In materia di usura bancaria,
allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al
c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi
detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola
riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi
corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti,
infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito
all’epoca della conclusione del contratto.
Così si è pronunciato il Tribunale di
Napoli, quinta sezione civile, in persona del dott. Enrico Ardituro, con
l’ordinanza del 28.01.2014, di rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecutorietà del titolo proposta dal debitore esecutato in sede di
opposizione a precetto.
La sospensione era stata richiesta sul
presupposto che la Banca creditrice avesse applicato, sin dalla
stipulazione del mutuo – sul quale si fondava l’opposta intimazione – un
tasso d’interesse usurario, dovendosi considerare ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art.1815, comma secondo, cc,
anche la misura degli interessi moratori pattuiti.
A sostegno della richiesta, l’opponente riportava l’orientamento espresso dalla Cassazione nella - ormai nota – sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 (commentata criticamente sulla nostra rivista).
Il giudice partenopeo ha
implicitamente negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra
la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi
moratori, ai fini della verifica del tasso soglia, con la conseguenza
che in ipotesi di violazione dell’una, l’altra rimane valida ed
efficace.
La usurarietà di una pattuizione non
travolge l’intero contratto, a maggior ragione che la pattuizione degli
interessi moratori è solo eventuale, per il caso di inadempimento.
Al cospetto di tale ricostruzione, il
Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto richiesto da parte
opponente, potesse ritenersi illegittima – e dunque nulla – la sola
clausola relativa agli interessi moratori, con la conseguenza che gli
interessi corrispettivi fossero da considerarsi comunque dovuti, poiché
pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all’epoca
stabilito dal Ministro del Tesoro.
Tale interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli fornisce una soluzione “equilibrata”, che tiene conto del dictum
dei Giudici di legittimità e – di conseguenza – considera anche gli
interessi di mora quali suscettibili di valutazione ai fini dell’usura,
pur tuttavia concludendo, quanto agli effetti, circa la necessità di non
travolgere con la sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma, cc
tutti gli interessi – a qualunque titolo – pattuiti, bensì il solo
tasso di mora.
Tale decisione è la prima decisione di
merito la quale di fatto chiarisce la portata interpretativa del
principio espresso dalla corte di cassazione con la ormai famosa senza
n.350 del 2013 in quanto giammai è stato espresso il principio secondo
il quale la pattuizione della clausola degli interessi moratoria possa
travolgere anche quella degli interessi corrispettivi.
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