giovedì 20 febbraio 2014

USURA BANCARIA: CORRISPETTIVI anche in caso di violazione dei soli interessi MORATORI.


In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all’epoca della conclusione del contratto.

Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in persona del dott. Enrico Ardituro, con l’ordinanza del 28.01.2014, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo proposta dal debitore esecutato in sede di opposizione a precetto.

La sospensione era stata richiesta sul presupposto che la Banca creditrice avesse applicato, sin dalla stipulazione del mutuo – sul quale si fondava l’opposta intimazione – un tasso d’interesse usurario, dovendosi considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art.1815, comma secondo, cc, anche la misura degli interessi moratori pattuiti.

A sostegno della richiesta, l’opponente riportava l’orientamento espresso dalla Cassazione nella - ormai nota – sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 (commentata criticamente sulla nostra rivista).

Il giudice partenopeo ha implicitamente negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, ai fini della verifica del tasso soglia, con la conseguenza che in ipotesi di violazione dell’una, l’altra rimane valida ed efficace.

La usurarietà di una pattuizione non travolge l’intero contratto, a maggior ragione che la pattuizione degli interessi moratori è solo eventuale, per il caso di inadempimento.

Al cospetto di tale ricostruzione, il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto richiesto da parte opponente, potesse ritenersi illegittima – e dunque nulla – la sola clausola relativa agli interessi moratori, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi fossero da considerarsi comunque dovuti, poiché pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministro del Tesoro.

Tale interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli fornisce una soluzione “equilibrata”, che tiene conto del dictum dei Giudici di legittimità e – di conseguenza – considera anche gli interessi di mora quali suscettibili di valutazione ai fini dell’usura, pur tuttavia concludendo, quanto agli effetti, circa la necessità di non travolgere con la sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma, cc tutti gli interessi – a qualunque titolo – pattuiti, bensì il solo tasso di mora.

Tale decisione è la prima decisione di merito la quale di fatto chiarisce la portata interpretativa del principio espresso dalla corte di cassazione con la ormai famosa senza n.350 del 2013 in quanto giammai è stato espresso il principio secondo il quale la pattuizione della clausola degli interessi moratoria possa travolgere anche quella degli interessi corrispettivi.
 

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