti e non ci si droga o
ubriaca. Per ora viene rilasciato dal medico di base; verrà poi fatto
un regolamento e da allora verrà rilasciato dall'ASL o da un medico
militare o della PS. Occorre inoltre l’idoneità al maneggio delle armi.
Essa è presunta per chi ha prestato servizio militare, ma solo per
dieci anni dal congedo; dopo occorre andare al TSN. Chi ha ottenuto una
licenza per cui è richiesta tale idoneità, si considera idoneo per
dieci anni da quando ha cessato di avere la licenza.
In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il
maneggio armi se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per
l’arma; soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo,
visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe
insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco,
a chi vuol acquistare un’arma bianca o un’arma antica! Sono
illegittime le imposizioni circa le modalità di custodia (arma
smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano
l’atto tipico previsto dalla legge.
Chi detiene armi deve presentare ogni sei anni un certificato di
sanità mentale (D. L.vo 204/2010; si attende un regolamento)
Il nulla osta è gratuito, non si pagano bolli, e vale trenta giorni
per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi
acquistate fino al luogo di detenzione. Chi chiede il nulla osta o
licenze di porto d'armi dovrà avvisare i conviventi (si deve attende un
regolamento).
Gli obiettori al servizio militare
possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere
nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J
o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere
licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi
liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere
nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di
abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunziato
allo status di obiettore riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.
I cittadini comunitari non residenti
in Italia devono esibire alla questura anche il nulla osta del proprio
paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere
licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli
può essere difficile dimostrare i requisiti personali.
La legge prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a
chi potrebbe abusarne. È provvedimento amministrativo che deve
rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi.
Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che
accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare
l’arma o cartuccia corpo di reato, si portino via “in via cautelare”
tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che
potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e
pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di violenza) il
“capo dell’ufficio di PS del luogo”, e non altri, può adottare un
provvedimento provvisorio da trasmettere con urgenza al prefetto. Se il
prefetto non provvede rapidamente, le armi vanno restituite perché ciò
significa che non vi era alcuna urgenza.
Denunzia e custodia di armi
Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle
entro 72 ore dalla ricezione; è opportuno indicare l’ora della
ricezione nel documento di cessione. La detenzione di armi non richiede
il possesso di licenze di porto. La denunzia
viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati
indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denunzia viene
presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se
mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l’originale per ricevuta e
trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la
denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il
diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le
correzioni o la trascrizioni su moduli ufficiali, verranno fatte, se
necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche per
raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in
particolare con il fax, allegando sempre la fotocopia di un documento di
identità. Si consiglia di inviare la denunzia senza busta, in modo che
sia timbrata sul retro.
La denunzia deve contenere anche l’elenco delle armi già denunziate,
specialmente se in altri luoghi. Le munizioni possono essere denunziate
assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere
non pertinenti alle armi denunziate e si possono detenere anche senza
avere alcuna arma.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va
denunziata da parte di chi le riceve se supera le 72 ore; non va
denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o
un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi
dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione,
ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione).
Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia
sufficienti garanzie di adeguata custodia e che ad esso il proprietario
dell’arma possa accedere liberamente. Anche in questo caso il
funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la
custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in
concreto le armi sono mal custodite, denunzierà tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e
pronte all’uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non
devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo
che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le
usino bambini o minorati; nel momento in cui una persona capace è in
casa, non occorre alcuna misura di custodia. È consentito lasciarle
alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è
richiesto che esse siano abilitate al maneggio di armi. Una casa con
finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo
idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per
parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L’obbligo di custodia
non riguarda le parti di armi; perciò l’arma privata di una parte
essenziale non richiede un particolare dovere di custodia; ma comunque è
doveroso fare un po' di attenzione. Le armi non vanno mai lasciate
all’aperto in auto, se non custodita da una persona.
I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunziare né armi
né munizioni poiché le devono caricare sul registro giornaliero. Non
deve denunziare le armi l’agente di PS che le detiene per servizio (la
detenzione risulta da atti pubblici).
In futuro, dopo l'uscita di un regolamento, chi ha armi dovrà
presentare ogni sei anni il certificato di sanità mentale come indicato
per il nulla osta.
