venerdì 26 luglio 2013

Cassazione: coniuge tradito ha diritto a risarcimento




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
by Investigatore privato Roma
Sentenza 15 settembre 2011, n. 18853
Svolgimento del processo
1. La sig.ra G.M. con citazione del 22 giugno 2001  convenne dinanzi al tribunale di Savona il marito Gh.Pa. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con CTU sulle condizioni di salute dell'attrice, il tribunale respinse la domanda. L'attrice propose appello e il convenuto propose appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di primo grado. La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, rigettò entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 29 giugno 2007 alla controparte, formulando due motivi, ai quali il sig. Gh. resiste con controricorso notificato il 4 settembre 2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. All'esame dei motivi va premessa la reiezione delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso nel suo insieme prospettate dal controricorrente risultando, contrariamente a quanto dedotto con esse, il ricorso autosufficiente, essendo chiaramente indicate nei motivi le ragioni della decisione impugnata che s'intendono censurare ed i necessari riferimenti agli atti del processo, mentre del tutto irrilevanti ai fini della eccepita inammissibilità è la citazione (in memoria) di sentenze di merito (di alcuni tribunali) conformi alla decisione impugnata.
2.1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, dopo avere affermato di condividere la tesi secondo la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l'applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana, ha poi affermato che nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al risarcimento.
Tale mancanza emergerebbe dall'avere la ricorrente "in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale". Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe incongrua, non comprendendosi in che cosa consista quel "presupposto", nè perchè mancherebbe la prova di esso.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 - 2059 - 151 cod. civ.). Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia, come nella specie, una pronuncia di addebito in sede di separazione. Il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nel caso di specie nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione personale. Avrebbe pertanto errato la Corte d'appello nel ritenere che l'abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi, di non accertare la causa della crisi coniugale, "così erroneamente trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti specificamente, ad altro fine, dettati dall'art. 151 cod. civ.".
Regole e limiti validi per la pronuncia di separazione con addebito e comportanti il divieto di mutamento del titolo, ma non la proponibilità di una domanda di risarcimento, come quella proposta dalla ricorrente. L'addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitate, e in certi casi può essere anche privo di conseguenze pratiche, come lo sarebbe stato nel caso di specie per la ricorrente la quale, rinunciando al giudizio di separazione, non aveva espresso alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni.
L'azione di risarcimento pertanto, secondo la ricorrente, era comunque esercitabile, in relazione ad una condotta dell'altro coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto. Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 9801 del 2005, circa la concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e della legislazione speciale, di tutele concorrenti con l'azione risarcitoria.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti". 2.2. Deve premettersi che la "ratio" della decisione impugnata va ravvisata nella statuizione in essa contenuta secondo la quale la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio "non può trovare accoglimento" in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. In relazione a tale "ratio" va esaminato con precedenza il secondo motivo.
2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli.
Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità, nonchè dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicchè deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.
Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.
In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo, (agenzia investigativa Roma).
La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente.
2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
2.5. Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue.
Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.
Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, nè tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo.
In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perchè possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione:, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.
Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
2.6. In relazione ai su detti principi, deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.
Deve infatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l'affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la "ratio decidendi") censurata con il motivo, secondo la quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell'esperibilità dell'azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi, come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all'accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.
Tale statuizione viene erroneamente collegata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio (ex multis Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279; 29 marzo 2005, n. 6625).
Quella giurisprudenza pone a fondamento del su detto principio la statuizione dell'art. 151 cod. civ., comma 2, che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito al giudice della separazione. Ma ai fini che qui interessano va rilevato che l'art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull'addebito, che in essi trova la "causa petendi". Cioè in relazione a quello specifico "petitum", costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). "Petitum" al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento.
Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, nè essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sè a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.
Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell'addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un'azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare - risultato al quale condurrebbe la "ratio" della decisione impugnata - alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.
Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto - dichiarandosi assorbito il primo - e la sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Info: Agenzia investigativa Roma

mercoledì 3 luglio 2013

Ecco tutte le società della Cia


Ieri abbiamo tracciato la storia delle intercettazioni e dello spionaggio made-in-usa. Abbiamo descritto in particolare come attraverso alcuni atti specifici sia stata creata una infrastruttura legale che consentisse la creazione e l’utilizzo di alcune strutture, prima Perfect Citizen e poi Prism.
Queste due creature rientrano in una galassia impressionante di società, progetti e software attraverso cui il governo americano attua la propria strategia di controllo e supervisione delle informazioni – non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo occidentale.
È bene ricordare infatti che la maggior parte di questi strumenti opera su protocolli e canali di comunicazione ben diversi (come linguaggio ed ingegneria informatica) rispetto a paesi come Russia, Cina, Iran (per citarne alcuni).
È chiaro quindi che quando parliamo di intercettazioni, stiamo parlando di un mondo specifico, e di aree geografiche ben definite, che poco c’entrano con la lotta al terrorismo o con il controllo dei cd. stati canaglia.
La questione si fa ancora più delicata se consideriamo questo complesso ed articolatissimo sistema in realtà non è fatto né gestito attraverso agenzie pubbliche o governative – soggette quindi ad un controllo anche di indirizzo e di legittimità da parte dell’esecutivo o delle commissioni di Camera e Senato – ma da un arcipelago di società private, alcune addirittura quotate in borsa.
Tutte queste società, a loro volta sono partecipate direttamente o controllate da una società di scopo, creata dalla CIA, che la usa come “investitore” nelle tecnologie e nelle applicazioni più utili.
Un mare di soldi stimato in circa 2 miliardi di dollari l’anno, dal 1999, quando venne appunto costituita la I-Q-Tel Corporation, e che secondo gli analisti specializzati è stato anche il motore dell’esplosione della cd. new-economy e che ne ha in molti modi condizionato l’indirizzo. Lanciato nel 1999 come un'organizzazione no-profit indipendente, IQT è stato creato per colmare il divario tra le esigenze tecnologiche dei servizi segreti degli Stati Uniti e i nuovi progressi della tecnologia.
La CIA aveva bisogno di un modo per trovare le aziende emergenti, e, cosa più importante, di lavorare con loro. Come una società privata con profondi legami con il mondo privato, ha operato per costruire e gestire relazioni con start-up tecnologiche al di fuori della sfera di competenza direttamente governativa.
Infatti, oltre il 70% delle aziende partecipate non ha mai avuto contratti governativi diretti (altro modo per evitare qualsiasi controllo delle commissioni parlamentari che hanno voce in capitolo sui contratti governativi).
Come un investitore strategico, IQT investe in aziende che hanno sviluppato tecnologie “business oriented” utili però a breve termine per la CIA. Lo fa sfruttando enormi masse di denaro pubblico che funge anche da attrattore di investimenti privati da parte di società di venture capital, che considerano un solido indicatore il co-investimento.
In media, per ogni dollaro che IQT investe in una società, la comunità di venture capital ha investito oltre nove dollari, e questo rinnova il problema sia sulle politiche di indirizzo che sul controllo effettivo sia su tutti i possibili (e più che probabili) conflitti di interesse.
Ma IQT è anche il soggetto che con maggiore peso influenza la ricerca di base finalizzata al settore ICT, attraverso il finanziamento di borse di studio, di dottorato, di specializzazione, e di interi programmi di ricerca delle maggiori università americane.
