Svolgendo da più di vent'anni la professione di investigatore privato ho vissuto in molteplici occasioni situazioni di pericolo dove ho temuto per la mia personale incolumità.
In queste situazioni mi sono sempre appellato al mio istinto e al buon senso, riuscendo ad allontanarmi dal pericolo evitando il peggio - devo ammettere però che con me ho sempre portato uno spry anti aggressione e che custodivo nel cassetto dello sportello della mia utilitaria; un piccolo congegno che in caso di necessità poteva darmi la possibilità di difendermi o quanto meno, guadagnare la fuga.
Ora la Cassazione mette fine alla libera detenzione dello spray urticante e quindi dovrò rivedere il mio piano di difesa personale perché non vorrei mai essere denunciato per porto abusivo di armai.
Anche la bomboletta spray a contenuto urticante è da annoverare tra le armi comuni da sparo. E' quanto emerge dalla sentenza 5 febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di porto e detenzione illegale di alcune bombolette spray marca "American Style Nato Super Paralisant" contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell'ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile e ricorrere per Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi ex art. 4 della L n. 110 del 1975), posto che la destinazione naturale del prodotto è costituita dalla difesa personale e stante la ridottissima potenzialità offensiva dell'oggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "integra il reato previsto dall'art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all'art. 2, L. n. 110 del 1975" (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11753 del 28 febbraio 2012, rv. 252261). Già in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6106 del 13 gennaio 2009, rv. 243349, secondo la quale: "La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895".
Info: Investigatore privato Roma
Investigatore Privato Roma è un blog gestito personalmente dall'investigatore privato Giuseppe Tiralongo, direttore dell'Atlantica Investigazioni di Roma. Se hai necessità di un investigazione privata, puoi contattarlo direttamente al 3663839069.
lunedì 31 marzo 2014
martedì 4 marzo 2014
Il clima conflittuale tra coniugi non esclude il reato di stalking
Nella mia ventennale professione di investigatore privato a Roma, mi sono trovato spesso nella condizione di dover rinunciare all'incarico preso, per via del comportamento scorretto del mandante che, nell'ambito di una problematica familiare, si poneva in maniera violenta, assumendo per certi versi le fattezze di un vero stalker.
La vicenda giudiziaria riguarda una donna che
denuncia per stalking il marito, dal quale è separata, dopo essere stata
oggetto di telefonate, pedinamenti, minacce, danneggiamenti, in un
crescendo di comportamenti intimidatori che hanno ingenerato in lei uno
stato persistente di ansia e timore.
Richiesta a carico dell'uomo la misura
cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex
moglie, il GIP, prima, e il Tribunale, in sede di appello, poi,
respingono l'istanza del P.M., in quanto – si legge nella motivazione
del Tribunale – dall'istruttoria è emerso che “ il notevole flusso
telefonico dal marito alla moglie (sicuramente dal contenuto minaccioso)
non era univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da
ingenerare il menzionato stato psichico, perchè, come accertato dalla
PG, risultavano anche molte telefonate in uscita dalla moglie al marito” Il
Tribunale, pur ritenendo la donna attendibile, ha però collegato i
ripetuti tentativi di contattare la moglie anche con espressioni
minacciose e ingiuriose in un contesto conflittuale tra
ex coniugi e ha ritenuto quindi sussistere a carico del marito i reati
di ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misura
cautelare.
Proposto ricorso per Cassazione, la
Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso del P.M., nel delineare il
reato di “stalking”, precisa che trattasi di un “reato che prevede
eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad
integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale
il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo
sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.
La circostanza – prosegue la Corte - che
vi siano state delle chiamate telefoniche da parte della donna all'ex
marito, riconducibili ad un contesto familiare conflittuale originato
dalla crisi della coppia, come nel caso di specie, non esclude affatto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
del reato in questione, ma anzi assume una rilevanza particolare, visto
che l'art. 612 bis, al comma 2, prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.
Da qui discende l'annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio ad altro giudice, che dovrà
valutare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e,
in caso positivo, sull'esistenza delle esigenze cautelari.
Info: Investigazioni a Roma
venerdì 21 febbraio 2014
Delitto di Fiumicino, barista romena indagata per omicidio volontario.