Collezione di armi
Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni
non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione
;
questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate
misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si
richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non
è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può
richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori
collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta
iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono
collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al
numero finale, così rendendo automatico l’inserimento dei successivi
acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo
ogni volta l’inserimento dell’arma o delle armi nella licenza (due
bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima
dell’acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero
di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di
arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al
1979 se ne possono detenere due esemplari con la stessa denominazione e
calibro
;
altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione
(quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque). Il problema dovrà
essere riesaminano a causa della abolizione del catalogo (D. L.vo
204/2010); forse farà fede il numero di classificazione attribuito dal
Banco ad un modello.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in
collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori
collezione.
Nessuna norma vieta l’uso delle armi in collezione e perciò esse
possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in
comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Però
molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il
divieto di uso; è prescrizione erronea, ma chi se la ritrova deve
osservarla.
Chi trasferisce le armi in collezione in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza per i nuovi locali.
Anche la licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è
gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere
largamente attenuate od omesse; infatti le repliche di armi ad
avancarica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione! È vietato
detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare
può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono
dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una
nuova pistola se già si detenevano armi corte da fuoco). È bene che il
genere di armi che si intendano collezionare venga indicato in licenza.
Chi ha una stanza blindata per la collezione di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione.
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.
Porto di armi
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze
solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto
d’armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente
collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile,
orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico
estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati
gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità
al maneggio delle armi, dato dal TSN (si vedano le nuove disposizioni
alla voce Nulla Osta). Il certificato è generico e non ha importanza se
sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre
il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da
medico militare o della polizia. La riabilitazione cancella interamente i
vecchi reati, ma non per molte questure. L'attuale orientamento è di
non concedere licenze a chi ha commesso delitti o contravvenzioni, a
chi ha fatto uso di droga, a chi ha avuto disturbi psichici.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza
licenza e senza idoneità al maneggio: prefetti, ufficiali di PS,
magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed
amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi
militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza
durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle
FF.AA. in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di
porto d’armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità). Altre
categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto
a particolare rischio.
Le licenze di porto d’arma sono:
• Licenza di porto di arma corta per difesa personale; non esiste più
da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal
prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto
di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a
rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma
il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque
anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per
un anno dalla data del rilascio. In futuro ogni licenza scadrà sempre
al compleanno del titolare. Se non si è pagata la tassa il libretto non
vale nulla e non abilita all’acquisto di armi e al loro trasporto.
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi
contestata dalla PS, ma in contrasto con l’espressa volontà del
legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo
salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche
affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico
terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono
essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il
caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al
di fuori di luoghi abitati; nell’abitato si può sparare per diletto, ma
solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e
inquinamento acustico.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di
porto d’armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali
(non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in
specifico servizio). Se licenziate può essere sospesa dal prefetto.
La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.
Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha
la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE.
•
Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia:
originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non
richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla
anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la
dicitura.
Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico
libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per
tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l’uso
dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. cacciare
con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può
comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la
licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno,
anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come
la licenza per arma corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non
occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di
non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua
inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali
;
quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a
comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante Carta
Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione
costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro
a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia
non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che
essa valga comunque e sempre a tal fine). Il Ministero insiste
ottusamente a negare l'evidenza.
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune da caccia,
purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad
esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire
se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo
dichiari lo stesso autore del fatto. Attenzione; si può discutere se sia
o meno consentito portare un'arma lunga sportiva o non da caccia: in
pratica però bisogna far conto che non sia consentito e ci si risparmia
un sacco di grane. Andare sul filo del rasoio della legge è cosa che
fa chi la vuol violare.
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più
vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili
carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e
di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni
amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in
alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l’arma
lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche
privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità amministrativa
(ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di
cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il
cacciatore può portare con sé più di un fucile.
Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in
cui si ha la residenza o il domicilio. Per l’emigrato vale la
residenza AIRE.
• Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:
qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva
di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie
regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma
non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il
porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È
gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione
alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere
un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono
gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di
caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di
acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi
corte).
Dall’insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo
di fucili a canna liscia. La lettera della legge autorizza chiaramente
il porto, ma consiglio vivamente di limitarsi a trasportare il fucile;
ormai la regola è che quando il fucile non si può usare deve essere in
custodia. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono,
anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non
attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie od
ecologiche.
