martedì 21 agosto 2018

Se l'ex coniuge ha un altro partner perde l'assegno di mantenimento

Svolgendo l'attività di investigatore privato Roma da oltre vent'anni, mi capita spesso di dover eseguire investigazioni private finalizzate alla modifica o alla revoca dell'assegno di mantenimento.
Il mio compito è quello di accertare se la persona che percepisce l'assegno di mantenimento svolga una attività lavorativa non dichiarata in sede di separazione o che abbia intrapreso una relazione more uxorio con un altra persona -viceversa- verifico se la persona condannata a versare l'assegno di mantenimento abbia facoltà economiche maggiori da quelle dichiarate in tribunale.
Questa sentenza stravolge in parte il concetto di convivenza more uxorio stabile e duratura, una relazione sentimentale costituita di fatto per creare una nuova famiglia.
Ho letto l'ordinanza emessa dal Presidente delegato Dott.ssa Donatella Montanari e ho notato come nello specifico caso vi siano elementi importanti (figli, redditi e altro) che possano aver influenzato la decisione del presidente - come spesso ricordo ai miei clienti - ogni caso fa giurisprudenza!

L'ex moglie ha un compagno? Stop all'assegno di mantenimento

Il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa. Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, con la recente ordinanza del 12 aprile 2018. Ordinanza emessa a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla moglie, quasi ex, l’assegno stabilito in separazione.

La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Decisione assunta dalla moglie, forse, proprio per non perdere l’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in sede di separazione e del quale chiedeva la conferma in sede divorzile. Fino a poco tempo fa, infatti, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse “realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito”.

Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro ex coniuge.Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento.

Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio 2018,  si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona il quale – in una causa di modifica delle condizioni di divorzio  e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como –, ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie.
In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme “a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza”, e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza).
Dunque, costruire  una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i  Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi: “la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio”.


Fonte: http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/2018/07/06/news/l_ex_moglie_ha_un_compagno_stop_all_assegno_di_mantenimento-199534935/

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