Un connubio complessivo che trova la sua migliore rappresentazione grafica nel consiglio di amministrazione, in cui troviamo Michael Corvo (presidente della Arizona State University) James Barksdale (Presidente e CEO di Barksdale Management Corporation) Peter Barris (della New Enterprise Associates - NEA) Howard Cox (della Greylock Venture Capital) Christopher Darby (Presidente e CEO di In-Q-Tel) Anita K. Jones (professore emerito di Informatica presso l'Università della Virginia) AB "Buzzy" Krongard (ex direttore esecutivo della Central Intelligence Agency) Jami Miscik (Presidente della Kissinger Associates) Michael Mullen (ex Capo di Stato Maggiore) Elisabeth Paté-Cornel (Presidente del Dipartimento di Scienze Ingegneria Gestionale presso l'Università di Stanford) Ted Schlein (Managing Partner di Kleiner Perkins Caufield Byers) Charles M. Vest (Presidente emerito del Massachusetts Institute of Technology – MIT)
Nell’elenco delle società partecipate da I-Q-Tel troviamo di tutto. Si va società che si occupano di cloud, immagazzinamento, condivisione e gestione di dati e informazioni ad aziende di sviluppo software e soluzioni hardware, e soprattutto aziende focalizzate sul controllo e ricerca intelligente e semantica di contenuti online, allo sviluppo dei sistemi di ricerca visivi e gestione delle immagini e dei filmati.
Se dunque Prism è un pezzo, importante, dell’intelligence americana, attraverso questa galassia di società, senza alcuna possibilità di controllo diretto e di indirizzo politico, si compie una rete straordinariamente capillare di possibilità di accesso a dati di qualsiasi tipo e livello, senza che vi sia alcun confine tra pubblico e privato, e quindi di accesso ad informazioni e dati altamente riservati da parte di soggetti privati, con interessi anche più privati.
Ecco le sorelle di Prism: 10gen - 3VR - Adaptive Computing – Adapx – Apigee - Basis Technology - Bay Microsystems - Carnegie Speech – Cleversafe – Cloudant – Cloudera – Connectify - D-Wave Systems – Delphix - Digital Reasoning - Elemental Technlogies – Etherstack – FireEye – FMS – Huddle – iMove – InnoCentive - KZO Innovations – Lingotek – Looxcie – LucidWorks – Mersive – MiserWare – Mocana – MotionDSP - Narrative Science – NetBase – NovoDynamics - Oculis Labs – OpenSpan - Palantir Technologies – piXlogic – Platfora - Power Assure - Pure Storage - Quantum4D - Recorded Future - RedSeal Networks – ReversingLabs - SkyBuilt Power - Signal Innovations Group (SIG) – SitScape - StreamBase Systems - Tenable Network Security – Tendril – Teradici - TerraGo Technologies – ThreatMetrix - Traction Software – Tyfone – Veracode - Visible Technologies – Vsee - Weather Analytics - Zspace

Ed ecco chi sono e di cosa si occupano - in tutto il mondo
10gen è la società che sta dietro MongoDB, il più importante database NoSQL Fondata dai patron di DoubleClick Dwight Merriman ed Eliot Horowitz e guidato da tecnici esperti, 10gen è finanziato da Flybridge Capital Partners, NEA, Sequoia Capital e Union Square Ventures. Tra i suoi maggiori clienti O2, Craigslist, Disney, eBay, Forbes, Foursquare, Intuit, Shutterfly, Telefonica, oltre al governo britannico.
3VR società di Video Intelligence, 3VR è lo standard video sorveglianza per centinaia di clienti a livello mondiale, tra cui le principali banche, negozi, i governi e le forze dell'ordine e possiede CrimeDex, una comunità online di oltre 2.500 fonti di informazione e frode.
Adaptive Computing è il più grande fornitore di Computing (HPC), software per la gestione dei carichi di lavoro ad alte prestazioni e gestisce il più grande ambiente di cloud computing al mondo con Moab.
Adapx sta cambiando il modo in cui le squadre mobili di raccogliere dati e di collaborare con il software Capturx per le penne digitali. Capturx velocizza la raccolta dei dati sul campo e di condivisione per le squadre di difesa e di intelligence.
Apigee è il fornitore leader di tecnologie e servizi di API per le imprese e gli sviluppatori tra cui centinaia di aziende tra cui Walgreens, Bechtel, eBay, Pearson, e Gilt Groupe, nonché decine di migliaia di sviluppatori
Basis Technology fornisce soluzioni software per l'analisi del testo, ricerca di informazioni, e la risoluzione dei nomi in più di venti lingue.