Trasporto di armi
Trasportare un’arma significa spostarla da un luogo ad un altro in
condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o
scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate
rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi
di legittima difesa e neppure per minacciare. Quindi: se l’arma è di
tipo scomponibile dovrà essere smontata in almeno due parti, (nessun
problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo
smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per
pistole, rivoltelle e semiautomatici); l’arma deve essere scarica, il
caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se
assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un
contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con
cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se
l’arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di
smontarla; se l’arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a
meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per
armi da tiro può bastare anche l’apposita valigetta, chiusa a chiave e
senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla
il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare
l’arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine
di secondi.
Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto;
chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più
convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un
fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto,
sostenere che egli l’arma la stava solo trasportando! La sua condotta in
questo caso dimostra che egli aveva l’arma allo scopo di usarla (=
portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per
porto illegale d’armi.
Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:
- Di apposita licenza di trasporto (detta “avviso di trasporto”)
rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve
indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo
corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo
caso chiedere espressa autorizzazione.
- Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per
tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla
volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di
parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta
diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione,
poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l’arma in luogo pubblico o
aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un
porto. È ormai prassi assodata che la legge vieta solo il porto senza
licenza in luogo pubblico o aperta al pubblico; perciò si può
trasportare un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria,
poligono) e “portarla”, vale a dire impugnarla e se, il luogo lo
consente, sparare con essa.
Quindi in un poligono privato può sparare anche chi non ha licenza
di porto d’armi o è minorenne, sotto il controllo di una persona
capace.
Si ritiene che due persone con licenza di porto possano trasportare
12 pezzi su di un’auto; ma non vi sono decisioni ufficiali.
Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:
- La licenza di trasporto di armi sportive: essa
viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno.
Occorre il certificato di idoneità psicofisica, ma non è richiesto il
certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre invece
l’attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro
affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività
sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le
armi sportive possono essere prese in comodato.
La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi
sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo
per andare ad un poligono). Non autorizza all’acquisto in armeria di
armi o munizioni.
- La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN
ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una
carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal
questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è
iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo
consentito nel poligono, anche se non sportive.
Vendita o cessione di armi
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e
quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre
redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui
l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare la
cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del
documento di legittimazione dell’acquirente. Anche se non espressamente
prescritto dalla legge è opportuno denunziare la cessione entro 72
ore.
La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può
essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma
in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce
prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico
occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se
legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi).
È vietato ai privati acquistare armi
da sparo per corrispondenza
senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi
ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo
autorizza a riceverle (alcuni prefetti, ottusamente, non la danno!);
altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma il venditore
spedisce l'arma ad un armiere che poi la consegna all'acquirente. Il
divieto non vale per le parti di arma, ma non provate a spedire un'arma
suddivisa in due pacchi!
Esportazione di armi
L’esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i
paesi europei si applica la procedura dell’accordo preventivo con il
paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione).
- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari
per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non
consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90
giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le
armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è
iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare;
essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le
armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo:
se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere licenza di
trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi!), sia in uscita che in
entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in
paese extracomunitario.
- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono
elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo
dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da
caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma
lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver
pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale). Per le armi
sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché
la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma
sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un’arma
da difesa se si parteciperà a gare sportive La regolamentazione
italiana non è delle più chiare.
La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla
scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non
oltre 5 anni. È gratuita.
Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui
appartiene l’arma perché in certi paesi è importante, e cioè:
- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D
- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C
- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C
- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C
- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di
tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d’assalto, cat. C.
- Tutte le altre appartengono alla cat. B
Dal 30-9-2013 la Carta Europea potrà essere usata anche per
esportare armi in paesi extraeuropei. Si attendono circolari in
proposito.
Importazione di armi
L’importazione temporanea dall’estero è regolata come l’esportazione;
chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le
deterrà. L’importazione con C.E. è regolata come l’esportazione. Le
armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi
riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate
se il detentore si sposta per cacciare o per gare di tiro o se
riespatria entro 72 ore.
L’importazione definitiva
richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che
importa oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne
devono recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il
marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per
la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di
un paese europeo meno formalista.
Le armi di modello già catalogato in passato od ora già classificato
dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite
del punzone di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già
riconosciuta quale comune va autocertificato nella domanda di
importazione.
È vietata
,
salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l’importazione di
armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l’importazione
ai commercianti. È norma obsoleta e ridicola nonché contraria alle
regole europee sul commercio.
Segni distintivi
Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle.
Un’arma priva di matricola o marchio del produttore, nei casi in cui
sono prescritti, è arma clandestina.
