martedì 27 maggio 2014

Separazione: assegno negato alla moglie grazie all'adulterio scoperto dall'investigatore privato

Il marito che sospetta di essere tradito può far seguire la moglie da un investigatore privato a Roma e usare le "prove" raggiunte dal professionista nel corso del giudizio di separazione ai fini dell'addebito.
Questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione pubblicata ieri, la n. 11516.
Siamo a Bologna, in corte d'Appello, dove a una signora viene respinta la richiesta di un assegno di mantenimento perché il marito aveva provato la sua infedeltà anche tramite il ricorso ai tabulati telefonici, oltre che con foto e resoconto di un investigatore privato da lui incaricato.
La corte d'Appello ha ritenuto provata la relazione extraconiugale della donna, ritenendo tale relazione la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi.
Per la Cassazione, il ricorso alla relazione investigativa è del tutto legittima in caso di separazione così come peraltro nell'ambito del lavoro. Ecco l'elenco delle ultime sentenze, appunto in materia di lavoro, che lo ricordano: 20613/12; 12489/11; 3590/11;26991/09; 18821/08; 9167/03. Queste invece quelle in ambito familiare: 8512/06; 683/75).
La Corte ha deciso a favore dell'ex marito perché, grazie al lavoro dell'investigatore privato, è stato provato che la relazione fosse precedente alla domanda di separazione.
Ma...La Corte di cassazione ricorda anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificandosi così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cassazione 2059/12; 25618/07).
In estrema sintesi: il tradito deve dimostrare la prova del tradimento mentre il traditore - se ne ha l'interesse, per esempio per richiedere un assegno di mantenimento - per evitare l'addebito, deve provare che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato al punto che la convivenza era «mero simulacro».
Infine la Corte puntualizza che per contesto disgregato non è sufficiente citare litigi e l'abitudine di dormire in camere separate.

giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: è diffamazione parlar male su Facebook anche senza fare nomi

Annullato il proscioglimento di un maresciallo della Gdf che sul proprio profilo aveva insultato un collega senza nominarlo. Perché si configuri il reato "è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa"

ROMA - Chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d'Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

"Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto per vendetta...." scriveva sul Facebook il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata, poi assolto dalla Corte militare d'appello di Roma dato l'anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato. Il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto fondato, disponendo un nuovo processo d'appello. "Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata oggi - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa".

Osservano i giudici di 'Palazzaccio': "Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due".

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, "non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".


Info: agenzia investigativa Roma 



lunedì 31 marzo 2014

Bomboletta spray urticante: per la Cassazione ci vuole il porto d'armi

Svolgendo da più di vent'anni la professione di investigatore privato ho vissuto in molteplici occasioni situazioni di pericolo dove ho temuto per la mia personale incolumità.
In queste situazioni mi sono sempre appellato al mio istinto e al buon senso, riuscendo ad allontanarmi dal pericolo evitando il peggio - devo ammettere però che con me ho sempre portato uno spry anti aggressione e che custodivo nel cassetto dello sportello della mia utilitaria; un piccolo congegno che in caso di necessità poteva darmi la possibilità di difendermi o quanto meno, guadagnare la fuga.
Ora la Cassazione mette fine alla libera detenzione dello spray urticante e quindi dovrò rivedere il mio piano di difesa personale perché non vorrei mai essere denunciato per porto abusivo di armai.

Anche la bomboletta spray a contenuto urticante è da annoverare tra le armi comuni da sparo. E' quanto emerge dalla sentenza  5 febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di porto e detenzione illegale di alcune bombolette spray marca "American Style Nato Super Paralisant" contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell'ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile e ricorrere per Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi ex art. 4 della L n. 110 del 1975), posto che la destinazione naturale del prodotto è costituita dalla difesa personale e stante la ridottissima potenzialità offensiva dell'oggetto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "integra il reato previsto dall'art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all'art. 2, L. n. 110 del 1975" (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11753 del 28 febbraio 2012, rv. 252261). Già in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6106 del 13 gennaio 2009, rv. 243349, secondo la quale: "La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895".
Info: Investigatore privato Roma