Bay Microsystems è uno dei maggiori esperti nel campo delle comunicazioni ad alta velocità. L'azienda sviluppa soluzioni di rete all'avanguardia tra cui architetture scalabili di rete, sistemi, software e molto complessi circuiti integrati a supporto delle iniziative commerciali e di governo.
Cambrios società di elettronica dei materiali focalizzata sul settore display.
Carnegie Speech è un leader mondialee nello sviluppo di software di formazione linguistica parlata. Integra le competenze linguistiche e le innovazioni tecniche sviluppate in decenni di ricerca presso la Carnegie Mellon University Language Technologies Institute riducendo al minimo i tempi di formazione e di spesa.
Cleversafe è leader per i cloud di archiviazione digitali di massa con garanzia di riservatezza, l'integrità dei dati e la disponibilità illimitata.
Cloudant fornisce agli sviluppatori di grandi dimensioni o in rapida crescita applicazioni web e mobile con il primo layer al mondo distribuito a livello globale per caricare, memorizzare, analizzare e distribuire i dati delle applicazioni. È sostenuta da investitori di alto livello tra cui Avalon Ventures e Y Combinator.
Cloudera è un fornitore leader di software e servizi di Hadoop-based che aiutano le organizzazioni a trarre profitto da tutte le loro informazioni, soprattu per le interfacce concepite con software creato da Google, Facebook e Yahoo.
Connectify sviluppa software di rete di nuova generazione per PC e piattaforme mobili.
D-Wave Systems integra le nuove scoperte nel campo della fisica con l'informatica con nuovi approcci di calcolo. Il prodotto di punta dell'azienda, il D-Wave One, è costruito intorno a un nuovo tipo di processore superconduttore che utilizza la meccanica quantistica per accelerare in maniera massiccia calcolo. Nel 2010 la Lockheed Martin ha acquistato il numero di serie 1, completando la prima vendita del mondo storico di un computer quantistico commerciale. D-Wave ha una base di investitori blue-chip tra cui Business Development Bank of Canada, Draper Fisher Jurvetson, Goldman Sachs, GrowthWorks, Harris & Harris Group, e società di investimenti internazionali tra cui Underwriting, e Kensington Partners Limited.
Delphix è specializzata nella gestione del software per rendere agile ed economica oltre che rapida la gestione dei dati incrociati.
Digital Reasoning risolve il problema del sovraccarico di informazioni. L'azienda costruisce soluzioni analitiche di dati basati su un approccio matematico distintivo per la comprensione del linguaggio naturale. Il valore non è solo la possibilità di sfruttare la base di conoscenza esistente di un'organizzazione, ma anche rivelare informazioni nascoste o critiche e relazioni che non possono essere evidenti durante gli sforzi analitici automatizzati manuali.
Elemental Technologies è il fornitore leader di soluzioni di elaborazione video.
Etherstack è una società di concessione di licenze di tecnologia wireless specializzata in sistemi di comunicazione militari radiofonici e sicurezza pubblica.
FireEye è il leader in sistemi di protezione del malware e soluzioni di prevenzione delle minacce di nuova generazione di rete.
FMS Advanced Systems Group (FMSASG), è una divisione di FMS, Inc. Il gruppo Advanced Systems si concentra su soluzioni di visualizzazione e di analisi, nonché soluzioni nel settore delle analisi geospaziali e temporali di conoscenza dell'ambiente.
Huddle consente alle organizzazioni di tutto il mondo di collaborare in maniera intelligente rivoluzionando la gestione dei contenuti aziendali, consentendo alle organizzazioni di archiviare, scoprire, condividere e lavorare sui contenuti con gli altri in modo sicuro nel cloud. I clienti di Huddle comprendono l’80% delle aziende Fortune 500 e l’80%del governo centrale britannico, e aziende come Diageo, Kia Motors e PwC. Tra i soci di Huddle figurano DAG Ventures, Eden Ventures, Matrix Partners e JAFCO Ventures.
iMove è il fornitore leader di soluzioni per applicazioni di sorveglianza del mercato militare e di intelligence di sicurezza mission-critical.