La sua posizione è stata per alcuni giorni al vaglio dei magistrati che la hanno indagata per omicidio volontario. Al tempo stesso però, ricostruendo la dinamica dell'accaduto e valutando attentamente la posizione della donna, è stata stabilito che la sua reazione è stata per legittima difesa. Questa la attuale posizione di Alina, la barista rumena che giovedì scorso aveva reagito con un coltello a un tentativo di rapina nel bar di via Hermada in cui lavora a Isola Sacra e che aveva provocato la morte del pregiudicato romano 29enne Manuel Musso
La cosa che mi lascia perplesso è come difronte ad un fatto di evidente legittima difesa, una persona onesta, debba comunque subire l’iter burocratico della giustizia, facendo spendere tempo e denaro a quei, già pochi magistrati, oberati di lavoro e causando malessere e preoccupazione ad una persona che onestamente, conduce una vita di lavoro e sacrificio.
Quando un delinquente armato di pistola, minaccia un altro soggetto, esplodendo n°6 colpi in aria, intimandole di consegnare il denaro della cassa; questa è una chiara situazione di legittima difesa, poiché il rapinatore armato ha già premuto il dito sul grilletto e quindi fuori controllo, mentre la persona aggredita, priva di ogni via di fuga è in quel momento in pericolo di vita!
Nella mia professione di investigatore privato a Roma, non ho mai avuto un incarico per difendere una persona indagata per una situazione simile...sicuramente sarebbe un indagine memorabile.
La cosa che mi lascia perplesso è come difronte ad un fatto di evidente legittima difesa, una persona onesta, debba comunque subire l’iter burocratico della giustizia, facendo spendere tempo e denaro a quei, già pochi magistrati, oberati di lavoro e causando malessere e preoccupazione ad una persona che onestamente, conduce una vita di lavoro e sacrificio.
Quando un delinquente armato di pistola, minaccia un altro soggetto, esplodendo n°6 colpi in aria, intimandole di consegnare il denaro della cassa; questa è una chiara situazione di legittima difesa, poiché il rapinatore armato ha già premuto il dito sul grilletto e quindi fuori controllo, mentre la persona aggredita, priva di ogni via di fuga è in quel momento in pericolo di vita!
Nella mia professione di investigatore privato a Roma, non ho mai avuto un incarico per difendere una persona indagata per una situazione simile...sicuramente sarebbe un indagine memorabile.
giovedì 20 febbraio 2014
USURA BANCARIA: CORRISPETTIVI anche in caso di violazione dei soli interessi MORATORI.
In materia di usura bancaria,
allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al
c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi
detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola
riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi
corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti,
infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito
all’epoca della conclusione del contratto.
Così si è pronunciato il Tribunale di
Napoli, quinta sezione civile, in persona del dott. Enrico Ardituro, con
l’ordinanza del 28.01.2014, di rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecutorietà del titolo proposta dal debitore esecutato in sede di
opposizione a precetto.
La sospensione era stata richiesta sul
presupposto che la Banca creditrice avesse applicato, sin dalla
stipulazione del mutuo – sul quale si fondava l’opposta intimazione – un
tasso d’interesse usurario, dovendosi considerare ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art.1815, comma secondo, cc,
anche la misura degli interessi moratori pattuiti.
A sostegno della richiesta, l’opponente riportava l’orientamento espresso dalla Cassazione nella - ormai nota – sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 (commentata criticamente sulla nostra rivista).
Il giudice partenopeo ha
implicitamente negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra
la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi
moratori, ai fini della verifica del tasso soglia, con la conseguenza
che in ipotesi di violazione dell’una, l’altra rimane valida ed
efficace.
La usurarietà di una pattuizione non
travolge l’intero contratto, a maggior ragione che la pattuizione degli
interessi moratori è solo eventuale, per il caso di inadempimento.
Al cospetto di tale ricostruzione, il
Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto richiesto da parte
opponente, potesse ritenersi illegittima – e dunque nulla – la sola
clausola relativa agli interessi moratori, con la conseguenza che gli
interessi corrispettivi fossero da considerarsi comunque dovuti, poiché
pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all’epoca
stabilito dal Ministro del Tesoro.
Tale interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli fornisce una soluzione “equilibrata”, che tiene conto del dictum
dei Giudici di legittimità e – di conseguenza – considera anche gli
interessi di mora quali suscettibili di valutazione ai fini dell’usura,
pur tuttavia concludendo, quanto agli effetti, circa la necessità di non
travolgere con la sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma, cc
tutti gli interessi – a qualunque titolo – pattuiti, bensì il solo
tasso di mora.
