martedì 23 aprile 2013

L'investigatore deve testimoniare ciò che è avvenuto sotto i suoi occhi Stampa Email Dettagli 22 Apr 2013 Scritto da Redazione

L'investigatore privato ingaggiato dalla moglie per la separazione non può solo confermare in aula il suo rapporto, che invece deve entrare nella causa come prova orale
L'Agenzia investigativa ingaggiata dalla moglie per spiare i presunti tradimenti del marito ai fini della separazione non può limitarsi a confermare in giudizio il suo rapporto, ma deve testimoniare i fatti precisi, circostanziati e chiari che ha appreso sotto la sua percezione diretta. È quanto emerge dall'ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice estensore Giuseppe Buffone).
Giusto processo
La moglie che vuole addebitare la separazione al marito ha messo il detective alle calcagna dell'uomo per documentarne eventuali scappatelle o vere e proprie relazioni extraconiugali. Ma non può pretendere che la relazione proveniente dallo "007" entri così com'è nella causa. Il servizio svolto dall'investigatore è una mera acquisizione di dati, con relativa elaborazione, e resta dunque confinata nell'ambito delle attività senza valenza pubblicistica, in quanto collocabile nel settore del commercio. Insomma: il resoconto dell'attività investigativa, svolta su mandato di una delle parti processuali per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte, è qualificabile come «scritto del terzo» e costituisce, dunque, una prova atipica; che ha funzione di di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (nella specie la moglie convinta dei tradimenti del marito). Risulta allora inammissibile la richiesta istruttoria con cui la moglie si limita a chiedere al giudice che l'investigatore venga a "confermare" il rapporto investigativo depositato agli atti: la relazione del detective, invero, contiene «fatti» non assunti in giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge e dunque non risulta utilizzabile, pena la violazione dei principi del giusto processo. Il giudice non ammette le prove orali richieste dalla moglie e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Fonte: Dario Ferrara www.cassazione.net

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