InnoCentive ha costruito la prima comunità Web globale di innovazione aperta, dove le organizzazioni o "cercatori" sottopongono problemi complessi o "sfide" per la risoluzione di un "problema". La comunità ha più di 200.000 ingegneri, scienziati, inventori, uomini d'affari e le organizzazioni di ricerca in oltre 200 paesi. È di gran lunga il maggiore crowfounding dell’informatica mondiale.
KZO Innovations offre soluzioni innovative di video in streaming.
Lingotek offre ai clienti nuovi modi per coinvolgere le loro comunità a livello mondiale, fornendo, traduzioni rapide e affidabili per espandere e far crescere il business in un modo economicamente efficace. La sua esclusiva web-based Collaborative Traduction Platform rappresenta il prossimo passo nell'evoluzione della traduzione attraverso la tecnologia. Oggi, le organizzazioni globali, servizi segreti, e i maggiori enti governativi utilizzano la piattaforma, risparmiando tempo e risorse su progetti che vanno da poche pagine di diversi volumi.
Looxcie è il creatore del primo cellulare collegato, vivavoce, video cam indossabile che consente di liberare le persone ad essere partecipanti attivi nel momento in cui, durante la registrazione e la condivisione in movimento.
LucidWorks fornisce una soluzione di ricerca piattaforme di sviluppo costruito sulla potenza di Apache Solr/Lucene in open source.
Mersive è un fornitore leader di software di visual computing che crea e gestisce le esposizioni ad alte prestazioni, trasformando una sfida hardware in una soluzione software.
MiserWare crea il software che riduce lo spreco di energia nel computer.
Mocana fornisce l'unica piattaforma di sicurezza indipendente dal dispositivo che blocca tutti gli aspetti dei dispositivi collegati mobile, così come le applicazioni ei servizi che girano su di loro. Milioni di persone usano prodotti venduti da più di 200 aziende che si affidano a soluzioni di Mocana, tra cui Cisco, Honeywell, Dell, GE e General Dynamics, così come quattro dei primi cinque produttori di telefonini Android.
MotionDSP è un innovatore leader nel miglioramento video avanzato e software di elaborazione delle immagini; supporta implementazioni operative all'interno del Dipartimento della Difesa e Intelligence Community, ei suoi clienti includono alcuni dei più importanti video di laboratori forensi di tutto il mondo.
Narrative Science è il fornitore leader di analisi di business automatizzati e la tecnologia di comunicazione del linguaggio naturale che aiuta le organizzazioni a trasformare i dati in conoscenza narrativa. Il suo motore di intelligenza artificiale brevettato, Quill, analizza automaticamente i dati e crea storie che sono contestualmente pertinenti e personalizzate per qualsiasi tipo di pubblico. Analizza “in maniera intelligente” qualsiasi tipo di dato, tra cui i rapporti di business, articoli, riassunti, visualizzazioni, i titoli e Tweets.
NetBase consente di conoscere attraverso la sua tecnologia semantica di prossima generazione informazioni attraverso l’analisi comparata di miliardi di fonti di informazione on-line pubblica e privata. Sviluppato in collaborazione con cinque delle prime dieci aziende di beni di largo consumo, tra cui Coca-Cola e Kraft, e utilizzato da due dei tre principali editori STM, tra cui Reed Elsevier, aiuta a trovare le risposte più velocemente.
NovoDynamics sviluppa software di acquisizione dati intelligente e fornisce soluzioni di analisi avanzate che trasformano i dati in informazioni fruibili necessarie per prendere decisioni migliori.
Oculis Labs realizza prodotti progettati per proteggere gli utenti di computer non autorizzati dal suo software e protegge gli “ultimi due metri” di Internet - la distanza dallo schermo del computer per i tuoi occhi - attraverso due prodotti principali: PrivateEye e Chameleon. Il prodotto PrivateEye è una soluzione software progettata per fare affidamento su webcam a bordo o periferiche e fuzz fuori lo schermo e avvisare l'utente quando si osserva un potenziale "surfer spalla." Il prodotto Chameleon utilizza sia software che hardware per tracciare il movimento degli occhi dell'utente e dinamicamente crittografare tutte le parole sullo schermo di un computer, tranne coloro che vengono consultati dall'utente autorizzato.