La matricola
deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa,
solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua
mancanza è la prova migliore che l’arma è anteriore al 1920. Può essere
apposta, per una o più volte, su qualsiasi parte essenziale dell’arma,
canna compresa
;
la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la
matricola. È possibile che vi sia un matricola sul corpo dell’arma e
una diversa sulla canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne
intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono
tali le canne ulteriori di un’arma, rispetto a quella di base. Non è
vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un’arma al fine di
individuarla. Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti
in legno. Dal 2011 sulle nuove armi essa dovrà essere visibile.
Il marchio o sigla (nome o simbolo)
che individua il produttore od importatore; essi devono essere apposti
solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio
2012 le nuove armi dovranno recare anche anno e paese di fabbricazione
e, almeno sulla canna, il calibro.
Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova;
questo non è un segno distintivo la cui mancanza rende clandestina
l’arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente
prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la
Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio).
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.
Modifica di armi
È vietato alterare le armi da sparo mediante alterazione della meccanica
in modo da aumentarne in modo rilevante la potenzialità o mediante
modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi
è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio
di qualche cm. per riparazioni; è vietato aumentare il calibro,
trasformare l’arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio
pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale,
variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira;
non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori.
Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e
alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito
alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità;
la modifica del calibro va denunziata. La lunghezza delle canne delle
armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono
costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata
in misura più ampia purché non si giunga a creare una “lupara”. Ora che
non vi è più il Catalogo, non verrà neppure resa nota la lunghezza
della canna di un'arma e sono perciò consentite variazioni rilevanti.
Il reato di alterazione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato
l’arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso
nel reato di alterazione o abbia commesso ricettazione.
Eredità di armi
Chi per essere l’erede o per altro motivo. alla morte di un soggetto
che deteneva armi regolarmente denunziate, si trova comunque in
possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi,
assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi
devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che
vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona
munita di porto d’armi oppure ad un armiere. Se l’interessato richiede
il nulla osta o ha porto d’armi, può intestarsi le armi
definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle
armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. È
insensata la richiesta del consenso di altri eredi perché è questione
civilistica che non riguarda assolutamente l’autorità di P.S.! La
denunzia di un’arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e
l’obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e a
provvedere alla custodia; poi gli eredi decideranno sulla proprietà che
rimane assolutamente impregiudicata. Non è certo pensabile che se gli
eredi litigano fra di loro, le armi rimangano in custodia ai
Carabinieri o alla P.S., che poi risponderebbero anche per danni
derivati da mala custodia.
Rinvenimento armi
Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si
ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il rinvenimento
all’autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure
affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi
rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in
restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò
l’autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di
qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all’autorità
giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte
le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo
piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il
consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente
abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non
vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero
detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche
reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento).
Sparare in campagna
In via molto generale chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma
può sparare con esse all’aperto, dove gli pare, osservate certe
regole. Ovviamente può sempre sparare in luoghi chiusi (cantina di
casa, magazzino, ecc.). Non vi sono norme che vietino di aprire
poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni
chiusi o all’aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la
licenza per fucile; se spara sotto il controllo di una persona capace
può farlo anche se del tutto privo di una licenza. In un locale chiuso
può sparare chiunque. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi
lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub
“licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto negli abitati, salvo
che per legittima difesa (anche sparare in aria per far scappare un
ladro è legittima difesa); non è vietato sparare in luogo chiuso, se
non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è
consigliabile, per la legge venatoria, non sparare fuori dai campi
attrezzati.
Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo
pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano
persone
Sparare in poligoni
Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma,
osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare
munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere
in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare
le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le
disposizioni impartite dal direttore o dall’istruttore di tiro. Questi
sono muniti di licenza gratuita triennale rilasciata dal sindaco in
base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi
potranno svolgere i loro compiti nel poligono.
Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito
della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se
chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente,
anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il
controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria). Per
alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per
sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con
autorizzazione dei genitori.
Non è previsto per ora alcun tipo di licenza di P.S. per l’apertura
di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e
ambientale. In futoro sarà necessaria una licenza di PS, ma si deve
attendere un regolamento ministeriale (D. L.vo 204/2010).
In futuro, dopo l'uscita di un regolamento, chi ha armi dovrà
presentare ogni sei anni il certificato di sanità mentale come indicato
per il nulla osta.