martedì 4 marzo 2014

Il clima conflittuale tra coniugi non esclude il reato di stalking


Nella mia ventennale professione di investigatore privato a Roma, mi sono trovato spesso nella condizione di dover rinunciare all'incarico preso, per via del comportamento scorretto del mandante che, nell'ambito di una problematica familiare, si poneva in maniera violenta, assumendo per certi versi le fattezze di un vero stalker.
La vicenda giudiziaria riguarda una donna che denuncia per stalking il marito, dal quale è separata, dopo essere stata oggetto di telefonate, pedinamenti, minacce, danneggiamenti, in un crescendo di comportamenti intimidatori che hanno ingenerato in lei uno stato persistente di ansia e timore.
Richiesta a carico dell'uomo la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, il GIP, prima, e il Tribunale, in sede di appello, poi, respingono l'istanza del P.M., in quanto – si legge nella motivazione del Tribunale – dall'istruttoria è emerso che “ il notevole flusso telefonico dal marito alla moglie (sicuramente dal contenuto minaccioso) non era univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico, perchè, come accertato dalla PG, risultavano anche molte telefonate in uscita dalla moglie al marito” Il Tribunale, pur ritenendo la donna attendibile, ha però collegato i ripetuti tentativi di contattare la moglie anche con espressioni minacciose e ingiuriose in un contesto conflittuale tra ex coniugi e ha ritenuto quindi sussistere a carico del marito i reati  di ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misura cautelare.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso del P.M., nel delineare il reato di “stalking”,  precisa che trattasi di un “reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.
La circostanza – prosegue la Corte - che vi siano state delle chiamate telefoniche da parte della donna all'ex marito, riconducibili ad un contesto familiare conflittuale originato dalla crisi della coppia, come nel caso di specie, non esclude affatto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, ma anzi assume una rilevanza particolare, visto che l'art. 612 bis, al comma 2, prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.
Da qui discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altro  giudice, che dovrà valutare  in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in caso positivo, sull'esistenza delle esigenze cautelari.

Info: Investigazioni a Roma

venerdì 21 febbraio 2014

Delitto di Fiumicino, barista romena indagata per omicidio volontario.

La sua posizione è stata per alcuni giorni al vaglio dei magistrati che la hanno indagata per omicidio volontario. Al tempo stesso però, ricostruendo la dinamica dell'accaduto e valutando attentamente la posizione della donna, è stata stabilito che la sua reazione è stata per legittima difesa. Questa la attuale posizione di Alina, la barista rumena che giovedì scorso aveva reagito con un coltello a un tentativo di rapina nel bar di via Hermada in cui lavora a Isola Sacra e che aveva provocato la morte del pregiudicato romano 29enne Manuel Musso

La cosa che mi lascia perplesso è come difronte ad un fatto di evidente legittima difesa, una persona onesta, debba comunque subire l’iter burocratico della giustizia, facendo spendere tempo e denaro a quei, già pochi magistrati, oberati di lavoro e causando malessere e preoccupazione ad una persona che onestamente, conduce una vita di lavoro e sacrificio.
Quando un delinquente armato di pistola, minaccia un altro soggetto, esplodendo n°6 colpi in aria, intimandole di consegnare il denaro della cassa; questa è una chiara situazione di legittima difesa, poiché il rapinatore armato ha già premuto il dito sul grilletto e quindi fuori controllo, mentre la persona aggredita, priva di ogni via di fuga è in quel momento in pericolo di vita!
Nella mia professione di investigatore privato a Roma, non ho mai avuto un incarico per difendere una persona indagata per una situazione simile...sicuramente sarebbe un indagine memorabile.

giovedì 20 febbraio 2014

USURA BANCARIA: CORRISPETTIVI anche in caso di violazione dei soli interessi MORATORI.


In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all’epoca della conclusione del contratto.

Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in persona del dott. Enrico Ardituro, con l’ordinanza del 28.01.2014, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo proposta dal debitore esecutato in sede di opposizione a precetto.

La sospensione era stata richiesta sul presupposto che la Banca creditrice avesse applicato, sin dalla stipulazione del mutuo – sul quale si fondava l’opposta intimazione – un tasso d’interesse usurario, dovendosi considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art.1815, comma secondo, cc, anche la misura degli interessi moratori pattuiti.

A sostegno della richiesta, l’opponente riportava l’orientamento espresso dalla Cassazione nella - ormai nota – sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 (commentata criticamente sulla nostra rivista).

Il giudice partenopeo ha implicitamente negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, ai fini della verifica del tasso soglia, con la conseguenza che in ipotesi di violazione dell’una, l’altra rimane valida ed efficace.

La usurarietà di una pattuizione non travolge l’intero contratto, a maggior ragione che la pattuizione degli interessi moratori è solo eventuale, per il caso di inadempimento.

Al cospetto di tale ricostruzione, il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto richiesto da parte opponente, potesse ritenersi illegittima – e dunque nulla – la sola clausola relativa agli interessi moratori, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi fossero da considerarsi comunque dovuti, poiché pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministro del Tesoro.