Tale decisione è la prima decisione di
merito la quale di fatto chiarisce la portata interpretativa del
principio espresso dalla corte di cassazione con la ormai famosa senza
n.350 del 2013 in quanto giammai è stato espresso il principio secondo
il quale la pattuizione della clausola degli interessi moratoria possa
travolgere anche quella degli interessi corrispettivi.
lunedì 3 febbraio 2014
Difesa personale e domestica con pistola...
Secondo le Questure, sono circa tredici milioni i cittadini italiani che detengono un arma da fuoco legalmente autorizzata, ma sono numeri sfuggenti, come incerta è la regolamentazione in materia.
Diminuiscono le richieste per il porto d’armi per difesa personale, mentre sono in aumento le richieste per porto d’armi ad uso sportivo, più semplici da ottenere e dalla durata di sei anni.
Negli ultimi 3 anni sono state concesse 700.000 licenze sportive e non tutti i possessori di queste autorizzazioni, osservano gli obblighi limitativi previsti dalla legge.
Per tanti aspiranti pistoleri, l’uso sportivo delle armi è solo una facile scorciatoia per poter girare armati, in questi tempi di crisi e con la criminalità in crescente aumento, si rafforza anche negli italiani il bisogno della difesa armata “fai da te”.
Quello della "Legittima Difesa" in Italia è un argomento davvero interessante ed assurdo. Sono anni che cerco di capire, di comprendere quali siano le dinamiche e le valutazioni che portino all'esito, positivo e non, di uno scontro a fuoco, ma a tutt'oggi non sono riuscito a capirlo, grazie all'interpretazione che ognuno da alle legislazione vigenti, che come spesso accade nel nostro paese, vanno sapute interpretare.
I consigli che posso dare a chi detiene un arma in casa sono quelli di adottare tutte le misure necessarie al fine di mettere in sicurezza la custodia dell’arma, non improvvisarsi agenti di polizia e soprattutto, prendere coscienza della potenzialità bellica e della pericolosità dell’arma detenuta.
La paura più diffusa tra gli italiani è quella di subire un aggressione in casa (da distinguere dal normale furto); la paura, alimentata dai recenti fatti di cronaca è divenuta fobia, sentimento questo che ha alimentato il diritto alla difesa personale e domestica.
Quando si subisce una aggressione in casa a scopo di rapina è facile perdere la testa e finire in una situazione di pericolo o nella condizione di dover subire (in seguito) un processo per omicidio.
L’errore che molte persone armate fanno è quello di custodire la pistola sotto il cuscino, consegnandola a loro insaputa direttamente agli aggressori, che astutamente attendono il momento di sonno propizio per poter accedere all’interno della camera da letto, anestetizzare i mal capitati, per poter in seguito raggiungere i loro scopi (rapina, aggressione, furto, violenza sessuale, ecc...).
La difesa è tale quando siamo noi a difenderci, andare in giro per casa con la pistola in pugno, alla ricerca di malviventi, è già un eccesso di legittima difesa, e come spesso accade, se ci scappa il morto, si finisce sicuramente in galera.
Una situazione di difesa domestica può essere la seguente:
Sentiamo dei rumori e ci allarmiamo;
Comprendiamo che c’è qualcosa di anomalo e che in casa ci sono dei malviventi;
Ci chiudiamo in camera con i nostri familiari;
Chiamiamo le forze dell’ordine, avvisandoli che siamo armati e di quanto sta accadendo;
Spengiamo le luci ed attendiamo gli eventi.
Comportandoci in questo modo, abbiamo fatto il possibile per difendere la nostra incolumità e quella dei nostri cari, evitando in maniera assoluta il contatto diretto con gli intrusi.
Il problema reale avviene quando, malgrado tutte le misure adottate, il malvivente abbia intenzione di entrare nella camera dove vi siete chiusi e dove non avete via di fuga...
A quel punto fossi in voi, griderei il più possibile un messaggio di facile comprensione: “Se entri, sparo”...legalmente non so come finirebbe, ma coscientemente, penso che abbiate fatto il possibile per evitare una aggressione o un conflitto a fuoco.
Ricordate sempre che spesso la legge ed il buon senso non sono la stessa cosa e che un omicidio obbliga il giudice ad aprire un'inchiesta da cui non saprete mai come ne uscirete.