Munizioni
Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare
armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e
quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:
- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma
è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e
infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da
caccia; l’all. B al Reg. TULPS ha eliminato la nozione di munizione da
caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le
munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono
munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è
certamente sbagliata).
- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a
nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina; molte sono
dichiarate tali nelle tabelle del CIP.
- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo
più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione
commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad
espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di
stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a
nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I
proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare,
non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Per la
Cassazione si considerano da guerra ai fini della pena; decisione
senz'altro bizzarra.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da
esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro
il poligono.
Denunzia: non va denunziato l’acquisto, ma la detenzione
;
chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro 72 ore
non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le
usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve
denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante,
accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per
pistola) sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si
abbiano armi da fuoco denunziate. Se si supera il numero di mille,
alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano
denunziate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono
essere denunziate in qualsiasi quantitativo.
Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono.
I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni
pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale
calibro fuori collezione.
Essendo materia controversa è consigliabile denunziare sempre ogni tipo di munizione detenuta.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un
quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per
arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da
sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere
entro le cartucce (una cartuccia per arma lunga = gr 1,785 gr. di
polvere; una per arma corta = 0,25 gr); si consiglia in tal caso di non
detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg
di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al
prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai
tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La
licenza viene rilasciata per l’intero quantitativo detenibile di
materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma
corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto
va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500
per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di
sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito
autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Ma comunque una
circolare autorizza il trasporto di 600 cartucce per arma corta alla
volta ; tale il numero è stato scelto a caso!
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le
cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge
306/1992, che la prevedeva, non è mai entrata in vigore per mancanza
del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però
osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo
consentito, ma (mio consiglio) in locali separati o almeno in armadi
separati.
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate,
possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene
che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il
quantitativo consentito, ma tenendo i singoli quantitativi separati.
Ricarica: le munizioni possono essere caricate in
casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, bossoli
innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha
denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce caricate; anzi
la Cassazione una volta ha affermato che non è necessario neppure
denunziare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a
pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la
polvere in esse). Però poi ci ha ripensato! Se si consumano entro 72 non
vanno sicuramente denunziate e non è facile per chi solleva
contestazioni di dimostrare che sono trascorse più ore.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo
di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche
munizioni spezzate o con palla di gomma.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la
detenzione. Il cal. 9 para o Luger è ormai comune sia totalmente
camiciato che in piombo; solo le pistole semiautomatiche in tal calibro
sono proibite ai privati in Italia (D. L.vo 204/2010).
Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri
in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è
però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata.
Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati
con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o
artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di
munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono
perciò liberamente detenibili. Lo stesso principio vale per involucri
di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto. Unica a
non capire ciò, la Cassazione.
Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad
es. 9x21, 7,65 Browning., 45 ACP) sono soggette allo stesso regime
delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per
attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.
Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni comuni è
sufficiente praticare un forellino sul corpo del bossolo per eliminare
polvere. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione. Per le
munizioni da guerra è meglio usare misure più drastiche.
Artifizi pirotecnici
Le norme di riferimento
sono caotiche e spesso incomprensibili; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:
- Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE.
- La classificazione è attribuita dal ministero con decreto.
- L'artificio deve recare una etichetta con l’indicazione del
decreto, della categoria e del peso netto di materia esplodente poiché
ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna
calcolare solo la massa attiva.
- I prodotti declassificati con
DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplodenti
Gli artifici di IV cat. sono i fuochi professionali
- Gli artifici rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi:
V/C Giocattoli pirici
V/D Manufatti pirotecnici da divertimento, da segnalazione, fumogeni.
Il regime giuridico sarà il seguente.
Vendita: È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione della vendita.
È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo).
Registrazione da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplodenti:
IV Registrazione acquisto e vendita
V/C Registrazione acquisto e vendita
V/D Esente da registrazione
V/EI Munizioni giocattolo (vendita libera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg).
Acquisto:
IV Nulla osta o porto d’armi
V/C Carta di identità e vendita solo a maggiorenni
V/D Libero fino a 25 kg netti
Detenzione:
IV Denunzia; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
V/C Pare che non occorra la denunzia fino a 25 kg
V/D Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
Trasporto: Sempre libero per ogni categoria fino a 25 kg
Impiego: I prodotti declassificati sono
accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone.
L’accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato
(divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per
Capodanno e Natale vi è tolleranza purché in concreto non vi sia
pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi.
