martedì 14 marzo 2017

Si può divorziare senza il consenso del coniuge?




Credo sia chiaro a tutti che le separazioni e i divorzi non avvengono mai d’amore e d’accordo: quasi sempre accade che, per giungere alla conclusione della separazione e quindi fino al divorzio, i due affrontino un percorso diabolico fatto di ricatti, ritorsioni, rimproveri, contestazioni, rivendicazioni, rinfacciamenti reciproci. 
Nei casi più gravi, la ex coppia non riesce a trovare un accordo e, quindi, non potendo procedere alla separazione consensuale ovvero, quella, che avviene con la firma di un accordo davanti al giudice e ai rispettivi avvocati, dovranno per forza di cose intraprendere la be più complessa alla separazione giudiziale ossia con una vera e propria causa in Tribunale.
A questo punto sorgono alcune domande; Cosa succede se uno dei due coniugi fa ostruzionismo e non vuole firmare l’atto di separazione? E, se il marito o la moglie è partito all’estero e risulta irrintracciabile o disperso? Come si mette la situazione se uno dei due, innanzi al giudice, dichiara che la coppia non è affatto in crisi e che, anzi, tutto va alla perfezione?
La questione non è poi così disastrosa come possa sembra, in fatti nei casi sopraelencati è sempre possibile chiedere comunque la separazione giudiziale; In questo caso, chi intenderà avviare il procedimento di separazione dovrà:
  • recarsi da un avvocato;
  • firmargli il mandato processuale;
  • spiegargli le ragioni per cui intende procedere alla separazione e, se ve ne sono, indicare le colpe dell’altro coniuge per ottenere, a suo carico, il cosiddetto addebito (ossia la dichiarazione di responsabilità per la fine della convivenza. Ad esempio: tradimento, abbandono della casa coniugale, mancata osservanza del dovere di contribuzione o di assistenza materiale e morale, ecc.);
  • indicare i mezzi di prova di quanto sostenuto: documenti, certificati medici, testimonianze, ecc.
 (qui molto spesso è importante la collaborazione degli investigatori privati Roma, che attraverso la ricerca e la raccolta di prove, sosterranno il lavoro dei legali)
A questo punto l’avvocato avvierà il giudizio nei confronti del coniuge dissenziente, notificandogli l’atto processuale attraverso l’ufficiale giudiziario del tribunale. Se questi dovesse essere non reperibile, perché ad esempio domiciliato all’estero, la notifica avverrebbe secondo le regole previste dal codice di procedura civile e il procedimento giudiziale andrebbe comunque avanti.
Quindi possiamo dedurre che la separazione o il divorzio possono avviarsi e concludersi anche senza il consenso di uno dei due coniugi. Altresì, è chiaro che per poter concludere il procedimento di separazione non è necessario che entrambi i coniugi siano disposti a separarsi o divorziare; difatti difronte alla volontà di separazione dovuta alla mancanza dei requisiti morali e sostanziali del matrimonio, l tribunale è tenuto a dichiarare la separazione, anche contro la voglia dell’altro coniuge.
Insomma, la separazione o il divorzio avvengono quando la convivenza è divenuta intollerabile anche per il solo marito o per la sola moglie, a prescindere da quello che pensa o vuole l’altro. La sua opposizione è del tutto irrilevante e, anzi, avvalora la sussistenza di un profondo disaccordo tra i coniugi.
Tutta via, anche il semplice "non essere più innamorati" da la possibilità ad uno dei due coniugi di avviare la separazione, senza dover incappare nell’eventuale causa di addebito, essendo un diritto di tutti disinnamorarsi.

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