Negli ultimi
decenni si parla molto di investigatori privati e agenzie
investigative: detective messi alle calcagna di lavoratori
dipendenti apparentemente in malattia o in permesso legge 104,
di mariti e mogli fedifraghi, di soci e dipendenti che
potrebbero svelare a terzi i segreti industriali o girare i clienti ai
concorrenti per attuare una concorrenza sleale; a questo punto la domanda è
d’obbligo… è consentito dalla legge far pedinare una persona, utilizzare
registratori e, in definitiva, ingaggiare un investigatore privato? Che valore
hanno le loro risultanze all’interno di un processo?
Iniziamo subito
col ribadire che è legale assumere un investigatore privato, a prescindere
dallo scopo per il quale questo viene ingaggiato e dalla persona che sarà
oggetto di accertamenti; ciò che potrebbe essere illecito è la modalità con cui
l’investigatore svolge il proprio incarico professionale. Il garante della
privacy ha emanato una sorta di codice disciplinare per gli investigatori, la
cui attività non può mai andare in contrasto con le norme che tutelano
la privacy.
La responsabilità
penale è personale, quindi se l’investigatore viola tali norme, sarà lui a
risponderne e non il cliente, a meno che questi non gli abbia espressamente
commissionato una specifica attività illegale.
Dunque, è
consigliato lasciare l’investigatore libero di svolgere le proprie
indagini per come meglio intende procedere in relazione al caso specifico,
consapevole egli, di ciò che è legale e ciò che non lo è, e comunque, diversamente,
rispondendo solo lui dei reati commessi.
Per svolgere
l’attività di investigatore privato il professionista deve essere munito
della licenza rilasciata dal Prefetto.
L’investigatore
privato può occultare microspie o registratori in auto o a casa?
L’uso di
microspie, microcamere e micro registratori è vietato dalla legge. Quindi non lecito
utilizzare, ad esempio, nel contesto di un procedimento di separazione, l’audio
di una conversazione telefonica intrattenuta dal soggetto indagato, all’interno
della propria autovettura, nella quale l’investigatore privato abbia occultato
di nascosto un registratore.
Le
registrazioni e le foto prodotte dell’investigatore privato, sono valide?
La legge
stabilisce che le riproduzioni meccaniche (come le fotografie o le
registrazioni audio) sono considerate prove solo se non contestate dalla parte
contro la quale sono prodotte. Per far fronte a questo problema la
giurisprudenza ha reso possibile completare la prova con la testimonianza
orale dell’investigatore privato il quale potrà essere chiamato a confermare i
fatti e le circostanze di cui si è reso testimone e che ha registrato o
fotografato, rendendo in tale modo, “provati” i relativi eventi documentati in
modo meccanico.
L’investigatore
privato può pedinare una persona?
L’investigatore è
libero di pedinare la persona da lui attenzionata, senza che ciò però possa
diventare una molestia e, quindi, in modo persecutorio, continuativo e
assillante o in condizioni da stalkerizzare la vittima. A riguardo la Cassazione
(Cass. sent. n. 48264 del 20.11.2014) ha detto che
il pedinamento diventa reato qualora la vittima, accorgendosi di
essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria
sicurezza. Se, invece, la vittima è all’oscuro di essere pedinata, non si
configura alcun illecito, in quanto non si attua una molestia.
L’investigazione
privata non può spingersi all’interno dei luoghi di privata
dimora come anche la sede dell’azienda o dell’abitazione privata
(accedendo ad esempio nel giardino).
L’investigatore
privato può registrare una conversazione?
L’investigatore
privato (come qualsiasi cittadino) è libero di registrare una
conversazione da lui intrattenuta con il soggetto “indagato”, anche a
insaputa di quest’ultimo. Registrare una conversazione tra presenti è
lecito. Non è legale invece non essere presenti fisicamente alla registrazione;
chi registra deve essere presente al dialogo, anche se non proferisce parola.
Sulla base di
ciò, l’investigatore privato può anche registrare una conversazione telefonica
intrattenuta con il soggetto delle indagini.
L’investigatore
privato può fare fotografie?
Come può
registrare e pedinare una o più persone, l’investigatore privato è libero di
fotografarlo purché fuori dai luoghi di privata dimora o dove si svolge la sua
attività lavorativa. La fotografia all’interno del cortile o del
giardino di una abitazione, se non protetta da recinzioni, alberi o siepi
e quindi in definitiva, non vi è alcun ostacolo all’occhio dei curiosi è
considerata legale.
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