Nota bene: La categoria che pone più dubbi è la V/C
perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto
ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine
decrescente, era:
- IV artifici con effetto esplodente
- V/C giocattoli pirici.
Attualmente è:
- IV artifici
- V/C giocattoli pirici
- V/D manufatti pirotecnici.
Purtroppo non sono neppure comunicati i parametri che servono per
distinguere i tre gruppi e non è stato mai emanato un regolamento
chiarificatore!
Il commercio e/o riparazione di armi
Per vendere armi occorre apposita licenza rilasciata dal questore;
per tenere in deposito e vendere materie esplodenti occorre la licenza
del prefetto; le due licenze sono valide tre anni. Le due licenze
possono essere richieste anche separatamente. I requisiti sono gli
stessi visti per l'acquisto di armi, ma in più occorre acquisire la
certificazione della "capacità tecnica" che viene rilasciata a chi
supera l'apposito esame presso una qualsiasi questura (alcune fanno
esami ogni anno, altre di rado). Occorre dimostrare di conoscere la
normativa su armi ed esplodenti, le norme sulla sicurezza del lavoro e
di avere una sufficiente conoscenza delle armi. La licenza va richiesta
"per ogni tipo di arma propria bianca o da sparo e per armi da sparo
liberalizzate" e deve indicare il numero di armi che si intende mettere
in commercio; meglio indicare anche un numero di armi che si potranno
ricevere in deposito o custodia per vari motivi. Occorre avere locali
con idonee misure di sicurezza in relazione al numero di armi
autorizzato. La licenza vale esclusivamente per i locali indicati.
Se si tengono in deposito anche munizioni, polveri o artifici
occorrono locali con specifici requisiti esposti nello allegato B al
Reg. al TULPS e controllati da una commissione in cui in sostanza
decidono i Vigili del Fuoco. Essa stabilisce il quantitativo massimo di
materiali esplodenti detenibili e il titolare della licenza può poi
scegliere come distribuire il carico fra i vari prodotti, secondo
certi parametri di conversione (ad es. può scambiare polveri con
cartucce, o viceversa).
Il titolare della licenza è personalmente responsabile della tenuta
del registro di PS su cui vengono segnate le operazioni giornaliere che
non può delegare ad altri. Oppure deve avere in negozio un
"rappresentante" munito anch'egli della capacità tecnica. Quindi una
persona può avere licenza per due negozi, ma in uno dovrà
necessariamente essere nominato un rappresentante. L'armeria può essere
anche di proprietà di una società, ma vi deve essere un titolare o
rappresentante con la capacità tecnica.
Gli armieri devono comunicare ogni mese alla PS l'elenco delle vendite o acquisti di armi e di materie esplodenti.
Principali reati in materia di armi
a = anno; m = mese; arr.= arresto; amm. = ammenda
Reato |
Norma |
Pena |
Accensione fuochi artificio in abitato |
Art. 57 TU |
Amm. fino a 103 € |
Acquisto armi senza titolo |
Art. 35 TU |
Arr. fino a 1 a. + amm. |
Acquisto munizioni senza titolo |
Art. 55 TU |
Arr. fino a 6 m. + amm. |
Acquisto per corrispondenza |
Art. 17 L. 110/75 |
Recl. 1-6 m. + multa |
Affidamenti illecito armi da sparo a incapaci |
Art. 20 bis L. 110/75 |
Arr. fino a 2 a. |
Alterazione di arma |
Art. 3 L. 110/75 |
Recl. 1-3 a. + multa |
Arma antica, detenzione |
Art. 697 CP ? |
Arr. fino 18 mesi o amm |
Arma antica, porto |
Art. 699 CP ? |
Arr. fino a 18 mesi |
Arma clandestina, commercio |
Art. 11 e 23 L. 110/75 |
Recl. 3-10 a.+ m. |
Arma clandestina, detenzione |
Art. 11 e 23 L. 110/75 |
Recl. 1-6 a. + m. |