Tale interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli fornisce una soluzione “equilibrata”, che tiene conto del dictum dei Giudici di legittimità e – di conseguenza – considera anche gli interessi di mora quali suscettibili di valutazione ai fini dell’usura, pur tuttavia concludendo, quanto agli effetti, circa la necessità di non travolgere con la sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma, cc tutti gli interessi – a qualunque titolo – pattuiti, bensì il solo tasso di mora.

Tale decisione è la prima decisione di merito la quale di fatto chiarisce la portata interpretativa del principio espresso dalla corte di cassazione con la ormai famosa senza n.350 del 2013 in quanto giammai è stato espresso il principio secondo il quale la pattuizione della clausola degli interessi moratoria possa travolgere anche quella degli interessi corrispettivi.
 

lunedì 3 febbraio 2014

Difesa personale e domestica con pistola...


Secondo le Questure, sono circa tredici milioni i cittadini italiani che detengono un arma da fuoco legalmente autorizzata, ma sono numeri sfuggenti, come incerta è la regolamentazione in materia.
Diminuiscono le richieste per il porto d’armi per difesa personale, mentre sono in aumento le richieste per porto d’armi ad uso sportivo, più semplici da ottenere e dalla durata di sei anni.
Negli ultimi 3 anni sono state concesse 700.000 licenze sportive e non tutti i possessori di queste autorizzazioni, osservano gli obblighi limitativi previsti dalla legge.
Per tanti aspiranti pistoleri, l’uso sportivo delle armi è solo una facile scorciatoia per poter girare armati, in questi tempi di crisi e con la criminalità in crescente aumento, si rafforza anche negli italiani il bisogno della difesa armata “fai da te”.
Quello della "Legittima Difesa" in Italia è un argomento davvero interessante ed assurdo. Sono anni che cerco di capire, di comprendere quali siano le dinamiche e le valutazioni che portino all'esito, positivo e non, di uno scontro a fuoco, ma a tutt'oggi non sono riuscito a capirlo, grazie all'interpretazione che ognuno da alle legislazione vigenti, che come spesso accade nel nostro paese, vanno sapute interpretare.
I consigli che posso dare a chi detiene un arma in casa sono quelli di adottare tutte le misure necessarie al fine di mettere in sicurezza la custodia dell’arma, non improvvisarsi agenti di polizia e soprattutto, prendere coscienza della potenzialità bellica e della pericolosità dell’arma detenuta.
La paura più diffusa tra gli italiani è quella di subire un aggressione in casa (da distinguere dal normale furto); la paura, alimentata dai recenti fatti di cronaca è divenuta fobia, sentimento questo che ha alimentato il diritto alla difesa personale e domestica.
Quando si subisce una aggressione in casa a scopo di rapina è facile perdere la testa e finire in una situazione di pericolo o nella condizione di dover subire (in seguito) un processo per omicidio.
L’errore che molte persone armate fanno è quello di custodire la pistola sotto il cuscino, consegnandola a loro insaputa direttamente agli aggressori, che astutamente attendono il momento di sonno propizio per poter accedere all’interno della camera da letto, anestetizzare i mal capitati, per poter in seguito raggiungere i loro scopi (rapina, aggressione, furto, violenza sessuale, ecc...).
La difesa è tale quando siamo noi a difenderci, andare in giro per casa con la pistola in pugno, alla ricerca di malviventi, è già un eccesso di legittima difesa, e come spesso accade, se ci scappa il morto, si finisce sicuramente in galera.
Una situazione di difesa domestica può essere la seguente:
Sentiamo dei rumori e ci allarmiamo;
Comprendiamo che c’è qualcosa di anomalo e che in casa ci sono dei malviventi;
Ci chiudiamo in camera con i nostri familiari;
Chiamiamo le forze dell’ordine, avvisandoli che siamo armati e di quanto sta accadendo;
Spengiamo le luci ed attendiamo gli eventi.
Comportandoci in questo modo, abbiamo fatto il possibile per difendere la nostra incolumità e quella dei nostri cari, evitando in maniera assoluta il contatto diretto con gli intrusi.
Il problema reale avviene quando, malgrado tutte le misure adottate, il malvivente abbia intenzione di entrare nella camera dove vi siete chiusi e dove non avete via di fuga...
A quel punto fossi in voi, griderei il più possibile un messaggio di facile comprensione: “Se entri, sparo”...legalmente non so come finirebbe, ma coscientemente, penso che abbiate fatto il possibile per evitare una aggressione o un conflitto a fuoco.
Ricordate sempre che spesso la legge ed il buon senso non sono la stessa cosa e che un omicidio obbliga il giudice ad aprire un'inchiesta da cui non saprete mai come ne uscirete.
Info: Investigatore Privato Roma