OpenSpan aumenta la produttività e l'efficacia degli utenti di computer, semplificando le interfacce e l'automazione dei processi manuali all'interno di una singola applicazione complessa e su più sistemi eterogenei.
Palantir Technologies è una soluzione software completamente aperto ed estensibile progettato per l'integrazione dei dati e di analisi; è stato sviluppato per affrontare l'analisi dati più complessi e le sfide alla sicurezza affrontate dal intelligence degli Stati Uniti militare e delle forze dell'ordine.
piXlogic ha creato un software all'avanguardia che analizza automaticamente e cerca immagini e video in base al loro contenuto visivo
Platfora funziona con gli attuali Hadoop cluster (Cloudera, MapR, Amazon EMR, ecc), e si incrocia automaticamente le domande degli utenti business con le risposte.
Power Assure è leader nello sviluppo di infrastrutture di data center e software di gestione dell'energia per le grandi imprese, enti pubblici e fornitori di servizi.
Pure Storage si occupa di salvataggio dati e immagazzinamento; è l'ideale per i carichi di lavoro ad alte prestazioni, tra cui la virtualizzazione dei server, virtualizzazione desktop (VDI), di database (OLTP, analisi in tempo reale) e il cloud computing.
Quantum4D è una piattaforma di informazioni visive di prossima generazione; integra grandi insiemi di dati in modelli sofisticati che producono rappresentazioni visive che consentono agli utenti di identificare le tendenze, le relazioni, e anomalie nei dati in tempo reale.
Recorded Future approccia il problema di organizzare il web in un modo radicalmente nuovo; raccoglie costantemente qualsiasi tipo di colloquio e informazione in tutto il mondo e in qualsiasi lingua e mira a supportare gli utenti nel capire le relazioni tra le entità e gli eventi nel corso del tempo, per formare il primo motore di analisi temporale sul mondo.
RedSeal Networks sviluppa software di gestione della condizione di sicurezza che consente alle organizzazioni di valutare e rafforzare le cyber-difese. A differenza dei sistemi che rilevano gli attacchi una volta si verificano, RedSeal identifica buchi nella infrastruttura di sicurezza che potrebbe essere sfruttata, prima di essere scoperti dagli hacker.
ReversingLabs è un'azienda innovativa dedicata all'analisi di tutti i contenuti binari sconosciuto. Produce il TitaniumCore, piattaforma di analisi per i file che rimuove tutti gli artefatti di protezione e di offuscamento, scarta gli elementi di formattazione e gli estratti relativi meta-dati. I risultati vengono confrontati con report di analisi su miliardi di goodware e malware. Il contenuto binario normalmente non identificato da whitelist e blacklist può quindi essere analizzato e classificato.
SkyBuilt Power è una società che produce soluzioni di energia alternativa di utilizzo immediato e di emergenza.
Signal Innovations Group (SIG) è un leader emergente nell’analisi del segnale e delle informazioni di immagine e video per applicazioni governative e commerciali; fornisce una piattaforma avanzata per l'analisi video, tra cui il tracciamento del movimento, la creazione dei metadati, e il rilevamento di comportamento anomalo motion-based.
SitScape sviluppa un sistema per selezionare ed accedere alle informazioni rilevanti in maniera immediata; una sorta di motore di ricerca interno ed esterno visivo.
StreamBase Systems è un’azienda leader nel Complex Event Processing ad alte prestazioni (CEP), fornisce il software per i sistemi che analizzano e agiscono sui dati in streaming in tempo.
Tenable Network Security Le sue soluzioni SecurityCenter continuano a definire lo standard per l'individuazione delle vulnerabilità, prevenire attacchi migliorare la struttura di sicurezza dei network delle maggiori aziende e del pentagono.