Info: Investigatore Privato Roma
venerdì 31 gennaio 2014
AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO CONDANNATI
Uno dei casi giudiziari che hanno coinvolto maggiormente l'opinione pubblica negli ultimi anni. L' aspetto emotivo è stato certamente prevalente rispetto a quello processuale: i protagonisti sono giovani, di buona famiglia, studenti modello, dalle lungimiranti ambizioni, di diversa nazionalità. Purtroppo si sono incontrati nel momento sbagliato nel luogo sbagliato. Tuttavia, sul piano processuale, gli indizi contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono sempre stati gravi, precisi, convergenti. La loro assoluzione, da parte della Corte di Assise di Appello di Perugia è stato un "raro caso di violazione di legge e illogicita”, come ha concluso il Procuratore Generale nella sua finale requisitoria innanzi alla Corte di Assise di Appello di Firenze, in quello che è stato definito il processo “bis”
1 – LA CONFESSIONE
La Knox aveva confessato di essere stata presente nella casa la notte dell'assassinio e che aveva sentito Meredith gridare, mentre aveva successivamente identificato il gestore di un bar, il congolese Patrick Lumumba, come l'assalitore. Ha dichiarato alla Corte, durante il dibattimento di primo grado, che la confessione era stata resa in modo “forzato” durante il primo interrogatorio, ma poi lo aveva integralmente trascritto in un memorandum di cinque pagine il mattino seguente
2-LA FALSA ACCUSA
La Pubblica Accusa ha sempre sostenuto che la calunnia mossa dalla Knox nei confronti del Lumumba era un segnale della propria colpevolezza ed un tentativo per allontanare gli inquirenti dai sospetti su di lei.
Il ragazzo congolese fu arrestato in un blitz notturno dalla polizia e trascorse due settimane in carcere . Solo per caso un uomo d'affari svizzero lesse su un giornale del suo caso e venne spontaneamente in Italia per dichiarare che quella sera era insieme a Lumumba, nel suo bar.
3- L'ALIBI FALSO
Sollecito non ha mai confermato integralmente l'alibi della Knox nella notte dell'assassinio.
Lei disse lei aveva trascorso la sera con lui, fumando marijuana, guardando il film francese Amélie e facendo l’amore. Ma nell’immediatezza dei fatti il racconto di Sollecito alla polizia fu molto lacunoso e pieno di contraddizioni.
4 – I DATI DEL COMPUTER E DEL CELLULARE
Sollecito dichiara che lui usò il suo computer per scaricare alcune foto e il film Amélie. Ma gli esperti informatici hanno accertato che non vi fu alcuna attività sul suo laptop dalle 9.10 della sera alle 5.32 della mattina successiva. Spazio temporale entro cui l'assassinio ebbe luogo.
Knox e Sollecito spensero i loro telefoni cellulari i nella notte dell'assassinio, dalle 8.40 di sera, fino alle 6 del mattino successivo.
5) LA SCENA DEL CRIMINE
La camera da letto di una delle coinquiline della Kercher , fu messa a soqquadro la notte dell'assassinio, e la finestra di quella stanza fu rotta con una pietra. La pattuglia di polizia intervenuta nell’immediatezza ha sempre confermato che i vetri della finestra erano sopra gli abiti, sparsi sul pavimento. È evidente che la finestra fu rotta dopo che il contenuto della stanza fu lanciato per aria, senza peraltro asportare nulla. Gli inquirenti hanno dedotto che la Knox e quello che in quei giorni era il suo fidanzato, avevano inscenato l’irruzione per rappresentare un furto con scasso che era poi degenerato in un tentativo di stupro ed assassinio.
Info: Investigatore privato Roma
giovedì 30 gennaio 2014
Attrezzature da scasso utilizzate dai ladri
In questo video potrete osservare, parte delle attrezzature utilizzate dai ladri per entrare all'interno delle nostre case, uffici, negozi.
Da notare la professionalità e l'accuratezza con cui il ladro perfeziona i suoi strumenti, pianificando con metodo e attenzione, eventuali imprevisti (notate lo spry antiaggressione).
Nelle mie investigazioni private Roma, capita spesso di mbattermi nella ricerca di questi malfattori che malgrado le loro accortezze, lasciano sempre qualche indizio utile all'accertamenti.
Da notare la professionalità e l'accuratezza con cui il ladro perfeziona i suoi strumenti, pianificando con metodo e attenzione, eventuali imprevisti (notate lo spry antiaggressione).
Nelle mie investigazioni private Roma, capita spesso di mbattermi nella ricerca di questi malfattori che malgrado le loro accortezze, lasciano sempre qualche indizio utile all'accertamenti.
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