martedì 27 maggio 2014

Separazione: assegno negato alla moglie grazie all'adulterio scoperto dall'investigatore privato

Il marito che sospetta di essere tradito può far seguire la moglie da un investigatore privato a Roma e usare le "prove" raggiunte dal professionista nel corso del giudizio di separazione ai fini dell'addebito.
Questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione pubblicata ieri, la n. 11516.
Siamo a Bologna, in corte d'Appello, dove a una signora viene respinta la richiesta di un assegno di mantenimento perché il marito aveva provato la sua infedeltà anche tramite il ricorso ai tabulati telefonici, oltre che con foto e resoconto di un investigatore privato da lui incaricato.
La corte d'Appello ha ritenuto provata la relazione extraconiugale della donna, ritenendo tale relazione la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi.
Per la Cassazione, il ricorso alla relazione investigativa è del tutto legittima in caso di separazione così come peraltro nell'ambito del lavoro. Ecco l'elenco delle ultime sentenze, appunto in materia di lavoro, che lo ricordano: 20613/12; 12489/11; 3590/11;26991/09; 18821/08; 9167/03. Queste invece quelle in ambito familiare: 8512/06; 683/75).
La Corte ha deciso a favore dell'ex marito perché, grazie al lavoro dell'investigatore privato, è stato provato che la relazione fosse precedente alla domanda di separazione.
Ma...La Corte di cassazione ricorda anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificandosi così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cassazione 2059/12; 25618/07).
In estrema sintesi: il tradito deve dimostrare la prova del tradimento mentre il traditore - se ne ha l'interesse, per esempio per richiedere un assegno di mantenimento - per evitare l'addebito, deve provare che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato al punto che la convivenza era «mero simulacro».
Infine la Corte puntualizza che per contesto disgregato non è sufficiente citare litigi e l'abitudine di dormire in camere separate.

giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: è diffamazione parlar male su Facebook anche senza fare nomi

Annullato il proscioglimento di un maresciallo della Gdf che sul proprio profilo aveva insultato un collega senza nominarlo. Perché si configuri il reato "è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa"

ROMA - Chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d'Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

"Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto per vendetta...." scriveva sul Facebook il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata, poi assolto dalla Corte militare d'appello di Roma dato l'anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato. Il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto fondato, disponendo un nuovo processo d'appello. "Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata oggi - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa".

Osservano i giudici di 'Palazzaccio': "Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due".

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, "non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".


Info: agenzia investigativa Roma