Arma clandestina, porto, cancellazione numeri |
Art. 11 e 23 L. 110/75 |
Recl. 2-8 a. + m. |
Arma impropria, porto in riunione |
Art. 4 L. 110/75 |
Arr. 1-3 . + amm. |
Arma impropria, porto senza giustificato motivo |
Art. 4 L. 110/75 |
Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 a 1000 € |
Arma propria, detenzione |
Art. 697 CP ? |
Arr. fino 18 mesi o amm. fino 371 € |
Arma propria, porto |
Art. 699 CP ? |
Arr. fino a 18 mesi + amm. |
Armi giocattolo irregolari - Produzione, importazione commercio |
Art. 5 L. 110/75 |
Recl. 1-3 anni + m. |
Armi liberalizzate, altri illeciti |
L. 422/2000 |
Sanz. amm. 516-3.098 € |
Armi liberalizzate, porto senza giustificato motivo |
Art. 4 L. 110/75 |
Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 - 1000 € |
Cessione di munizioni da armeria a persona non legittimata |
Art. 55 TU |
Arr. 6 m - 2 anni a. + amm. |
Cessione di munizioni da privato a persona non legittimata |
Art. 55 TU |
Arr. fino 6 m. + amm. |
Collezione armi antiche senza licenza |
Art. 695 CP |
Amm. fino a 1239 € |
Collezione armi comuni senza licenza |
Art. 10 L. 110/75 |
Rec. 1-4 + m. |
Collezione con munizioni |
Art. 10 L. 110/75 |
Rec. 1-4 + multa |
Collezione senza antifurto |
Art. 20 L. 110/75 |
Arr. fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 € |
Commercio armi comuni senza licenza |
Art. 1 L. 985/1967 |
Rec. 2-8 a. + m. |
Commercio armi non da sparo senza licenza |
Art. 695 CP |
Arr. fino a 3 anni + amm. |
Commercio armi senza licenza |
Art. 678 CP |
Arr. fino a 18 m. + amm. |
Commercio giocattoli senza tappo rosso |
Art. 5 L. 110/75 |
Recl. 1-3 a. + multa |
Comodato di armi non consentite |
Art. 22 L. 110/75 |
Rec. 2-8 a. + m. |
Deposito di munizioni senza licenza |
Art. 678 CP |
Arr. fino 18 m + amm. |
Deposito esplosivi senza licenza |
Art. 678 CP |
Arr. fino 18 m.+ amm. |
Detenzione ill. - Armi da guerra |
Art.2 L. 895/1967 |
Rec. 1- 8 a. + multa |
Detenzione ill. arma propria |
Art. 697 CP ? |
Arr. fino 18 mesi o amm fino € 371 |
Detenzione ill. armi comuni |
Art.2 L. 895/1967 |
Rec. 8 m.-5 a. + multa |
Direttore di tiro senza licenza. |
Art. 31 L. 119 |
Amm. da 206 a 1032 € |
Esplosivi, omessa tenuta registro |
Art. 25 L. 110/75 |
Rec. 6 m.-3 a. + multa |
Esplosivi, superamento limite licenza |
Art. 17 TU |
Arr. fino a 3 m. o amm. |
Esportazione armi da guerra |
Art. 28 TU |
Arr. 1 m. – 3 a. + amm. |
Esportazione armi non da guerra |
Art. 695 CP |
Arr. 3 m, -3 a. + amm. |
Esportazione di collezione armi antiche |
Art. 695 CP |
Amm. fino a 3.718 € |
Fabbricazione esplosivi |
Art. 1 L. 95/1967 |
Rec. 3-12 a. + multa |
Getto pericoloso di cose |
Art. 674 CP |
Arr. fino a 1 m. o amm. |
Importazione armi comuni |
Art. 1 L. 95/1967 |
Rec. 2-8 a. + multa |
Importazione armi da guerra |
Art. 1 L. 95/1967 |
Rec. 3-12 a. + multa |
Importazione armi proprie |
Art. 695 CP |
Arr. 3 m. - 3 a. + amm. |
Importazione di collezione armi antiche |
Art. 695 CP |
Amm. fino a 1.239 € |
Importazione di esplosivi o munizioni |
Art. 678 CP |
Arr. fino 18 m. + amm. |
Mezzo di caccia non consentito |
Art. 30/h L. 157/92 |
Amm. fino € 1550, oblabile |
Munizioni da guerra |
L. 895/1967 |
Come armi da guerra |
Omessa custodia armi da sparo |
Art. 20 L. 110/75 |
Arr. da 1-3 a. + amm. |
Omessa custodia verso incapaci |
Art. 20 bis L. 110/75 |
Arr. fino 1 a. + amm. |
Omessa denuncia di rinvenimento armi, parti di armi o esplosivi |
Art. 20 L. 110/75 |
Arr. fino a 6 m. + amm. |
Omessa denunzia cessione |
Art. 58 e 221 TU |
Arr. fino 3 m. o amm. fino 309 € - |
Omessa denunzia di munizioni |
Art. 697 CP |
Arr. fino 12 m. o amm. |
