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lunedì 4 agosto 2014

Allarme infezioni: torna la sifilide, occhio ai giovani e agli illeciti endofamiliari

Tra le malattie trasmissibili durante i rapporti sessuali, tornano a spaventare la Clamidia, Gonorrea, e Sifilide, malattie che contagiano soprattutto i giovanissimi. Molto spesso, i ragazzi non si pongono il problema di praticare sesso sicuro, non curanti non solo di gravidanze inattese ma anche di queste ed altre terribili infezioni.
In particolare la sifilide è in rapida ascesa. E sono i giovani tra i 15 e i 24 anni la categoria più a rischio. I casi di sifilide in Italia sono circa cinquemila, ben il 7% in più rispetto all'anno precedente.
I giovani di oggi non sanno cosa fare per passare il tempo e pensano di diventare uomini o donne prima del tempo, la colpa è del governo o della scuola  che non fanno informazione e non educano i ragazzi, ma sopratutto dei genitori che non prestano più le loro attenzioni hai propri figli. 
Invece che fare ore di religione a scuola, forse sarebbe più pratico informare i ragazzi anche dei rischi del sesso.
Ci piace a tutti, ma i rischi sono alti se fatto senza dovute precauzioni e con partner occasionali, sicuramente sarebbe un argomento più interessante !

Con la mia attività di investigatore privato ho avuto modo di assistere in tribunale ad un caso scuola, dove il mio cliente malato di sifilide ha intrapreso azione legale contro il proprio marito, il quale da indagine svolte in fase preliminare, era emerso, fosse assiduo frequentatore di prostitute.
Questo comportamento oltre ad essere motivo di separazione giudiziale, rientra nell'illecito endofamiliare, cioè quegli l’illecito commesso da un familiare a danno di altro soggetto appartenente alla medesima cerchia domestica;
Nell’ illecito endofamiliare il risarcimento del danno non patrimoniale è senz’altro accordato nel caso in cui la condotta trasgressiva di un coniuge, posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri matrimoniali (reciproca fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione patrimoniale o casalinga ai bisogni della famiglia), determini altresì aggressione ai diritti inviolabili della persona dell’altro coniuge, come ad esempio la salute fisica o psichica, la sessualità, l’integrità morale, la dignità, l’onore, la reputazione, la privacy, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
Va altresì aggiunto che i doveri derivanti dal matrimonio vengono in rilievo anche nella fase precedente il matrimonio stesso.

Info: Atlantica - investigatori privati a Roma

martedì 27 maggio 2014

Separazione: assegno negato alla moglie grazie all'adulterio scoperto dall'investigatore privato

Il marito che sospetta di essere tradito può far seguire la moglie da un investigatore privato a Roma e usare le "prove" raggiunte dal professionista nel corso del giudizio di separazione ai fini dell'addebito.
Questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione pubblicata ieri, la n. 11516.
Siamo a Bologna, in corte d'Appello, dove a una signora viene respinta la richiesta di un assegno di mantenimento perché il marito aveva provato la sua infedeltà anche tramite il ricorso ai tabulati telefonici, oltre che con foto e resoconto di un investigatore privato da lui incaricato.
La corte d'Appello ha ritenuto provata la relazione extraconiugale della donna, ritenendo tale relazione la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi.
Per la Cassazione, il ricorso alla relazione investigativa è del tutto legittima in caso di separazione così come peraltro nell'ambito del lavoro. Ecco l'elenco delle ultime sentenze, appunto in materia di lavoro, che lo ricordano: 20613/12; 12489/11; 3590/11;26991/09; 18821/08; 9167/03. Queste invece quelle in ambito familiare: 8512/06; 683/75).
La Corte ha deciso a favore dell'ex marito perché, grazie al lavoro dell'investigatore privato, è stato provato che la relazione fosse precedente alla domanda di separazione.
Ma...La Corte di cassazione ricorda anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificandosi così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cassazione 2059/12; 25618/07).
In estrema sintesi: il tradito deve dimostrare la prova del tradimento mentre il traditore - se ne ha l'interesse, per esempio per richiedere un assegno di mantenimento - per evitare l'addebito, deve provare che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato al punto che la convivenza era «mero simulacro».
Infine la Corte puntualizza che per contesto disgregato non è sufficiente citare litigi e l'abitudine di dormire in camere separate.