Credo sia chiaro
a tutti che le separazioni e i divorzi non avvengono mai d’amore e d’accordo:
quasi sempre accade che, per giungere alla conclusione della separazione e
quindi fino al divorzio, i due affrontino un percorso diabolico fatto di
ricatti, ritorsioni, rimproveri, contestazioni, rivendicazioni, rinfacciamenti
reciproci.
Nei casi più
gravi, la ex coppia non riesce a trovare un accordo e, quindi, non potendo
procedere alla separazione consensuale ovvero, quella, che avviene con
la firma di un accordo davanti al giudice e ai rispettivi avvocati, dovranno
per forza di cose intraprendere la be più complessa alla separazione
giudiziale ossia con una vera e propria causa in Tribunale.
A questo punto
sorgono alcune domande; Cosa succede se uno dei due coniugi fa ostruzionismo e
non vuole firmare l’atto di separazione? E, se il marito o la moglie è partito
all’estero e risulta irrintracciabile o disperso? Come si mette la situazione
se uno dei due, innanzi al giudice, dichiara che la coppia non è affatto in
crisi e che, anzi, tutto va alla perfezione?
La questione non
è poi così disastrosa come possa sembra, in fatti nei casi sopraelencati è
sempre possibile chiedere comunque la separazione giudiziale; In questo
caso, chi intenderà avviare il procedimento di separazione dovrà:
- recarsi da un avvocato;
- firmargli il mandato processuale;
- spiegargli le ragioni per cui intende procedere alla separazione e, se ve ne sono, indicare le colpe dell’altro coniuge per ottenere, a suo carico, il cosiddetto addebito (ossia la dichiarazione di responsabilità per la fine della convivenza. Ad esempio: tradimento, abbandono della casa coniugale, mancata osservanza del dovere di contribuzione o di assistenza materiale e morale, ecc.);
- indicare i mezzi di prova di quanto sostenuto: documenti, certificati medici, testimonianze, ecc.
(qui molto
spesso è importante la collaborazione degli investigatori privati Roma, che attraverso
la ricerca e la raccolta di prove, sosterranno il lavoro dei legali)
A questo punto
l’avvocato avvierà il giudizio nei confronti del coniuge dissenziente,
notificandogli l’atto processuale attraverso l’ufficiale giudiziario del
tribunale. Se questi dovesse essere non reperibile, perché ad esempio
domiciliato all’estero, la notifica avverrebbe secondo le regole previste dal
codice di procedura civile e il procedimento giudiziale andrebbe comunque
avanti.
Quindi possiamo
dedurre che la separazione o il divorzio possono avviarsi e
concludersi anche senza il consenso di uno dei due coniugi. Altresì, è chiaro
che per poter concludere il procedimento di separazione non è necessario che
entrambi i coniugi siano disposti a separarsi o divorziare; difatti difronte
alla volontà di separazione dovuta alla mancanza dei requisiti morali e
sostanziali del matrimonio, l tribunale è tenuto a dichiarare la separazione,
anche contro la voglia dell’altro coniuge.
Insomma, la
separazione o il divorzio avvengono quando la convivenza è divenuta
intollerabile anche per il solo marito o per la sola moglie, a prescindere
da quello che pensa o vuole l’altro. La sua opposizione è del tutto irrilevante
e, anzi, avvalora la sussistenza di un profondo disaccordo tra i coniugi.
Tutta via, anche
il semplice "non essere più innamorati" da la possibilità ad uno dei
due coniugi di avviare la separazione, senza dover incappare nell’eventuale
causa di addebito, essendo un diritto di tutti disinnamorarsi.
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