Tendril è un fornitore leader di tecnologia di gestione energetica che sta contribuendo a guidare la distribuzione su larga scala delle Smart Grid. La piattaforma offre una soluzione end-to-end aperta, sicura e scalabile che crea un dialogo bidirezionale tra i fornitori di energia e dei loro clienti.
Teradici Corporation ha sviluppato la tecnologia PCoIP, un protocollo di visualizzazione remota unico, che rende la rete una realtà informatica aziendale praticabile.
Terrago Technologies sviluppa un software che consente la collaborazione geospaziale per le organizzazioni aziendali che si basano su mappe, immagini e relative informazioni basate sulla posizione consentendo la creazione in tempo reale di ogni genere di mappa 2,3, e 4D.
Il ThreatMetrix Cybercrime Defender Platform aiuta le aziende a proteggere i dati dei clienti e le transazioni sicure contro le frodi, malware, violazioni dei dati, così come “l'uomo-in-browser” (MITB) e attacchi di Trojan. La piattaforma è costituita da tecnologie di sicurezza informatica avanzate, che servono vari settori, compresi i servizi finanziari, e-commerce, pagamenti, reti sociali, di governo, e assistenza sanitaria.
Traction Software è il fornitore leader di software di collaborazione ipertestuale. Prodotto di punta è TeamPage, che combina l'editing di gruppo stile wiki con la semplicità di un blog per fornire alle organizzazioni commerciali e governative con il software che consente ai gruppi e team di comunicare e condividere le informazioni in modo più efficace.
Tyfone fornisce software, hardware di sicurezza, e di prodotti di pagamento per qualsiasi dispositivo mobile. La sua piattaforma produce una vasta gamma di operazioni altamente sicure, compreso l'accesso ai dati finanziari, reti aziendali e governative, di accesso, e on-line e transazioni di persona tramite Near Field Communication (NFC).
VeraCode è l’unico cloud-based Application Risk Management Platform nel mondo. È stata fondata nel 2006 da un team di classe mondiale di esperti di sicurezza delle applicazioni di @stake, Guardent, Symantec e VeriSign e ora costituisce la spina dorsale di valutazioni di sicurezza delle applicazioni per le aziende del Fortune500 organizzazioni e di medio-mercato in tutto il mondo.
Visible Technologies è l'unica soluzione di social media prontimpresa, offrendo una combinazione di software e servizi per sfruttare il valore di business dalle comunità sociali. È capace di monitorare leggere e analizzare oltre mezzo milione di siti web 2.0 al giorno ed oltre un milione di messaggi e conversazioni che hanno luogo sui blog, forum online, Flickr, YouTube, Twitter e Amazon. I clienti ottengono una analisi personalizzata, i feed in tempo reale di quello che viene detto su questi siti, in base a una serie di parole chiave.
VSee è una società di software di collaborazione visiva proveniente dalla ricerca di interazione uomo-computer presso la Stanford University. Permette l'implementazione su larga scala senza infrastrutture. I suoi requisiti di larghezza di banda vanno da 80 a 120kbps, mentre la tecnologia più convenzionale richiede ~ 350-400 kbps quindi più o meno equivalente a quello che è necessario per le comunicazioni vocali via Skype. La tecnologia comprende un algoritmo di sincronizzazione labiale per affrontare latenza di rete.
Weather Analytics fornisce informazioni globali sul clima, fornendo dati statisticamente stabili, formati da una vasta raccolta di contenuti meteo storici, attuali e previsti, insieme con analisi e metodologie proprietarie. Meteo Analytics trova, assembla, pulisce qualsiasi formato di dati meteo da tutto il mondo e fornisce informazioni che sono direttamente accessibili in una banca dati online per il supporto decisionale. Utilizza i dati aggregati per creare più di 580 variabili meteo per oltre 700.000 luoghi in tutto il mondo.
zSpace ha sviluppato una piattaforma multisensoriale che fornisce un modo altamente realistico di visualizzare, manipolare e comunicare idee complesse attraverso l'interazione diretta con zSpace simulazioni virtuali-olografici. - Agenzia investigativa Roma