Omessa denunzia di polvere |
Art. 679 CP |
Arr. fino a 12 m. o amm. |
Omessa denunzia furto o smarrimento di armi o esplosivi |
Art. 20 L. 110/75 |
Amm. fino a 516 € |
Omessa denunzia trasferimento armi |
Art. 58 e 221 TU |
Arr. fino a 2 m. o amm. fino103 € - oblabile |
Omessa tenuta registri TSN |
Art. 31 L. 110/75 |
Arr. 3 m. – 2 a. + multa |
Omessa tenuta registro armeria e minuta vendita |
Art. 35 e 55 TU |
Arr. 3-12 m. + amm. |
Omessa tenuta registro esplosivi |
Art. 25 L. 110/75 |
Recl. 5 m.- 3 a. + multa |
Parte di arma |
L.895/1967 |
Come per arma intera |
Porto arma da sparo in riunione pubblica con licenza |
Art. 4 L. 110/75 |
Arr. 1-3 a. + amm. |
Porto arma propria |
Art. 699 CP ? |
Arr. fino a 18 mesi + amm. |
Porto di arma di ogni genere in riunione senza licenza |
Art. 4 L. 110/75 |
Arr. 3-6 anni + amm. |
Porto di armi su aereo |
L. 694/1974 |
Recl. fino a 5 a. + multa |
Porto di pistola non di ordinanza |
Art. 77 L. 21/1981 |
Recl. fino a 3 anni + multa |
Porto illegale armi comuni |
Art. 4 L. 895/1967 |
Recl. 16 m. – 6a. 8m.+ mu |
Porto illegale armi da guerra |
Art. 4 L. 895/1967 |
Recl. 2-10 a. + multa |
Porto arma da caccia senza pag. tassa |
L. 157/1992 |
Sanz. amm. da 258 a 1550 € |
Sparo pericoloso con arma |
Se vi è adunanza di persone |
Art. 703 C.P. |
Art. 7 L. 95/1967 |
Amm. fino a € 309 |
Min. 3 m. arresto |
Trasporto armi comuni o da guerra senza preavviso |
Art. 17 TU |
Arr. fino 3 m. o amm. fino 206 € |
Trasporto armi senza osservanza prescrizioni |
Art. 50 Reg. TU |
Arr. fino 2 m. o amm. fino 100 € |
Trasporto esplosivi |
Art. 678 CP |
Arr. fino 18 m. + amm. |
Trasporto esplosivi senza osservanza prescrizioni |
Art. 221 TU |
Arr. 3-6 m. o amm. |
Vendita armi da armiere a persona non legittimata |
Art. 35 TU |
Arr. da 3 a 12 m + amm. |
Vendita armi da privato a persona non legittimata |
Art. 35 TU |
Arr. fino 6 m. + amm. fino a 129 € |
Vendita armi senza Banco di Prova |
Art. 5 L. 186/1960 |
Amm. da 2,5 a 25 € |
Vendita armi per corrispondenza |
Art. 17 L. 110/75 |
Recl. 1-6 m. + multa |
Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944
Art. 31 L. 157/1992, art. 15 L. 497/1974
Art. 34 T.U. di P.S., artt. 50 e segg. Reg. T.U., art. 18 L. 110/1975, Circ. 17 febbraio 1998
Artt. 31 T.U. di P.S., 46 Reg. P.S., D.M. 24 novembre 1978
D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996
Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di P.S., DM 5 giugno 1978 e DM 635/1996
Norme ONU ed europee; D:L.vo 204/2010
Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006
Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P.
Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.
Cosi Circ. Min. Int. 6 settembre 2012
DM 19 settembre 2002 nr. 272, Direttiva CE 23 aprile 2004, L. 25
gennaio 2006 n. 29, che hanno modificato il Reg. TU e relativi
Allegati;D. 58/2010
Cass. 26 aprile 1983 n. 3632
Direttiva europea 18 aprile 2008
Decisione del Banco di Prova
L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975
Direttiva europea e trattato di Schengen
Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982
L. 526/1999 , L. 422/2000 e DM 362/2001
Art. 703 C.P. e Art. 57 T.U. di P.S.
Art. 19 L. 110/1975 e D. L.vo 204/2010
Attenzione: la Cassazione ha detto il contrario, in contrasto con le norme europee.
Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg. T.U.
Art. 702 C.P., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975
Circolare 10.9876/10/100(2) del 14 febbraio 1980
Fonte: http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm
agenzia investigativa Roma